Il saggio muove da una decisione di rigetto del reclamo avverso un’ordinanza di prime cure che aveva negato un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. di revoca degli amministratori di s.p.a. promossa da taluni azionisti di minoranza, indagando sulla configurabilità sia di un’azione di merito individuale o, quantomeno, di minoranza, di revoca degli amministratori, sia di una tutela cautelare d’urgenza funzionale a cessare il rapporto gestorio al fine di impedire il verificarsi di un danno a carico della società, dei creditori o degli azionisti, o l’aggravamento di un danno già prodottosi. La soluzione negativa suggerita per entrambi i problemi si fonda, principalmente, sulla disciplina vigente per gli altri tipi sociali e, segnatamente, per le società di persone e la società a responsabilità limitata: mentre per quest’ultime, infatti, la legge consente di desumere una tale tutela (cfr. artt. 2259, comma 3, e 2476, comma 3, c.c.), l’assenza di consimili disposizioni nell’ambito delle società azionarie, secondo un argomento a contrario, sembra suggerire di escludere la possibilità che singoli azionisti o una loro aliquota qualificata possano ottenere la revoca (cautelare e, vieppiù, di merito) degli amministratori. Questa conclusione, secondo quanto il saggio si premura di dimostrare, sembra coerente con la diversa cornice tipologica entro la quale si collocano il più diffuso tipo azionari, da un lato, e i restanti tipi sociali, dall’altro, e, in particolare, è direttamente correlata al rilievo giuridico che la disciplina positiva mostra di riservare, nei secondi, a singoli soci, talora risolvendo nei rapporti interni il tradizionale “velo” della personalità giuridica o, più precisamente, della distinta soggettività della società. Esclusa pertanto la possibilità di delineare una revoca “di minoranza” degli amministratori di s.p.a., il saggio indaga l’ipotesi che le minoranze cui è consentito l’esperimento dell’azione sociale di responsabilità (art. 2393-bis) ottengano, nelle more, un provvedimento d’urgenza di revoca degli amministratori o, quantomeno, forme di tutela c.d. inibitoria; anche tali ipotesi, però, si rivelano scarsamente convincenti: la prima, in considerazione della non strumentalità del contenuto del provvedimento cautelare rispetto all’azione di responsabilità e la sua non residualità, in considerazione della tutela complessivamente offerta nella s.p.a. dal procedimento ex art. 2409 c.c.; la seconda in ragione dei limiti, significativamente stringenti, entro i quali è consentito il ricorso alla tutela inibitoria i quali, se possibile, debbono ritenersi addirittura più angusti quando si tratti di amministrazione di impresa organizzata in forma di società per azioni.

Rossi, M. (2012). In tema di revoca degli amministratori nella società per azioni. In G.G. Claudio Consolo (a cura di), Le società nel processo. Spiegazioni di diritto societario e processuale attraverso la giurisprudenza (pp. 63-103). Torino : Giappichelli.

In tema di revoca degli amministratori nella società per azioni

ROSSI, MASSIMO
2012-01-01

Abstract

Il saggio muove da una decisione di rigetto del reclamo avverso un’ordinanza di prime cure che aveva negato un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. di revoca degli amministratori di s.p.a. promossa da taluni azionisti di minoranza, indagando sulla configurabilità sia di un’azione di merito individuale o, quantomeno, di minoranza, di revoca degli amministratori, sia di una tutela cautelare d’urgenza funzionale a cessare il rapporto gestorio al fine di impedire il verificarsi di un danno a carico della società, dei creditori o degli azionisti, o l’aggravamento di un danno già prodottosi. La soluzione negativa suggerita per entrambi i problemi si fonda, principalmente, sulla disciplina vigente per gli altri tipi sociali e, segnatamente, per le società di persone e la società a responsabilità limitata: mentre per quest’ultime, infatti, la legge consente di desumere una tale tutela (cfr. artt. 2259, comma 3, e 2476, comma 3, c.c.), l’assenza di consimili disposizioni nell’ambito delle società azionarie, secondo un argomento a contrario, sembra suggerire di escludere la possibilità che singoli azionisti o una loro aliquota qualificata possano ottenere la revoca (cautelare e, vieppiù, di merito) degli amministratori. Questa conclusione, secondo quanto il saggio si premura di dimostrare, sembra coerente con la diversa cornice tipologica entro la quale si collocano il più diffuso tipo azionari, da un lato, e i restanti tipi sociali, dall’altro, e, in particolare, è direttamente correlata al rilievo giuridico che la disciplina positiva mostra di riservare, nei secondi, a singoli soci, talora risolvendo nei rapporti interni il tradizionale “velo” della personalità giuridica o, più precisamente, della distinta soggettività della società. Esclusa pertanto la possibilità di delineare una revoca “di minoranza” degli amministratori di s.p.a., il saggio indaga l’ipotesi che le minoranze cui è consentito l’esperimento dell’azione sociale di responsabilità (art. 2393-bis) ottengano, nelle more, un provvedimento d’urgenza di revoca degli amministratori o, quantomeno, forme di tutela c.d. inibitoria; anche tali ipotesi, però, si rivelano scarsamente convincenti: la prima, in considerazione della non strumentalità del contenuto del provvedimento cautelare rispetto all’azione di responsabilità e la sua non residualità, in considerazione della tutela complessivamente offerta nella s.p.a. dal procedimento ex art. 2409 c.c.; la seconda in ragione dei limiti, significativamente stringenti, entro i quali è consentito il ricorso alla tutela inibitoria i quali, se possibile, debbono ritenersi addirittura più angusti quando si tratti di amministrazione di impresa organizzata in forma di società per azioni.
2012
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
Rossi, M. (2012). In tema di revoca degli amministratori nella società per azioni. In G.G. Claudio Consolo (a cura di), Le società nel processo. Spiegazioni di diritto societario e processuale attraverso la giurisprudenza (pp. 63-103). Torino : Giappichelli.
Rossi, M
Contributo in libro
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