The personal liberty is a value that must receive full recognition and utter respect from a juridical arrangement that inhales to be considered liberal. Within the carrying out of a criminal procedure, above mentioned prerogative can come in conflict with other demands that contemplate equally to guarantee fundamental rights of the person. Point of departure of an analysis that tries to verify the degree of guardianship offered by a criminal process system to the personal liberty of the accused person is constituted not by the consideration of the trial as punishing tool, on the contrary as guarantee of the rights of each individual that the State decides to judge. A suitable precautionary system, therefore, has to keep in mind of the continuous balancing among opposite demands that it must be operated if it is wanted to avoid to turn the penal check into mean of persecution. The first element of a correct balancing is the possibility for the accused to defend ahead in suitable way to a third and impartial judge; consequently, the contradictory is inevitable in the formation of a jurisdictional decision, or rather the recognition of the faculty to bring his own cognitive contribution in the formation of the decision of the judge. In the discipline of the precautionary measures, the mean to be used to satisfy the demand of contradictory is represented by the interrogatory of the accused. The evolution suffered by such institute during the different trial systems makes evident as the same, in a liberal arrangement, it is not able whether to be seen how tool of defense; the eventuality of coming out also of contra reum elements from the interrogatory of the accused it is able, at the most, to make to think about it as a complex institute. Nevertheless, the opportunity to mainly maintain a function defensive of the same come from the necessity to avoid transformations of such institute in mean ad eruendam veritatem. The substitution, essentially, assumed by the precautionary measures towards the punishment in virtue of the routine cannot make to forget the importance of the constitutional principles of the personal liberty, over that of presumption of not guilt and legality. The worry not to see frustrated the trial demands through the adoption of forms of anticipated contradictory must not prevent from looking for different solutions from that represented by the art. 294 c.p.p. that, through only the forecast of a contradictory after the intervention of the decision on the application of the measure, determines, substantially, the annulment of the idea of contradictory. Over that foreign (France) arrangements, also in Italy they are anticipated, in specific hypotheses, forms of anticipated contradictory that allow the party to be felt before the judge reaches to a decision, even though provisional (but immediately punitive), on his personal liberty. The study of the reasons for such limited application circle of the anticipated contradictory, together to the criticism of some deviant routines effected by the jurisprudence in the spasmodic run after to the punishment of the guilty ones, it is a method to verify the generalization of the guardianship of the fundamental liberties.

La libertà personale è un valore che deve ricevere pieno riconoscimento e completo rispetto da parte di un ordinamento giuridico che aspiri ad essere considerato liberale. Nell’ambito dello svolgimento di un procedimento penale, detta prerogativa può venire in conflitto con altre esigenze che mirano ugualmente a garantire diritti fondamentali della persona. Punto di partenza di un’analisi che cerchi di verificare il grado di tutela offerto da un sistema processuale penale alla libertà personale della persona accusata è costituito dalla considerazione del processo non come strumento punitivo, bensì come garanzia dei diritti di ogni individuo che lo Stato decida di giudicare. Un adeguato sistema cautelare deve, dunque, tenere conto del continuo bilanciamento tra opposte esigenze che si deve operare se si vuole evitare di trasformare l’accertamento penale in mezzo di persecuzione. Il primo elemento di un corretto bilanciamento è la possibilità per l’imputato di difendersi in maniera adeguata dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale; conseguentemente, dato immancabile nella formazione di una decisione giurisdizionale è il contraddittorio, vale a dire il riconoscimento della facoltà di apportare il proprio contributo cognitivo nella formazione della decisione del giudice. Per quanto interessa il limitato campo delle misure cautelari, il mezzo da utilizzare per soddisfare l’esigenza di contraddittorio è rappresentato dall’interrogatorio dell’accusato. L’evoluzione subita da tale istituto nel corso dei diversi sistemi processuali rende evidente come lo stesso, in un ordinamento liberale, non può che essere visto come strumento di difesa; l’evenienza dell’emersione anche di elementi accusatori dall’interrogatorio dell’imputato può, al massimo, fare pensare allo stesso some istituto complesso. Tuttavia, l’opportunità di mantenere una funzione principalmente difensiva dello stesso deriva dalla necessità di evitare trasformazioni di tale istituto in mezzo ad eruendam veritatem. La supplenza di fatto assunta dalle misure cautelari nei confronti della pena in virtù della prassi non può fare dimenticare l’importanza dei principi costituzionali della libertà personale, oltre che di presunzione di non colpevolezza e di legalità. La preoccupazione di non vedere frustrate le esigenze processuali mediante l’adozione di forme di contraddittorio anticipato non deve impedire di cercare soluzioni diverse da quella rappresentata dall’art. 294 c.p.p., che attraverso la previsione di un contraddittorio solo dopo l’intervento della decisione sull’applicazione della misura determina, sostanzialmente, l’annullamento dell’idea stessa di contraddittorio. Oltre che ordinamenti esteri (Francia), anche in Italia sono previste, in specifiche ipotesi, forme di contraddittorio anticipato che permettono all’interessato di essere sentito prima che il giudice pervenga ad una decisione, sia pure provvisoria (ma immediatamente afflittiva), sulla sua libertà personale. Lo studio delle ragioni di tale limitato ambito applicativo del contraddittorio anticipato – unitamente alla critica di alcune prassi devianti attuate dalla giurisprudenza nella spasmodica rincorsa alla punizione dei colpevoli – è un metodo per verificare la generalizzazione della tutela delle libertà fondamentali.

Puglisi, R. (2008). Misure cautelari e contraddittorio [10.58015/puglisi-roberto_phd2008-10-09].

Misure cautelari e contraddittorio

2008-10-09

Abstract

The personal liberty is a value that must receive full recognition and utter respect from a juridical arrangement that inhales to be considered liberal. Within the carrying out of a criminal procedure, above mentioned prerogative can come in conflict with other demands that contemplate equally to guarantee fundamental rights of the person. Point of departure of an analysis that tries to verify the degree of guardianship offered by a criminal process system to the personal liberty of the accused person is constituted not by the consideration of the trial as punishing tool, on the contrary as guarantee of the rights of each individual that the State decides to judge. A suitable precautionary system, therefore, has to keep in mind of the continuous balancing among opposite demands that it must be operated if it is wanted to avoid to turn the penal check into mean of persecution. The first element of a correct balancing is the possibility for the accused to defend ahead in suitable way to a third and impartial judge; consequently, the contradictory is inevitable in the formation of a jurisdictional decision, or rather the recognition of the faculty to bring his own cognitive contribution in the formation of the decision of the judge. In the discipline of the precautionary measures, the mean to be used to satisfy the demand of contradictory is represented by the interrogatory of the accused. The evolution suffered by such institute during the different trial systems makes evident as the same, in a liberal arrangement, it is not able whether to be seen how tool of defense; the eventuality of coming out also of contra reum elements from the interrogatory of the accused it is able, at the most, to make to think about it as a complex institute. Nevertheless, the opportunity to mainly maintain a function defensive of the same come from the necessity to avoid transformations of such institute in mean ad eruendam veritatem. The substitution, essentially, assumed by the precautionary measures towards the punishment in virtue of the routine cannot make to forget the importance of the constitutional principles of the personal liberty, over that of presumption of not guilt and legality. The worry not to see frustrated the trial demands through the adoption of forms of anticipated contradictory must not prevent from looking for different solutions from that represented by the art. 294 c.p.p. that, through only the forecast of a contradictory after the intervention of the decision on the application of the measure, determines, substantially, the annulment of the idea of contradictory. Over that foreign (France) arrangements, also in Italy they are anticipated, in specific hypotheses, forms of anticipated contradictory that allow the party to be felt before the judge reaches to a decision, even though provisional (but immediately punitive), on his personal liberty. The study of the reasons for such limited application circle of the anticipated contradictory, together to the criticism of some deviant routines effected by the jurisprudence in the spasmodic run after to the punishment of the guilty ones, it is a method to verify the generalization of the guardianship of the fundamental liberties.
9-ott-2008
2008/2009
Diritto pubblico
20.
La libertà personale è un valore che deve ricevere pieno riconoscimento e completo rispetto da parte di un ordinamento giuridico che aspiri ad essere considerato liberale. Nell’ambito dello svolgimento di un procedimento penale, detta prerogativa può venire in conflitto con altre esigenze che mirano ugualmente a garantire diritti fondamentali della persona. Punto di partenza di un’analisi che cerchi di verificare il grado di tutela offerto da un sistema processuale penale alla libertà personale della persona accusata è costituito dalla considerazione del processo non come strumento punitivo, bensì come garanzia dei diritti di ogni individuo che lo Stato decida di giudicare. Un adeguato sistema cautelare deve, dunque, tenere conto del continuo bilanciamento tra opposte esigenze che si deve operare se si vuole evitare di trasformare l’accertamento penale in mezzo di persecuzione. Il primo elemento di un corretto bilanciamento è la possibilità per l’imputato di difendersi in maniera adeguata dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale; conseguentemente, dato immancabile nella formazione di una decisione giurisdizionale è il contraddittorio, vale a dire il riconoscimento della facoltà di apportare il proprio contributo cognitivo nella formazione della decisione del giudice. Per quanto interessa il limitato campo delle misure cautelari, il mezzo da utilizzare per soddisfare l’esigenza di contraddittorio è rappresentato dall’interrogatorio dell’accusato. L’evoluzione subita da tale istituto nel corso dei diversi sistemi processuali rende evidente come lo stesso, in un ordinamento liberale, non può che essere visto come strumento di difesa; l’evenienza dell’emersione anche di elementi accusatori dall’interrogatorio dell’imputato può, al massimo, fare pensare allo stesso some istituto complesso. Tuttavia, l’opportunità di mantenere una funzione principalmente difensiva dello stesso deriva dalla necessità di evitare trasformazioni di tale istituto in mezzo ad eruendam veritatem. La supplenza di fatto assunta dalle misure cautelari nei confronti della pena in virtù della prassi non può fare dimenticare l’importanza dei principi costituzionali della libertà personale, oltre che di presunzione di non colpevolezza e di legalità. La preoccupazione di non vedere frustrate le esigenze processuali mediante l’adozione di forme di contraddittorio anticipato non deve impedire di cercare soluzioni diverse da quella rappresentata dall’art. 294 c.p.p., che attraverso la previsione di un contraddittorio solo dopo l’intervento della decisione sull’applicazione della misura determina, sostanzialmente, l’annullamento dell’idea stessa di contraddittorio. Oltre che ordinamenti esteri (Francia), anche in Italia sono previste, in specifiche ipotesi, forme di contraddittorio anticipato che permettono all’interessato di essere sentito prima che il giudice pervenga ad una decisione, sia pure provvisoria (ma immediatamente afflittiva), sulla sua libertà personale. Lo studio delle ragioni di tale limitato ambito applicativo del contraddittorio anticipato – unitamente alla critica di alcune prassi devianti attuate dalla giurisprudenza nella spasmodica rincorsa alla punizione dei colpevoli – è un metodo per verificare la generalizzazione della tutela delle libertà fondamentali.
diritto di difesa; contraddittorio; misure cautelari; processo penale; libertà personale
Settore IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Settore GIUR-05/A - Diritto costituzionale e pubblico
Italian
Tesi di dottorato
Puglisi, R. (2008). Misure cautelari e contraddittorio [10.58015/puglisi-roberto_phd2008-10-09].
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