Il contributo, preso atto del riconoscimento della titolarità del potere straordinario in condizioni di emergenza in capo agli organi statali, si propone di esaminare le dinamiche instauratesi tra Stato e Regioni a seguito del mutamento del quadro costituzionale nel 2001. Tale analisi consente di evidenziare come l’invocazione dell’emergenza continui ad offrire un titolo giustificativo tanto di derogatorie modalità di esercizio di poteri già, per altra via, riconducibili allo Stato, quanto di attribuzioni “straordinarie” che ad esso deriverebbero direttamente dal ricorrere di una circostanza emergenziale. Il risultato è che la disciplina sull’emergenza, poco convincentemente ricostruita dal Giudice delle leggi come una forma di esplicazione della competenza legislativa concorrente in materia di “protezione civile”, tracimando ben al di là dei settori che le sono propri, ha finito con l’investire gli ambiti materiali più variegati. Per di più, sebbene all’interno della disciplina emergenziale ex lege n. 225 del 1992 le esigenze partecipative delle Regioni non sembrino del tutto disconosciute, la normativa risulta tutt’altro che pienamente rispettosa dell’autonomia regionale.
Mabellini, S. (2011). L’autonomia regionale «commissariata»: il ruolo delle Regioni nell’emergenza. RASSEGNA PARLAMENTARE, 53(4), 941-987.
L’autonomia regionale «commissariata»: il ruolo delle Regioni nell’emergenza
MABELLINI, STEFANIA
2011-01-01
Abstract
Il contributo, preso atto del riconoscimento della titolarità del potere straordinario in condizioni di emergenza in capo agli organi statali, si propone di esaminare le dinamiche instauratesi tra Stato e Regioni a seguito del mutamento del quadro costituzionale nel 2001. Tale analisi consente di evidenziare come l’invocazione dell’emergenza continui ad offrire un titolo giustificativo tanto di derogatorie modalità di esercizio di poteri già, per altra via, riconducibili allo Stato, quanto di attribuzioni “straordinarie” che ad esso deriverebbero direttamente dal ricorrere di una circostanza emergenziale. Il risultato è che la disciplina sull’emergenza, poco convincentemente ricostruita dal Giudice delle leggi come una forma di esplicazione della competenza legislativa concorrente in materia di “protezione civile”, tracimando ben al di là dei settori che le sono propri, ha finito con l’investire gli ambiti materiali più variegati. Per di più, sebbene all’interno della disciplina emergenziale ex lege n. 225 del 1992 le esigenze partecipative delle Regioni non sembrino del tutto disconosciute, la normativa risulta tutt’altro che pienamente rispettosa dell’autonomia regionale.File | Dimensione | Formato | |
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