L’art. 2373 c.c., già novellato dal legislatore della riforma del 2003, ha subito da ultimo un “modesto ritocco” testuale in occasione del recepimento della direttiva 2007/36 /CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate .Con l’intervento sul c.1 dell’articolo 2373 c.c. si è preso atto, nella norma generale sul conflitto di interessi, della possibile dissociazione tra titolarità della partecipazione sociale e legittimazione all’esercizio del diritto di voto; dissociazione che, se già ricavabile dal quadro normativo domestico come innovato dalla riforma del 2003 è ora connaturato nel meccanismo della data di registrazione (record date) imposto, almeno per le società quotate, dal legislatore europeo. La modifica del c.1 dell’art. 2373 c.c. va quindi letta in combinato con il nuovo art. 2370 c.c. e con l’art. 83-sexies del TUF ai quali la disposizione codicistica sul diritto di intervento all’assemblea ed esercizio del voto rinvia per le società ammesse alla gestione accentrata. Alla stregua del tenore letterale dell’art. 2373 c.c. come da ultimo novellato, rientrano direttamente tra i destinatari della disposizione l’usufruttuario ed il creditore pignoratizio di cui all’art. 2352 c.c., disposizione questa che anticipava già nel sistema del codice del codice del ’42 la possibilità di una dissociazione tra titolarità delle azioni e diritto di voto..La nuova disciplina dei diritti degli azionisti nel procedimento assembleare potrebbe certamente segnare una svolta significativa nelle scelte di politica legislativa in materia di corporate governance. Anche se il riparto di competenze tra organi sociali resta quello delineato nella riforma del 2003, il potenziamento dei meccanismi diretti a garantire l’effettivo esercizio dei diritti connessi alle azioni con diritto di voto, e quindi la partecipazione dei soci al procedimento assembleare, finisce per riflettersi sugli equilibri interni nel funzionamento della società. Il che potrebbe incidere anche sull’individuazione degli interessi legittimamente perseguibili in ambito assembleare. Quali siano le prospettive legate al nuovo contesto normativo, la riforma del diritto societario del 2003 aveva definitivamente consentito di superare i dubbi interpretativi legati alla formulazione originaria dell’art. 2373. Conformandosi all’indirizzo interpretativo formatosi in giurisprudenza, il testo novellato nel 2003 esclude l’obbligo incondizionato del soggetto legittimato di astenersi dal voto quando si trovi, rispetto ad una determinata delibera, in posizione di conflitto con la società. D’altra parte l’introduzione nel Capo IX della disciplina della direzione e del coordinamento di società affranca gli interpreti dai condizionamenti legati alle esigenze di funzionamento dell’impresa “molecolare” che, fino alla riforma, trovavano proprio negli artt. 2373 e 2391 il principale riferimento normativo per la valutazione della condotta delle società del gruppo. A prescindere comunque dagli spunti ricostruttivi offerti sul piano sistematico dalla disciplina degli istituti che più direttamente con la disciplina dell’art. 2373 c.c. “fanno sistema”, l’esigenza di individuare la nozione di “interesse sociale” nel rapporto conflittuale considerato dalla disposizione in commento impone l’analisi della natura e dell’essenza della “nuova società per azioni”, del suo ruolo e della sua posizione non solo nel quadro dei modelli societari capitalistici ma anche nel sistema del diritto societario e del diritto delle imprese in genere. Questo soprattutto tenuto conto dell’esigenza emersa nella realtà economico-finanziaria degli interessi degli stakeholder accanto a quelli degli shareholder. Di fronte alle soluzioni normative adottate di volta in volta dal legislatore ed inspirate a logiche non sempre univoche, sorge il dubbio dell’attualità della dialettica tra teorie istituzionalistiche e teorie contrattualistiche che ha tradizionalmente improntato la materia dei “conflitti infra-societari”.

Cirenei, M.t. (2010). Art. 2373. Conflitto di interessi. In Floriano d’Alessandro (a cura di), Commentario romano al nuovo diritto delle società : Commento agli articoli 2325-2379-ter del Codice civile (pp. 757-809). Padova : Piccin.

Art. 2373. Conflitto di interessi

CIRENEI, MARIA TERESA
2010-01-01

Abstract

L’art. 2373 c.c., già novellato dal legislatore della riforma del 2003, ha subito da ultimo un “modesto ritocco” testuale in occasione del recepimento della direttiva 2007/36 /CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate .Con l’intervento sul c.1 dell’articolo 2373 c.c. si è preso atto, nella norma generale sul conflitto di interessi, della possibile dissociazione tra titolarità della partecipazione sociale e legittimazione all’esercizio del diritto di voto; dissociazione che, se già ricavabile dal quadro normativo domestico come innovato dalla riforma del 2003 è ora connaturato nel meccanismo della data di registrazione (record date) imposto, almeno per le società quotate, dal legislatore europeo. La modifica del c.1 dell’art. 2373 c.c. va quindi letta in combinato con il nuovo art. 2370 c.c. e con l’art. 83-sexies del TUF ai quali la disposizione codicistica sul diritto di intervento all’assemblea ed esercizio del voto rinvia per le società ammesse alla gestione accentrata. Alla stregua del tenore letterale dell’art. 2373 c.c. come da ultimo novellato, rientrano direttamente tra i destinatari della disposizione l’usufruttuario ed il creditore pignoratizio di cui all’art. 2352 c.c., disposizione questa che anticipava già nel sistema del codice del codice del ’42 la possibilità di una dissociazione tra titolarità delle azioni e diritto di voto..La nuova disciplina dei diritti degli azionisti nel procedimento assembleare potrebbe certamente segnare una svolta significativa nelle scelte di politica legislativa in materia di corporate governance. Anche se il riparto di competenze tra organi sociali resta quello delineato nella riforma del 2003, il potenziamento dei meccanismi diretti a garantire l’effettivo esercizio dei diritti connessi alle azioni con diritto di voto, e quindi la partecipazione dei soci al procedimento assembleare, finisce per riflettersi sugli equilibri interni nel funzionamento della società. Il che potrebbe incidere anche sull’individuazione degli interessi legittimamente perseguibili in ambito assembleare. Quali siano le prospettive legate al nuovo contesto normativo, la riforma del diritto societario del 2003 aveva definitivamente consentito di superare i dubbi interpretativi legati alla formulazione originaria dell’art. 2373. Conformandosi all’indirizzo interpretativo formatosi in giurisprudenza, il testo novellato nel 2003 esclude l’obbligo incondizionato del soggetto legittimato di astenersi dal voto quando si trovi, rispetto ad una determinata delibera, in posizione di conflitto con la società. D’altra parte l’introduzione nel Capo IX della disciplina della direzione e del coordinamento di società affranca gli interpreti dai condizionamenti legati alle esigenze di funzionamento dell’impresa “molecolare” che, fino alla riforma, trovavano proprio negli artt. 2373 e 2391 il principale riferimento normativo per la valutazione della condotta delle società del gruppo. A prescindere comunque dagli spunti ricostruttivi offerti sul piano sistematico dalla disciplina degli istituti che più direttamente con la disciplina dell’art. 2373 c.c. “fanno sistema”, l’esigenza di individuare la nozione di “interesse sociale” nel rapporto conflittuale considerato dalla disposizione in commento impone l’analisi della natura e dell’essenza della “nuova società per azioni”, del suo ruolo e della sua posizione non solo nel quadro dei modelli societari capitalistici ma anche nel sistema del diritto societario e del diritto delle imprese in genere. Questo soprattutto tenuto conto dell’esigenza emersa nella realtà economico-finanziaria degli interessi degli stakeholder accanto a quelli degli shareholder. Di fronte alle soluzioni normative adottate di volta in volta dal legislatore ed inspirate a logiche non sempre univoche, sorge il dubbio dell’attualità della dialettica tra teorie istituzionalistiche e teorie contrattualistiche che ha tradizionalmente improntato la materia dei “conflitti infra-societari”.
2010
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
Cirenei, M.t. (2010). Art. 2373. Conflitto di interessi. In Floriano d’Alessandro (a cura di), Commentario romano al nuovo diritto delle società : Commento agli articoli 2325-2379-ter del Codice civile (pp. 757-809). Padova : Piccin.
Cirenei, Mt
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