I finanziamenti ascendenti infragruppo non sono soggetti al regime di postergazione previsto dal combinato disposto degli artt. 2497-quinquies e 2467 c.c. in quanto eseguiti al di fuori dell'esercizio, anche solo indiretto, del potere di direzione e coordinamento. La società finanziatrice eterodiretta è priva di posizioni di potere nei confronti della controllante in forza delle quali influenzarne stabilmente le scelte strategiche ed acquisire informazioni diffenziali, non ricorrendo, pertanto, nella fattispecie il pericolo di distorsione delle scelte imprenditoriali che, in presenza di una fattispecie di controllo, il menzionato regime della postergazione si propone di prevenire. Inoltre, l'assoggettamento del finanziamento della controllante alla controllata, penalizzando i soci ed i creditori di quest'ultima a discapito di quelli della prima, si porrebbe in contrasto con i principi ed i criteri di tutela cui l'ordinamento ha orientato la disciplina dei gruppi di società.

Perone, G. (2012). La postergazione dei finanziamenti ascendenti infragruppo. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 39(6, pt.1), 883-899.

La postergazione dei finanziamenti ascendenti infragruppo

PERONE, GIANLUCA
2012-01-01

Abstract

I finanziamenti ascendenti infragruppo non sono soggetti al regime di postergazione previsto dal combinato disposto degli artt. 2497-quinquies e 2467 c.c. in quanto eseguiti al di fuori dell'esercizio, anche solo indiretto, del potere di direzione e coordinamento. La società finanziatrice eterodiretta è priva di posizioni di potere nei confronti della controllante in forza delle quali influenzarne stabilmente le scelte strategiche ed acquisire informazioni diffenziali, non ricorrendo, pertanto, nella fattispecie il pericolo di distorsione delle scelte imprenditoriali che, in presenza di una fattispecie di controllo, il menzionato regime della postergazione si propone di prevenire. Inoltre, l'assoggettamento del finanziamento della controllante alla controllata, penalizzando i soci ed i creditori di quest'ultima a discapito di quelli della prima, si porrebbe in contrasto con i principi ed i criteri di tutela cui l'ordinamento ha orientato la disciplina dei gruppi di società.
Campo DC Valore Lingua
dc.authority.academicField2000 Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE en
dc.authority.ancejournal GIURISPRUDENZA COMMERCIALE -
dc.authority.isicrui Giurisprudenza en
dc.authority.people PERONE, GIANLUCA en
dc.cilea.antefix yes it
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dc.collection.name 01 - Articolo su rivista *
dc.contributor.appartenenza Dipartimento di Management e Diritto *
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dc.contributor.area AREA MIN. 12 - Scienze giuridiche *
dc.date.accessioned 2014/09/10 15:55:48 -
dc.date.available 2014/09/10 15:55:48 -
dc.date.firstsubmission 2015/10/17 17:34:31 *
dc.date.issued 2012 -
dc.date.submission 2016/02/10 19:17:46 *
dc.description.abstractita I finanziamenti ascendenti infragruppo non sono soggetti al regime di postergazione previsto dal combinato disposto degli artt. 2497-quinquies e 2467 c.c. in quanto eseguiti al di fuori dell'esercizio, anche solo indiretto, del potere di direzione e coordinamento. La società finanziatrice eterodiretta è priva di posizioni di potere nei confronti della controllante in forza delle quali influenzarne stabilmente le scelte strategiche ed acquisire informazioni diffenziali, non ricorrendo, pertanto, nella fattispecie il pericolo di distorsione delle scelte imprenditoriali che, in presenza di una fattispecie di controllo, il menzionato regime della postergazione si propone di prevenire. Inoltre, l'assoggettamento del finanziamento della controllante alla controllata, penalizzando i soci ed i creditori di quest'ultima a discapito di quelli della prima, si porrebbe in contrasto con i principi ed i criteri di tutela cui l'ordinamento ha orientato la disciplina dei gruppi di società. -
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