CARLO d’ALESSANDRO, La transazione del condebitore solidale, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 153, isbn 88-14-17530-6 (Università di Roma, Facoltà di Giurispudenza - Studi di diritto civile diretti da Natalino Irti e Pietro Rescigno). 1. Il saggio si apre con una alquanto estesa introduzione metodologica. La ricerca, ogni ricerca deve essere indirizzata alla soluzione di concrete questioni perplesse piuttosto che alla costruzione di sistemi ; l’individuazione della regola che risolve il caso deve essere fatta sulla scorta della norma e prescindendo dai concetti dogmatici, che devono seguire, come strumento di rappresentazione sintetica, e non precedere, e quindi nemmeno condizionare, lo scioglimento della quaestio juris. 2. È alla stregua di questi criteri di metodo che il libro affronta il suo tema, che è quello del valore e dell’efficacia da attribuirsi alla transazione stipulata col creditore da uno soltanto di più debitori tenuti in solido. Si riafferma preliminarmente, sulla scorta dell’opinione più diffusa, la necessità di distinguere, sia sul piano della fattispecie, sia su quello della disciplina, tra la transazione stipulata dal singolo condebitore con riferimento alla propria quota soltanto del debito comune e quella invece che investe l’intero vincolo solidale. È quest’ultima ipotesi (e solo essa) che trova che trova disciplina nella regola dettata dall’art. 1304, comma 1, c.c.: la transazione non produce effetto nei confronti dei consorti del condebitore stipulante, a meno che costoro non dichiarino di volerne profittare. 3. La portata concreta della regola è tuttavia niente affatto chiara. Un autorevole orientamento interpretativo assume (in modo peraltro, almeno in apparenza, rigidamente conseguente) che, in forza di essa, la transazione dovrebbe essere considerata tamquam non esset per i condebitori se essi non abbiano dichiarato la volontà di approfittarne. Se ne fa discendere un doppio corollario: il condebitore che abbia transatto, con riduzione dell’obbligazione (o, meglio, della pretesa) originaria, e quindi pagato quanto dovuto ex transactione, non potrebbe esercitare la rivalsa (regresso e/o surrogazione) contro i consorti se quanto da lui pagato non superi la sua quota di debito secondo l’ammontare originario di questo; per contro, nella medesima situazione, il creditore manterrebbe intatta, nei confronti dei condebitori estranei alla transazione, la possibilità di esigere l’intero, e i consorti, ove costretti a pagare, avrebbero titolo ad esercitare la rivalsa verso il transigente per l’intera quota originaria di costui (e non già per la quota come ridotta dalla transazione). Così, esemplificando, se il debito fosse di 1000 e si dividesse in parti uguali tra due condebitori, qualora uno di essi stipulasse una transazione per 500 non potrebbe fare regresso contro l’altro, non avendo pagato più della sua quota come risultante dalla ripartizione originaria; se la transazione fosse stata per 700, in via di regresso non potrebbe essere recuperato più di 200, ossia, ancora una volta, solo quanto pagato in più rispetto all’originaria quota di 500; se infine la transazione avesse comportato un esborso di soli 300, il creditore potrebbe esigere dal consorte i residui 700 e questi a sua volta, dopo aver adempiuto potrebbe richiedere al condebitore transigente quanto pagato in più (200) rispetto alla quota di debito originariamente destinata a gravare su di lui. 4. Da tempo è stato osservato che, ragionando in tal modo, si finisce, nell’intento di tenere fede al postulato dell’assoluta inefficacia esterna della transazione conclusa dal singolo condebitore, col negare all’accordo transattivo ogni pratico significato anche nei rapporti interni. Infatti, come dimostrano con chiarezza gli esempi appena fatti, se e fino a quando gli altri condebitori non dichiarino di voler profittare della transazione conclusa dal loro consorte, su questi continuerà a gravare, attraverso il gioco delle rivalse interne, l’intero peso della sua quota originaria (500), e non già quello della quota come risultante dal nuovo importo del debito, ridotto transactionis causa (ossia, negli esempi fatti, 250, o rispettivamente, 350, o, ancora, 150). 5. Per superare questa difficoltà, sono state proposte soluzioni diverse, e principalmente quella di postulare che la transazione del singolo consorte libererebbe senz’altro i condebitori (indipendentemente, cioè, da una loro dichiarazione di volontà diretta ad approfittare della transazione stessa) dalla parte di vincolo cui il creditore abbia rinunciato a titolo di concessione appunto transattiva. Tesi, questa, che non contrasterebbe con l’inefficacia esterna della transazione voluta dalla legge (prima dell’ “approfitta mento”), in quanto tale regola si riferirebbe agli effetti diretti del contratto, laddove quello postulato dall’opinione in discorso costituirebbe un effetto meramente indiretto e “riflesso” del medesimo. Tale opinione è criticata. Per un verso, non può configurasi come effetto indiretto del contratto l’aliquid datum dal creditore, che costituisce anzi elemento centrale , di rilievo causale, della transazione. Per altro verso, la tesi non si concilia con il sistema della legge, atteso che, se gli effetti vantaggiosi della transazione si estendessero automaticamente ai condebitori non transigenti, non si vedrebbe quale funzione avrebbe la dichiarazione di “approfittamento” (se non, forse, quella di lasciarsi riferire anche gli effetti svantaggiosi, ossia quelli corrispondenti all’ aliquid datum da parte del consorte, che però appaiono, a tacer d’altro, inidonei a costituire oggetto di un “approfittamento”). 6. La soluzione proposta nel saggio batte una strada diversa. È vero che l’inefficacia ultra partes della transazione della quale non si sia ancora approfittato da parte dei condebitori riguarda gli effetti diretti del contratto e non anche quelli indiretti o riflessi. Ed è anche vero che dal contratto in questione discendono anche effetti indiretti o riflessi, onde non è possibile dire che esso è per i condebitori, prima dell’approfittamento, tamquam non esset. Ma l’effetto indiretto che la transazione produce automaticamente ed immediatamente in capo ai consorti del transigente non è quello indicato dall’orientamento sopra riferito, bensì altro. La transazione conclusa tra il creditore e uno dei debitori solidali determina immediatamente (e inderogabilmente, si sostiene) l’acquisto nel patrimonio dei condebitori di un nuovo diritto, il diritto potestativo di approfittare, appunto, della transazione stessa, ovvero di valersi (e il saggio assume, contrariamente all’orientamento prevalente in giurisprudenza, che le due prospettazioni si equivalgano) dell’exceptio (in senso stretto) litis per transactionem finitae. L’acquisto di un diritto siffatto, si spiega, consente al consorte estraneo al contratto di composizione della lite concluso inter alios di conservare intatta ogni sua eventuale difesa o eccezione che possa condurre al rigetto totale della pretesa del creditore (o comunque ad una rideterminazione di questa in termini più ridotti di quelli risultanti dalla transazione). Invero, trattandosi, come detto, di eccezione in senso stretto, il condebitore potrà farla valere in via subordinata, dopo aver sollevato in via principale ogni altro rilievo difensivo che possa fargli sperare un esito della lite vittorioso o, comunque, più vantaggioso rispetto all’assetto derivante dalla transazione. 7. Le implicazioni di quanto enunciato sono di cospicuo rilievo. In primo luogo può desumersene che, sebbene non sia corretto (come già osservato) affermare che le rinunce fatte transactionis causa dal creditore abbiano senz’altro corrispondente effetto liberatorio per tutti i coobbligati, resta tuttavia che la transazione pone nelle mani dei consorti del transigente uno strumento – appunto l’eccezione in senso stretto di transazione – grazie al quale quella liberazione può essere conseguita. E, come sopra sottolineato, può essere conseguita senza onere di sorta, se non quello di valersi dell’eccezione: la possibilità invero di invocare l’eccezione in via subordinata permette ai consorti del transigente di limitare in ogni caso l’impegno al quantum transactum, senza peraltro che ciò comporti la perdita della possibilità di utilizzare in principalità eccezioni o difese in potenza idonee a garantire loro un risultato più favorevole. È questa considerazione che spiega perché l’effetto indiretto della transazione, e cioè la legittimazione attribuita a tutti i consorti di far valere l’exceptio litis per transactionem finitae, è di per sé sola sufficiente a rimodulare le rivalse interne secondo il transactum, anziché secondo l’obbligazione originaria. E ciò indipendentemente da ogni dichiarazione di voler approfittare della transazione (dichiarazione che dunque trova la sua collocazione unicamente sul piano dei rapporti esterni, ossia di quelli col creditore). In altri termini, di fronte al transigente che agisca in regresso e/o in surrogazione per recuperare la quota di pertinenza altrui di quanto sborsato a seguito della transazione, il condebitore convenuto può difendersi deducendo che la comune obbligazione non esisteva, che si era estinta, che era di entità minore di quanto transattivamente determinato, che essa non lo riguardava o che comunque poteva essere paralizzata da un’eccezione a lui personale ecc.; non anche assumendo che la transazione non gli è opponibile perché res inter alios acta, della quale egli non ha dichiarato di voler approfittare (e quindi di volersi anche far carico degli incommoda – aliquid datum – che sono indissolubilmente connessi ai vantaggi – aliquid retentum – che il negozio compositivo della lite ha prodotto). 8. I risultati sopra sinteticamente esposti traggono conforto dalla ricostruzione che il saggio propone della disciplina da applicarsi alla transazione avente per oggetto non più l’intero vincolo solidale, bensì la sola quota del condebitore transigente (fattispecie questa di cui si afferma la riconoscibilità e l’autonomia in contrasto con alcuni autorevoli ma minoritari orientamenti dottrinali). Qui l’opinione prevalente è nel senso che la transazione sciolga senz’altro il vincolo solidale nei rapporti con il transigente e che i consorti siano automaticamente e immediatamente (ossia senza necessità di alcuna dichiarazione di “approfittamento”) liberati (non già in ragione del quantum transactum, bensì) in ragione dell’intera quota di pertinenza del transigente (di modo che – per spiegarsi più chiaramente ricorrendo al solito esempio – se Tizio e Caio sono debitori in solido e in parti uguali di 1000 e se Tizio transige sulla sua quota per 300, sopravvive solo l’obbligazione solitaria di Caio per 500). La spiegazione che viene data di questo diverso regime si riallaccia alle linee generali della materia delle obbligazioni solidali cui è ispirato dichiaratamente il codice, come si desume dalla relazione ministeriale. Queste linee consistono nell’attribuire efficacia anche nei rapporti con i condebitori agli atti o fatti che si verificano nella sfera di uno dei consorti quando quegli atti o fatti siano vantaggiosi; nel negarla invece quando essi siano svantaggiosi. In tale quadro, la particolare disciplina della transazione sull’intero debito dettata dall’art. 1304, comma 1, c.c., di cui sopra si è detto, è altrettanto dichiaratamente giustificata col rilievo che la transazione, comportando vantaggi (l’ aliquid retentum) e svantaggi (l’aliquid datum) non può a priori ascriversi né all’una né all’altra di quelle categorie. Il giudizio sulla sua convenienza o sconvenienza non potrà dunque se non essere rimesso caso per caso ai condebitori interessati, i quali soltanto potranno valutare comparativamente vantaggi e svantaggi in relazione con la loro posizione e decidere se i primi prevalgono sui secondi o viceversa. È questa la ragione per la quale è qui riconosciuto ai condebitori il diritto potestativo di approfittare della transazione stipulata dal loro consorte o, meglio, secondo l’impostazione preferita dal libro, è attribuita loro l’eccezione in senso stretto di transazione. In virtù di questa essi possono scegliere di aderire alla transazione, ossia di appropriarsene gli effetti; oppure di affrontare la lite col creditore, spendendo in essa le difese ed eccezioni (eventualmente personali) onde possano attendersi di uscirne vittoriosi; oppure ancora, come in pratica tenderà ad avvenire nella stragrande maggioranza dei casi, di adottare entrambe le linee, la seconda in principalità e la prima in subordine. Queste ragioni sono assenti nella fattispecie della transazione sulla quota. Essa, producendo un vantaggio netto per i condebitori (id est: la liberazione pura e semplice della quota del debito che gravava sul consorte), è senz’altro immediatamente efficace per essi, secondo il criterio generale cui, come avvertito, si ispira dichiaratamente il complesso di regole codicistiche che regola la materia. 9. Quanto fin qui esposto riguarda il campo delle obbligazioni solidali cd. ad interesse comune, ossia di quelle aventi struttura parziaria nei rapporti interni. Un capitolo del libro è dedicato a verificare se i risultati raggiunti possano trovare applicazione anche alle c.d. obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo (fideiussione e figure analoghe, accomunate da una generica funzione di garanzia del debito altrui). Premesso che su questo terreno non è dato distinguere fra transazione sulla quota e transazione sull’intero, e criticate alcune delle opinioni degli interpreti in materia, si conclude nel senso che il regime dell’art. 1304, comma 1, c.c., come sopra ricostruito, non ha ragione di soffrire deroghe là dove si tratti della posizione del garante a fronte della transazione stipulata dal debitore principale. Per quanto attiene invece alla posizione del debitore principale davanti alla transazione conclusa tra il creditore e il garante si propone di distinguere. Ove la transazione mirasse a prevenire o a porre fine ad una lite vertente sul credito garantito, il debitore principale sarebbe legittimato a profittarne ex art. 1304 c.c. Ove invece la transazione incidesse su una lite avente ad oggetto il rapporto di garanzia, la norma non potrebbe trovare applicazione e però, si sostiene, il debitore principale avrebbe diritto di conteggiare al creditore, per analogia con la regola dettata dall’art. 1240 c.c., quanto da lui incassato transactionis causa. Particolare attenzione è dedicata ai rapporti tra le soluzioni proposte per questi problemi e le regole di diritto fallimentare onde è stabilito che i concordati non hanno effetto sulla posizione dei fideiussori e di altri coobbligati. 10. Infine, un capitolo è dedicato alle tecniche di ripartizione del peso del debito nei rapporti interni e così in specie ai rapporti tra le azioni di regresso e di surrogazione. Il tema è utilizzato soprattutto come banco di prova particolarmente significativo dei criteri metodologici esposti nella prima parte del volume. Alla stregua di questi si sottopone a serrata critica l’opinione, alquanto diffusa in dottrina, giusta la quale non potrebbe aversi surrogazione nel campo delle obbligazioni solidali ad interesse comune, e ciò perché in esse il pagamento di uno dei coobbligati non potrebbe non estinguere il rapporto, nel quale pertanto non sarebbe concepibile quella particolare forma di subentro e di successione che è sottesa alla figura appunto della surrogazione. Oltre a denunciare la natura spiccatamente concettulistica di siffatto modo di pensare , si mettono in luce i suoi intimi legami con la costruzione cd. correale dell’obbligazione solidale, ossia con la tesi che vi vede un unico rapporto con pluralità di titolari, e quindi il suo contrasto con l’opposta visione, oggi assolutamente dominante, che costruisce invece la figura come un fascio di paralleli rapporti a due.

D'Alessandro, C. (2012). La transazione del condebitore solidale. Milano : Giuffrè Editore S.P.A..

La transazione del condebitore solidale

D'ALESSANDRO, CARLO
2012-10-01

Abstract

CARLO d’ALESSANDRO, La transazione del condebitore solidale, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 153, isbn 88-14-17530-6 (Università di Roma, Facoltà di Giurispudenza - Studi di diritto civile diretti da Natalino Irti e Pietro Rescigno). 1. Il saggio si apre con una alquanto estesa introduzione metodologica. La ricerca, ogni ricerca deve essere indirizzata alla soluzione di concrete questioni perplesse piuttosto che alla costruzione di sistemi ; l’individuazione della regola che risolve il caso deve essere fatta sulla scorta della norma e prescindendo dai concetti dogmatici, che devono seguire, come strumento di rappresentazione sintetica, e non precedere, e quindi nemmeno condizionare, lo scioglimento della quaestio juris. 2. È alla stregua di questi criteri di metodo che il libro affronta il suo tema, che è quello del valore e dell’efficacia da attribuirsi alla transazione stipulata col creditore da uno soltanto di più debitori tenuti in solido. Si riafferma preliminarmente, sulla scorta dell’opinione più diffusa, la necessità di distinguere, sia sul piano della fattispecie, sia su quello della disciplina, tra la transazione stipulata dal singolo condebitore con riferimento alla propria quota soltanto del debito comune e quella invece che investe l’intero vincolo solidale. È quest’ultima ipotesi (e solo essa) che trova che trova disciplina nella regola dettata dall’art. 1304, comma 1, c.c.: la transazione non produce effetto nei confronti dei consorti del condebitore stipulante, a meno che costoro non dichiarino di volerne profittare. 3. La portata concreta della regola è tuttavia niente affatto chiara. Un autorevole orientamento interpretativo assume (in modo peraltro, almeno in apparenza, rigidamente conseguente) che, in forza di essa, la transazione dovrebbe essere considerata tamquam non esset per i condebitori se essi non abbiano dichiarato la volontà di approfittarne. Se ne fa discendere un doppio corollario: il condebitore che abbia transatto, con riduzione dell’obbligazione (o, meglio, della pretesa) originaria, e quindi pagato quanto dovuto ex transactione, non potrebbe esercitare la rivalsa (regresso e/o surrogazione) contro i consorti se quanto da lui pagato non superi la sua quota di debito secondo l’ammontare originario di questo; per contro, nella medesima situazione, il creditore manterrebbe intatta, nei confronti dei condebitori estranei alla transazione, la possibilità di esigere l’intero, e i consorti, ove costretti a pagare, avrebbero titolo ad esercitare la rivalsa verso il transigente per l’intera quota originaria di costui (e non già per la quota come ridotta dalla transazione). Così, esemplificando, se il debito fosse di 1000 e si dividesse in parti uguali tra due condebitori, qualora uno di essi stipulasse una transazione per 500 non potrebbe fare regresso contro l’altro, non avendo pagato più della sua quota come risultante dalla ripartizione originaria; se la transazione fosse stata per 700, in via di regresso non potrebbe essere recuperato più di 200, ossia, ancora una volta, solo quanto pagato in più rispetto all’originaria quota di 500; se infine la transazione avesse comportato un esborso di soli 300, il creditore potrebbe esigere dal consorte i residui 700 e questi a sua volta, dopo aver adempiuto potrebbe richiedere al condebitore transigente quanto pagato in più (200) rispetto alla quota di debito originariamente destinata a gravare su di lui. 4. Da tempo è stato osservato che, ragionando in tal modo, si finisce, nell’intento di tenere fede al postulato dell’assoluta inefficacia esterna della transazione conclusa dal singolo condebitore, col negare all’accordo transattivo ogni pratico significato anche nei rapporti interni. Infatti, come dimostrano con chiarezza gli esempi appena fatti, se e fino a quando gli altri condebitori non dichiarino di voler profittare della transazione conclusa dal loro consorte, su questi continuerà a gravare, attraverso il gioco delle rivalse interne, l’intero peso della sua quota originaria (500), e non già quello della quota come risultante dal nuovo importo del debito, ridotto transactionis causa (ossia, negli esempi fatti, 250, o rispettivamente, 350, o, ancora, 150). 5. Per superare questa difficoltà, sono state proposte soluzioni diverse, e principalmente quella di postulare che la transazione del singolo consorte libererebbe senz’altro i condebitori (indipendentemente, cioè, da una loro dichiarazione di volontà diretta ad approfittare della transazione stessa) dalla parte di vincolo cui il creditore abbia rinunciato a titolo di concessione appunto transattiva. Tesi, questa, che non contrasterebbe con l’inefficacia esterna della transazione voluta dalla legge (prima dell’ “approfitta mento”), in quanto tale regola si riferirebbe agli effetti diretti del contratto, laddove quello postulato dall’opinione in discorso costituirebbe un effetto meramente indiretto e “riflesso” del medesimo. Tale opinione è criticata. Per un verso, non può configurasi come effetto indiretto del contratto l’aliquid datum dal creditore, che costituisce anzi elemento centrale , di rilievo causale, della transazione. Per altro verso, la tesi non si concilia con il sistema della legge, atteso che, se gli effetti vantaggiosi della transazione si estendessero automaticamente ai condebitori non transigenti, non si vedrebbe quale funzione avrebbe la dichiarazione di “approfittamento” (se non, forse, quella di lasciarsi riferire anche gli effetti svantaggiosi, ossia quelli corrispondenti all’ aliquid datum da parte del consorte, che però appaiono, a tacer d’altro, inidonei a costituire oggetto di un “approfittamento”). 6. La soluzione proposta nel saggio batte una strada diversa. È vero che l’inefficacia ultra partes della transazione della quale non si sia ancora approfittato da parte dei condebitori riguarda gli effetti diretti del contratto e non anche quelli indiretti o riflessi. Ed è anche vero che dal contratto in questione discendono anche effetti indiretti o riflessi, onde non è possibile dire che esso è per i condebitori, prima dell’approfittamento, tamquam non esset. Ma l’effetto indiretto che la transazione produce automaticamente ed immediatamente in capo ai consorti del transigente non è quello indicato dall’orientamento sopra riferito, bensì altro. La transazione conclusa tra il creditore e uno dei debitori solidali determina immediatamente (e inderogabilmente, si sostiene) l’acquisto nel patrimonio dei condebitori di un nuovo diritto, il diritto potestativo di approfittare, appunto, della transazione stessa, ovvero di valersi (e il saggio assume, contrariamente all’orientamento prevalente in giurisprudenza, che le due prospettazioni si equivalgano) dell’exceptio (in senso stretto) litis per transactionem finitae. L’acquisto di un diritto siffatto, si spiega, consente al consorte estraneo al contratto di composizione della lite concluso inter alios di conservare intatta ogni sua eventuale difesa o eccezione che possa condurre al rigetto totale della pretesa del creditore (o comunque ad una rideterminazione di questa in termini più ridotti di quelli risultanti dalla transazione). Invero, trattandosi, come detto, di eccezione in senso stretto, il condebitore potrà farla valere in via subordinata, dopo aver sollevato in via principale ogni altro rilievo difensivo che possa fargli sperare un esito della lite vittorioso o, comunque, più vantaggioso rispetto all’assetto derivante dalla transazione. 7. Le implicazioni di quanto enunciato sono di cospicuo rilievo. In primo luogo può desumersene che, sebbene non sia corretto (come già osservato) affermare che le rinunce fatte transactionis causa dal creditore abbiano senz’altro corrispondente effetto liberatorio per tutti i coobbligati, resta tuttavia che la transazione pone nelle mani dei consorti del transigente uno strumento – appunto l’eccezione in senso stretto di transazione – grazie al quale quella liberazione può essere conseguita. E, come sopra sottolineato, può essere conseguita senza onere di sorta, se non quello di valersi dell’eccezione: la possibilità invero di invocare l’eccezione in via subordinata permette ai consorti del transigente di limitare in ogni caso l’impegno al quantum transactum, senza peraltro che ciò comporti la perdita della possibilità di utilizzare in principalità eccezioni o difese in potenza idonee a garantire loro un risultato più favorevole. È questa considerazione che spiega perché l’effetto indiretto della transazione, e cioè la legittimazione attribuita a tutti i consorti di far valere l’exceptio litis per transactionem finitae, è di per sé sola sufficiente a rimodulare le rivalse interne secondo il transactum, anziché secondo l’obbligazione originaria. E ciò indipendentemente da ogni dichiarazione di voler approfittare della transazione (dichiarazione che dunque trova la sua collocazione unicamente sul piano dei rapporti esterni, ossia di quelli col creditore). In altri termini, di fronte al transigente che agisca in regresso e/o in surrogazione per recuperare la quota di pertinenza altrui di quanto sborsato a seguito della transazione, il condebitore convenuto può difendersi deducendo che la comune obbligazione non esisteva, che si era estinta, che era di entità minore di quanto transattivamente determinato, che essa non lo riguardava o che comunque poteva essere paralizzata da un’eccezione a lui personale ecc.; non anche assumendo che la transazione non gli è opponibile perché res inter alios acta, della quale egli non ha dichiarato di voler approfittare (e quindi di volersi anche far carico degli incommoda – aliquid datum – che sono indissolubilmente connessi ai vantaggi – aliquid retentum – che il negozio compositivo della lite ha prodotto). 8. I risultati sopra sinteticamente esposti traggono conforto dalla ricostruzione che il saggio propone della disciplina da applicarsi alla transazione avente per oggetto non più l’intero vincolo solidale, bensì la sola quota del condebitore transigente (fattispecie questa di cui si afferma la riconoscibilità e l’autonomia in contrasto con alcuni autorevoli ma minoritari orientamenti dottrinali). Qui l’opinione prevalente è nel senso che la transazione sciolga senz’altro il vincolo solidale nei rapporti con il transigente e che i consorti siano automaticamente e immediatamente (ossia senza necessità di alcuna dichiarazione di “approfittamento”) liberati (non già in ragione del quantum transactum, bensì) in ragione dell’intera quota di pertinenza del transigente (di modo che – per spiegarsi più chiaramente ricorrendo al solito esempio – se Tizio e Caio sono debitori in solido e in parti uguali di 1000 e se Tizio transige sulla sua quota per 300, sopravvive solo l’obbligazione solitaria di Caio per 500). La spiegazione che viene data di questo diverso regime si riallaccia alle linee generali della materia delle obbligazioni solidali cui è ispirato dichiaratamente il codice, come si desume dalla relazione ministeriale. Queste linee consistono nell’attribuire efficacia anche nei rapporti con i condebitori agli atti o fatti che si verificano nella sfera di uno dei consorti quando quegli atti o fatti siano vantaggiosi; nel negarla invece quando essi siano svantaggiosi. In tale quadro, la particolare disciplina della transazione sull’intero debito dettata dall’art. 1304, comma 1, c.c., di cui sopra si è detto, è altrettanto dichiaratamente giustificata col rilievo che la transazione, comportando vantaggi (l’ aliquid retentum) e svantaggi (l’aliquid datum) non può a priori ascriversi né all’una né all’altra di quelle categorie. Il giudizio sulla sua convenienza o sconvenienza non potrà dunque se non essere rimesso caso per caso ai condebitori interessati, i quali soltanto potranno valutare comparativamente vantaggi e svantaggi in relazione con la loro posizione e decidere se i primi prevalgono sui secondi o viceversa. È questa la ragione per la quale è qui riconosciuto ai condebitori il diritto potestativo di approfittare della transazione stipulata dal loro consorte o, meglio, secondo l’impostazione preferita dal libro, è attribuita loro l’eccezione in senso stretto di transazione. In virtù di questa essi possono scegliere di aderire alla transazione, ossia di appropriarsene gli effetti; oppure di affrontare la lite col creditore, spendendo in essa le difese ed eccezioni (eventualmente personali) onde possano attendersi di uscirne vittoriosi; oppure ancora, come in pratica tenderà ad avvenire nella stragrande maggioranza dei casi, di adottare entrambe le linee, la seconda in principalità e la prima in subordine. Queste ragioni sono assenti nella fattispecie della transazione sulla quota. Essa, producendo un vantaggio netto per i condebitori (id est: la liberazione pura e semplice della quota del debito che gravava sul consorte), è senz’altro immediatamente efficace per essi, secondo il criterio generale cui, come avvertito, si ispira dichiaratamente il complesso di regole codicistiche che regola la materia. 9. Quanto fin qui esposto riguarda il campo delle obbligazioni solidali cd. ad interesse comune, ossia di quelle aventi struttura parziaria nei rapporti interni. Un capitolo del libro è dedicato a verificare se i risultati raggiunti possano trovare applicazione anche alle c.d. obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo (fideiussione e figure analoghe, accomunate da una generica funzione di garanzia del debito altrui). Premesso che su questo terreno non è dato distinguere fra transazione sulla quota e transazione sull’intero, e criticate alcune delle opinioni degli interpreti in materia, si conclude nel senso che il regime dell’art. 1304, comma 1, c.c., come sopra ricostruito, non ha ragione di soffrire deroghe là dove si tratti della posizione del garante a fronte della transazione stipulata dal debitore principale. Per quanto attiene invece alla posizione del debitore principale davanti alla transazione conclusa tra il creditore e il garante si propone di distinguere. Ove la transazione mirasse a prevenire o a porre fine ad una lite vertente sul credito garantito, il debitore principale sarebbe legittimato a profittarne ex art. 1304 c.c. Ove invece la transazione incidesse su una lite avente ad oggetto il rapporto di garanzia, la norma non potrebbe trovare applicazione e però, si sostiene, il debitore principale avrebbe diritto di conteggiare al creditore, per analogia con la regola dettata dall’art. 1240 c.c., quanto da lui incassato transactionis causa. Particolare attenzione è dedicata ai rapporti tra le soluzioni proposte per questi problemi e le regole di diritto fallimentare onde è stabilito che i concordati non hanno effetto sulla posizione dei fideiussori e di altri coobbligati. 10. Infine, un capitolo è dedicato alle tecniche di ripartizione del peso del debito nei rapporti interni e così in specie ai rapporti tra le azioni di regresso e di surrogazione. Il tema è utilizzato soprattutto come banco di prova particolarmente significativo dei criteri metodologici esposti nella prima parte del volume. Alla stregua di questi si sottopone a serrata critica l’opinione, alquanto diffusa in dottrina, giusta la quale non potrebbe aversi surrogazione nel campo delle obbligazioni solidali ad interesse comune, e ciò perché in esse il pagamento di uno dei coobbligati non potrebbe non estinguere il rapporto, nel quale pertanto non sarebbe concepibile quella particolare forma di subentro e di successione che è sottesa alla figura appunto della surrogazione. Oltre a denunciare la natura spiccatamente concettulistica di siffatto modo di pensare , si mettono in luce i suoi intimi legami con la costruzione cd. correale dell’obbligazione solidale, ossia con la tesi che vi vede un unico rapporto con pluralità di titolari, e quindi il suo contrasto con l’opposta visione, oggi assolutamente dominante, che costruisce invece la figura come un fascio di paralleli rapporti a due.
ott-2012
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Italian
Rilevanza nazionale
Monografia
D'Alessandro, C. (2012). La transazione del condebitore solidale. Milano : Giuffrè Editore S.P.A..
Monografia
D'Alessandro, C
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