Lo scritto propone una riflessione circa la compatibilità con l’impianto costituzionale, soprattutto con riguardo alle garanzie in tema di diritti di libertà, del potere di ordinanza dei sindaci, in commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2011. Quest’ultima, dichiarando l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, da una parte esclude il contrasto con la Carta della disciplina sulle ordinanze extra ordinem c.d. “contingibili ed urgenti”, ravvisandolo soltanto in relazione a quelle c.d. “ordinarie”; dall’altra parte, giunge alla dichiarazione di illegittimità eleggendo a parametro del giudizio gli artt. 23, 97 e 3 Cost. In relazione al primo aspetto, nel commento si evidenzia come la decisione non contribuisca a risolvere i problemi che le ordinanze urgenti pongono, segnatamente sotto il profilo del rispetto delle riserve di legge che la Costituzione stabilisce in materia di limitazione dei diritti. Per quel che concerne il secondo aspetto, si sottolinea come all’esito cui giunge la Corte – in sé condivisibile – si sarebbe più linearmente potuti pervenire incentrando la valutazione della disciplina censurata esclusivamente sull’art. 23 Cost. Viene infine rimarcato che l’esatta ricostruzione della portata di quest’ultimo operata nella sentenza rende in certo modo ultroneo il richiamo, nella stessa contenuto, al principio di legalità sostanziale quale “principio supremo dello Stato di diritto”.

Morana, D. (2011). La rivincita dell'art. 23 Cost. sulle ordinanza di sicurezza urbana (senza bisogno di invocare un principio supremo dello Stato di diritto). GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 56(2), 1606-1617.

La rivincita dell'art. 23 Cost. sulle ordinanza di sicurezza urbana (senza bisogno di invocare un principio supremo dello Stato di diritto)

Morana, D
2011-01-01

Abstract

Lo scritto propone una riflessione circa la compatibilità con l’impianto costituzionale, soprattutto con riguardo alle garanzie in tema di diritti di libertà, del potere di ordinanza dei sindaci, in commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2011. Quest’ultima, dichiarando l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, da una parte esclude il contrasto con la Carta della disciplina sulle ordinanze extra ordinem c.d. “contingibili ed urgenti”, ravvisandolo soltanto in relazione a quelle c.d. “ordinarie”; dall’altra parte, giunge alla dichiarazione di illegittimità eleggendo a parametro del giudizio gli artt. 23, 97 e 3 Cost. In relazione al primo aspetto, nel commento si evidenzia come la decisione non contribuisca a risolvere i problemi che le ordinanze urgenti pongono, segnatamente sotto il profilo del rispetto delle riserve di legge che la Costituzione stabilisce in materia di limitazione dei diritti. Per quel che concerne il secondo aspetto, si sottolinea come all’esito cui giunge la Corte – in sé condivisibile – si sarebbe più linearmente potuti pervenire incentrando la valutazione della disciplina censurata esclusivamente sull’art. 23 Cost. Viene infine rimarcato che l’esatta ricostruzione della portata di quest’ultimo operata nella sentenza rende in certo modo ultroneo il richiamo, nella stessa contenuto, al principio di legalità sostanziale quale “principio supremo dello Stato di diritto”.
2011
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Comitato scientifico
Settore IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Settore IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
Italian
ordinanze del Sindaco; art. 23 Cost.; principio di legalità
Morana, D. (2011). La rivincita dell'art. 23 Cost. sulle ordinanza di sicurezza urbana (senza bisogno di invocare un principio supremo dello Stato di diritto). GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 56(2), 1606-1617.
Morana, D
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