L’articolo costituisce una nota di commento a due pronunce della Corte d’Appello di Milano del 28 febbraio 2011 e del 24 giugno 2010, che affrontano la questione dell’ambito di applicazione dei commi sesto e settimo dell’art. 30 t.u.f. in materia di offerta fuori sede. Ci si chiede, in particolare, se l’obbligo per l’intermediario di indicare a pena di nullità, nei moduli o formulari consegnati all’investitore, la facoltà che costui ha di recedere dal contratto entro sette giorni dalla sua sottoscrizione (c.d. jus poenitendi) valga per i soli servizi di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli, oppure anche per gli altri servizi di investimento. Si tratta di una questione giurisprudenziale molto controversa. Dopo aver vagliato criticamente gli argomenti a favore dell’una e dell’altra tesi, si propone, alla luce della soluzione interpretativa raggiunta, una lettura sistematica dell’intero art. 30 t.u.f., per poi individuare a quale rapporto negoziale si riferisca l’espressione “contratti di collocamento” di cui all’art. 30 t.u.f. Lo scritto si conclude con un esame dello stato attuale della giurisprudenza in tema di violazione da parte degli intermediari degli obblighi informativi e di adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento.

Accettella, F. (2012). Sui contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ex art. 30, comma 6°, t.u.f. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 65(3), 343-351.

Sui contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ex art. 30, comma 6°, t.u.f.

ACCETTELLA, FRANCESCO
2012-01-01

Abstract

L’articolo costituisce una nota di commento a due pronunce della Corte d’Appello di Milano del 28 febbraio 2011 e del 24 giugno 2010, che affrontano la questione dell’ambito di applicazione dei commi sesto e settimo dell’art. 30 t.u.f. in materia di offerta fuori sede. Ci si chiede, in particolare, se l’obbligo per l’intermediario di indicare a pena di nullità, nei moduli o formulari consegnati all’investitore, la facoltà che costui ha di recedere dal contratto entro sette giorni dalla sua sottoscrizione (c.d. jus poenitendi) valga per i soli servizi di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli, oppure anche per gli altri servizi di investimento. Si tratta di una questione giurisprudenziale molto controversa. Dopo aver vagliato criticamente gli argomenti a favore dell’una e dell’altra tesi, si propone, alla luce della soluzione interpretativa raggiunta, una lettura sistematica dell’intero art. 30 t.u.f., per poi individuare a quale rapporto negoziale si riferisca l’espressione “contratti di collocamento” di cui all’art. 30 t.u.f. Lo scritto si conclude con un esame dello stato attuale della giurisprudenza in tema di violazione da parte degli intermediari degli obblighi informativi e di adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento.
2012
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Nessuno
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Italian
Nota a sentenza nella quale l'analisi viene sviluppata come in un articolo, al quale è quindi assimilabile (vedi ANVUR, FAQ sul relativo sito web).
Accettella, F. (2012). Sui contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ex art. 30, comma 6°, t.u.f. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 65(3), 343-351.
Accettella, F
Articolo su rivista
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/67112
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact