L’esperienza giuridica odierna suole operare numerosissimi riferimenti alla collusione. Essa è intesa in modi molteplici e viene richiamata in differenti ambiti, che vanno dal penale, dove si sono configurate apposite ipotesi di reato, al civile, al processuale, al diritto finanziario, al diritto amministrativo. Si può dire che si richiami la collusione in via residuale là dove non sia possibile documentare un’ipotesi specifica di reato o di illecito ma si raggiunga il sospetto di un intreccio relazionale poco chiaro e oscuro, il quale mira a far conseguire risultati difformi da quelli corretti ed/o onesti. In tal modo il concetto di collusione si dilata e diventa sinonimo di accordo sospetto, di qualsiasi natura ed in qualsivoglia materia; esso ha sempre una connotazione negativa ed è sinonimo o prodromo di illecito l’uso giuridico del termine collusione. Questo avviene in tutti i campi, civile, penale, amministrativo e, in maniera più accentuata, processuale, sia nei codici sia (ancora di più) nelle leggi e nella giurisprudenza. In alcune materie la menzione della collusione ed il richiamo di essa per configurare fattispecie di illecito è crescente, come si sta verificando nella materia finanziaria, dove l’uso del termine sta assumendo tale frequenza e tale ampiezza di riferimenti da dare vita a significati non univoci e comunque generali. La dilatazione del significato di collusione spinge a ravvisare la collusione in presenza di qualsiasi eventualità di intesa diretta al perseguimento di finalità illecite, per tale via si ravvisa l’esistenza della collusione anche nei casi nei quali una parte addivenga all’accordo colludente per costrizione. Il fatto è che è diffuso il ricorso a termini che hanno avuto una loro storia nel percorso giuridico dell’Europa, dove sono sorti, e che vengono usati con riferimento a realtà molteplici e differenti. Tra questi vi sono quelli di corruzione e collusione ai quali si ricorre spesso dandone per presupposto il significato, che invece va definito. Per verificare il punto è parsa opportuna un’indagine che parta dalle ‘radici’ ed individui il senso e le implicazioni della collusione nella storia della cultura giuridica dei sistemi ‘romanistici’, base della civil law e, più in generale, nel linguaggio corrente, dove mentre corruzione ha sempre una connotazione univoca e negativa collusione può anche non indicare una relazione negativa. È auspicabile che si proceda nella direzione indicata attraverso l’analisi della comune matrice latina del termine e le implicazioni via via assunte da esso nel linguaggio e nella normativa giuridica. Nelle lingue neo-latine il termine trova riscontro nella lingua francese (collusion), ma non in quella spagnola, dove il verbo coludir non appare sostantivizzato, di modo che collusione corrisponde a confabulación o a sinonimi come conspiración, intriga, conjura, connivencia ed altri. È perciò ancora più evidente l’opportunità di partire dalle radici. In via generale là dove non è possibile individuare una specifica ipotesi di illecito pur tuttavia sussistendo il sospetto di un intreccio relazionale che mira a raggiungere un risultato difforme dai comportamenti corretti e/o onesti, si richiama la collusione come fattispecie giuridica residuale che nella maggior parte dei casi viene ad essere assorbita nella corruzione. Tuttavia dall’analisi degli ordinamenti giuridici latinoamericani ed, in particolare, dei codici dell’indipendenza e della transfusión del diritto romano emerge che è in atto un processo verso una configurazione giuridica autonoma della collusione. Dai risultati dell’indagine svolta emerge l’auspicio di un ritorno alle “radici” che serva, nei moderni ordinamenti giuridici, a configurare come illecita una situazione non assorbibile in altra ipotesi di reato e, anzi, persino concorrente con altra fattispecie delittuosa o comunque illecita.

Moschetta, G. (2008). Collusio nelle fonti giuridiche romane.

Collusio nelle fonti giuridiche romane

2008-11-26

Abstract

L’esperienza giuridica odierna suole operare numerosissimi riferimenti alla collusione. Essa è intesa in modi molteplici e viene richiamata in differenti ambiti, che vanno dal penale, dove si sono configurate apposite ipotesi di reato, al civile, al processuale, al diritto finanziario, al diritto amministrativo. Si può dire che si richiami la collusione in via residuale là dove non sia possibile documentare un’ipotesi specifica di reato o di illecito ma si raggiunga il sospetto di un intreccio relazionale poco chiaro e oscuro, il quale mira a far conseguire risultati difformi da quelli corretti ed/o onesti. In tal modo il concetto di collusione si dilata e diventa sinonimo di accordo sospetto, di qualsiasi natura ed in qualsivoglia materia; esso ha sempre una connotazione negativa ed è sinonimo o prodromo di illecito l’uso giuridico del termine collusione. Questo avviene in tutti i campi, civile, penale, amministrativo e, in maniera più accentuata, processuale, sia nei codici sia (ancora di più) nelle leggi e nella giurisprudenza. In alcune materie la menzione della collusione ed il richiamo di essa per configurare fattispecie di illecito è crescente, come si sta verificando nella materia finanziaria, dove l’uso del termine sta assumendo tale frequenza e tale ampiezza di riferimenti da dare vita a significati non univoci e comunque generali. La dilatazione del significato di collusione spinge a ravvisare la collusione in presenza di qualsiasi eventualità di intesa diretta al perseguimento di finalità illecite, per tale via si ravvisa l’esistenza della collusione anche nei casi nei quali una parte addivenga all’accordo colludente per costrizione. Il fatto è che è diffuso il ricorso a termini che hanno avuto una loro storia nel percorso giuridico dell’Europa, dove sono sorti, e che vengono usati con riferimento a realtà molteplici e differenti. Tra questi vi sono quelli di corruzione e collusione ai quali si ricorre spesso dandone per presupposto il significato, che invece va definito. Per verificare il punto è parsa opportuna un’indagine che parta dalle ‘radici’ ed individui il senso e le implicazioni della collusione nella storia della cultura giuridica dei sistemi ‘romanistici’, base della civil law e, più in generale, nel linguaggio corrente, dove mentre corruzione ha sempre una connotazione univoca e negativa collusione può anche non indicare una relazione negativa. È auspicabile che si proceda nella direzione indicata attraverso l’analisi della comune matrice latina del termine e le implicazioni via via assunte da esso nel linguaggio e nella normativa giuridica. Nelle lingue neo-latine il termine trova riscontro nella lingua francese (collusion), ma non in quella spagnola, dove il verbo coludir non appare sostantivizzato, di modo che collusione corrisponde a confabulación o a sinonimi come conspiración, intriga, conjura, connivencia ed altri. È perciò ancora più evidente l’opportunità di partire dalle radici. In via generale là dove non è possibile individuare una specifica ipotesi di illecito pur tuttavia sussistendo il sospetto di un intreccio relazionale che mira a raggiungere un risultato difforme dai comportamenti corretti e/o onesti, si richiama la collusione come fattispecie giuridica residuale che nella maggior parte dei casi viene ad essere assorbita nella corruzione. Tuttavia dall’analisi degli ordinamenti giuridici latinoamericani ed, in particolare, dei codici dell’indipendenza e della transfusión del diritto romano emerge che è in atto un processo verso una configurazione giuridica autonoma della collusione. Dai risultati dell’indagine svolta emerge l’auspicio di un ritorno alle “radici” che serva, nei moderni ordinamenti giuridici, a configurare come illecita una situazione non assorbibile in altra ipotesi di reato e, anzi, persino concorrente con altra fattispecie delittuosa o comunque illecita.
26-nov-2008
A.A. 2007/2008
collusio
colludio
praevaricatio
confabulaciòn
conspiraciòn
connivencia
intriga
Settore IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ
it
Tesi di dottorato
Moschetta, G. (2008). Collusio nelle fonti giuridiche romane.
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