1. Prima dell’entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, i negozi compromissori (compromesso e clausola compromissoria), vista la diffidenza del legislatore verso i giudizi privati, erano considerati atti eccedenti la normale amministrazione. Pertanto, la loro stipulazione non era consentita ai soggetti con capacità di agire limitata o con limitata capacità di disporre nei casi di sostituzione (di fonte legale o volontaria) nella attività giuridica Questo il regime fissato dall’art. 807, ult. co. c.p.c, espressamente per il solo compromesso, ma che veniva pacificamente riferito (sulla base di interpretazione analogica o estensiva) anche alla clausola compromissoria (ricostruita dalla migliore dottrina come un compromesso con oggetto determinabile). Con il nuovo art. 808 c.p.c., “il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria”. Un primo significato di questa norma è che, quando la stipulazione del contratto richieda capacità-poteri di ordinaria amministrazione, di ordinaria amministrazione saranno anche i poteri richiesti per la stipulazione della clausola compromissoria che accede a tale contratto. Con il nuovo art. 808, quindi, il regime dei poteri per la stipulazione dei negozi compromissori risulta apparentemente modificato solo in parte: il soggetto con poteri di amministrazione solo ordinaria può stipulare clausole compromissorie in contratti di ordinaria amministrazione (art. 808), mentre quello stesso soggetto non sarebbe abilitato concludere un compromesso, nemmeno quando questo faccia riferimento a liti vertenti su questioni di ordinaria amministrazione (art. 808). È a siffatta disparità di regime tra i negozi compromissori che il saggio si riferisce parlando di “questione del potere”. 2. La legge 25 del 1994 dimostra in più punti (e lo conferma la relazione alla medesima) che la antica diffidenza per il giudice privato è venuta meno (oltre alla norma di cui qui si tratta, sono ad es. significativi l’art. 819 bis sulla connessione e l’art. 825, terzo comma, sulla trascrizione del lodo). Partendo da questa premessa sarebbe stato lecito attendersi che il nuovo regime in punto di poteri introdotto dall’art. 808 per la clausola compromissoria fosse esteso anche al compromesso, atto con la medesima struttura della clausola e assolvente pure alla medesima funzione, con conseguente abrogazione del vecchio art. 807. Ciò non è accaduto, almeno non esplicitamente. Il saggio sostiene tuttavia che l’art. 807 debba ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con l’art. 808 novellato, che reca la nuova disciplina generale in punto di poteri per la stipulazione dei negozi compromissori. La dimostrazione della tesi si avvale di numerosi argomenti. I più rilevanti sono quelli che si traggono dall’art. 75 c.p.c. e dall’art. 320 c.c. L’art. 75 c.p.c. misura la capacità di stare in giudizio (è il pendant della capacità di agire sostanziale) in base alla capacità (astratta) di disporre dei diritti su cui si controverte: ciò significa che il soggetto con capacità limitata può stare in giudizio personalmente nelle liti vertenti su questioni di ordinaria amministrazione (la capacità “processuale” ricalca la capacità “sostanziale”) Questa regola si applica per naturale estensione ai negozi con effetti processuali, e così, una volta caduta la diffidenza verso la deroga alla competenza del giudice statale, anche alla clausola compromissoria e al compromesso, che con riferimento alla capacità-potere a porli in essere, tornano ad avere un regime comune imperniato soltanto sull’oggetto della controversia (controversia ordinaria, potere ordinario; controversia in materia straordinaria, necessità di pieni poteri). Anche con riferimento alla patria potestà, l’art.. 320 c.c., con venti anni di anticipo sull’art. 808 c.p.c., fissa la stessa regola: misura il potere di stipulare il compromesso sul carattere ordinario o straordinario della lite. Da una tale consonanza di regole, artt. 808 e 75 c.p.c. e art. 320 c.c., il lavoro desume l’abrogazione implicita della norma contenuta nell’art. 807 ult. co., con conseguente estensione, anche al compromesso, della regola in punto di capacità-poteri dettata per la clausola compromissoria. Il saggio si spinge però oltre, desumendo dalla norma in questione anche la disciplina dei poteri del rappresentante (diretto e indiretto – procura e mandato). Si afferma infatti che nel mandato a stipulare il contratto debba ritenersi contenuto anche il potere di stipulare la clausola compromissoria. Diversa soluzione è qui sostenuta invece per il compromesso, in forza essenzialmente del rilievo che con la stipulazione del contratto i poteri di rappresentanza (sia diretta, sia indiretta) si sarebbero esauriti ed estinti.

D'Alessandro, C. (1998). La questione del potere nei negozi compromissori. RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO(1), 42-77.

La questione del potere nei negozi compromissori

D'ALESSANDRO, CARLO
1998-01-01

Abstract

1. Prima dell’entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, i negozi compromissori (compromesso e clausola compromissoria), vista la diffidenza del legislatore verso i giudizi privati, erano considerati atti eccedenti la normale amministrazione. Pertanto, la loro stipulazione non era consentita ai soggetti con capacità di agire limitata o con limitata capacità di disporre nei casi di sostituzione (di fonte legale o volontaria) nella attività giuridica Questo il regime fissato dall’art. 807, ult. co. c.p.c, espressamente per il solo compromesso, ma che veniva pacificamente riferito (sulla base di interpretazione analogica o estensiva) anche alla clausola compromissoria (ricostruita dalla migliore dottrina come un compromesso con oggetto determinabile). Con il nuovo art. 808 c.p.c., “il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria”. Un primo significato di questa norma è che, quando la stipulazione del contratto richieda capacità-poteri di ordinaria amministrazione, di ordinaria amministrazione saranno anche i poteri richiesti per la stipulazione della clausola compromissoria che accede a tale contratto. Con il nuovo art. 808, quindi, il regime dei poteri per la stipulazione dei negozi compromissori risulta apparentemente modificato solo in parte: il soggetto con poteri di amministrazione solo ordinaria può stipulare clausole compromissorie in contratti di ordinaria amministrazione (art. 808), mentre quello stesso soggetto non sarebbe abilitato concludere un compromesso, nemmeno quando questo faccia riferimento a liti vertenti su questioni di ordinaria amministrazione (art. 808). È a siffatta disparità di regime tra i negozi compromissori che il saggio si riferisce parlando di “questione del potere”. 2. La legge 25 del 1994 dimostra in più punti (e lo conferma la relazione alla medesima) che la antica diffidenza per il giudice privato è venuta meno (oltre alla norma di cui qui si tratta, sono ad es. significativi l’art. 819 bis sulla connessione e l’art. 825, terzo comma, sulla trascrizione del lodo). Partendo da questa premessa sarebbe stato lecito attendersi che il nuovo regime in punto di poteri introdotto dall’art. 808 per la clausola compromissoria fosse esteso anche al compromesso, atto con la medesima struttura della clausola e assolvente pure alla medesima funzione, con conseguente abrogazione del vecchio art. 807. Ciò non è accaduto, almeno non esplicitamente. Il saggio sostiene tuttavia che l’art. 807 debba ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con l’art. 808 novellato, che reca la nuova disciplina generale in punto di poteri per la stipulazione dei negozi compromissori. La dimostrazione della tesi si avvale di numerosi argomenti. I più rilevanti sono quelli che si traggono dall’art. 75 c.p.c. e dall’art. 320 c.c. L’art. 75 c.p.c. misura la capacità di stare in giudizio (è il pendant della capacità di agire sostanziale) in base alla capacità (astratta) di disporre dei diritti su cui si controverte: ciò significa che il soggetto con capacità limitata può stare in giudizio personalmente nelle liti vertenti su questioni di ordinaria amministrazione (la capacità “processuale” ricalca la capacità “sostanziale”) Questa regola si applica per naturale estensione ai negozi con effetti processuali, e così, una volta caduta la diffidenza verso la deroga alla competenza del giudice statale, anche alla clausola compromissoria e al compromesso, che con riferimento alla capacità-potere a porli in essere, tornano ad avere un regime comune imperniato soltanto sull’oggetto della controversia (controversia ordinaria, potere ordinario; controversia in materia straordinaria, necessità di pieni poteri). Anche con riferimento alla patria potestà, l’art.. 320 c.c., con venti anni di anticipo sull’art. 808 c.p.c., fissa la stessa regola: misura il potere di stipulare il compromesso sul carattere ordinario o straordinario della lite. Da una tale consonanza di regole, artt. 808 e 75 c.p.c. e art. 320 c.c., il lavoro desume l’abrogazione implicita della norma contenuta nell’art. 807 ult. co., con conseguente estensione, anche al compromesso, della regola in punto di capacità-poteri dettata per la clausola compromissoria. Il saggio si spinge però oltre, desumendo dalla norma in questione anche la disciplina dei poteri del rappresentante (diretto e indiretto – procura e mandato). Si afferma infatti che nel mandato a stipulare il contratto debba ritenersi contenuto anche il potere di stipulare la clausola compromissoria. Diversa soluzione è qui sostenuta invece per il compromesso, in forza essenzialmente del rilievo che con la stipulazione del contratto i poteri di rappresentanza (sia diretta, sia indiretta) si sarebbero esauriti ed estinti.
1998
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Nessuno
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Italian
D'Alessandro, C. (1998). La questione del potere nei negozi compromissori. RIVISTA DI DIRITTO PRIVATO(1), 42-77.
D'Alessandro, C
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