Nel diritto penale liberale, il superamento del modello afflittivo che colpiva la vita o il corpo del reo, si è orientato principalmente verso modelli sanzionatori incidenti sulla sua libertà, coerentemente alle ideologie che innervavano la società tedesca del secondo ottocento. La reclusione in carcere assunse storicamente il ruolo di principale pena del modello borghese, con l’affermazione del monopolio statuale della persecuzione penale quale definitiva erosione di modelli privati di tutela penale. Nel diritto romano, al contrario, proprio i modelli privati di persecuzione penale, conseguenza della resistenza di ordini giuridici precivici nel comune fondato, rappresentano la humus nella quale si innestano modelli sostitutivi alla punizione, dapprima come atto di autonomia e libertà delle parti coinvolte e poi come via imposta dall’ordine giuridico cittadino. Proprio questa via alternativa rappresenta l’originario terreno di emersione della terminologia del penale. Pena di somme oggetto di accordi compositivi o di somme prefissate nella legge o di somme in multipli di valori stimati, aprono la strada ad un giuridico penale dal quale l’afflizione viene limitata, a tutto favore di una soluzione patrimoniale che, senza rinunciare alla persecuzione di una pena in senso moderno, permette di gestire le conseguenze del furto e della rapina, delle lesioni e delle offese personali, delitti di amplissima ricorrenza anche in società ricche, in una chiave meno invasiva e violenta di quanto sicuramente accadeva nel diritto romano arcaico e nel diritto penale liberale.
Cardilli, R. (2023). Per una critica al diritto penale liberale attraverso il diritto romano. ??????? it.cilea.surplus.oa.citation.tipologie.CitationProceedings.prensentedAt ??????? “Libertas” e “disciplina”. Da Roma a Costantinopoli a Mosca Свобода, дисциплина и наказание. От Рима к Константинополю и Москве, Roma-Italia.
Per una critica al diritto penale liberale attraverso il diritto romano
Cardilli, R
2023-01-01
Abstract
Nel diritto penale liberale, il superamento del modello afflittivo che colpiva la vita o il corpo del reo, si è orientato principalmente verso modelli sanzionatori incidenti sulla sua libertà, coerentemente alle ideologie che innervavano la società tedesca del secondo ottocento. La reclusione in carcere assunse storicamente il ruolo di principale pena del modello borghese, con l’affermazione del monopolio statuale della persecuzione penale quale definitiva erosione di modelli privati di tutela penale. Nel diritto romano, al contrario, proprio i modelli privati di persecuzione penale, conseguenza della resistenza di ordini giuridici precivici nel comune fondato, rappresentano la humus nella quale si innestano modelli sostitutivi alla punizione, dapprima come atto di autonomia e libertà delle parti coinvolte e poi come via imposta dall’ordine giuridico cittadino. Proprio questa via alternativa rappresenta l’originario terreno di emersione della terminologia del penale. Pena di somme oggetto di accordi compositivi o di somme prefissate nella legge o di somme in multipli di valori stimati, aprono la strada ad un giuridico penale dal quale l’afflizione viene limitata, a tutto favore di una soluzione patrimoniale che, senza rinunciare alla persecuzione di una pena in senso moderno, permette di gestire le conseguenze del furto e della rapina, delle lesioni e delle offese personali, delitti di amplissima ricorrenza anche in società ricche, in una chiave meno invasiva e violenta di quanto sicuramente accadeva nel diritto romano arcaico e nel diritto penale liberale.File | Dimensione | Formato | |
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