Il saggio propone una riflessione sul concetto di obbligazione soggettivamente complessa e sottopone a critica la c.d. dottrina della contitolarità, secondo la quale vi sarebbe una compiuta e completa assimilazione tra comunione dei diritti reali e comunione dei diritti relativi, nel senso di condivisione del medesimo bene entro una cerchia di soggetti. Seguendo tale opinione, debito e credito sarebbero considerati alla stregua di res communes, e la disciplina di tale comunione sarebbe ricostruita attraverso il coordinamento tra regime generale della solidarietà (artt. 1292 ss.) e regime generale della comunione (artt. 1100 ss. c.c.). Muovendo dal concetto di debito come mera qualifica di condotta, che funge da canone di valutazione del successivo contegno del debitore, parrebbe invece preferibile la c.d. dottrina dell’equivalenza delle prestazioni. Secondo tale teoria, che diverge dalla prima sia nelle premesse teoriche, sia nelle applicazioni pratiche, la solidarietà designerebbe il nome di un effetto, ossia un modo di essere dell’effetto estintivo di obbligazioni plurisoggettive, tale che l’adempimento di uno estingua tutti i debiti o tutti i crediti. Elemento necessario e sufficiente per il concetto di solidarietà è l’equivalenza delle prestazioni, ossia l’idoneità di ciascuna di esse ad estinguere tutti i rapporti verso il medesimo debitore. Secondo la ricostruzione proposta nel saggio, la teoria dell’equivalenza implica un’inevitabile espansione della disciplina della solidarietà (artt. 1292 ss., che poi è lo statuto normativo fondamentale dell’obbligazione soggettivamente complessa) alle ipotesi di obbligazioni con prestazioni equivalenti derivanti da titoli diversi ed autonomi (ad es., la delegazione cumulativa), alle quali, seguendo la teoria della contitolarità, in difetto di un unico titolo generatore, e dunque di un condebito in senso tecnico, tale disciplina non si applicherebbe. Riconosciuta, sul punto, l’irrilevanza della eadem causa obligandi, l’equivalenza delle prestazioni costituisce quindi elemento non solo necessario, ma anche sufficiente, della solidarietà, di modo che il creditore è legittimato a pretendere l’intero da ciascuno, e l’adempimento di uno libera gli altri.
Orlandi, M. (2006). Obbligazioni soggettivamente complesse ed equivalenza delle prestazioni. RIVISTA DI DIRITTO CIVILE(6), 179-195.
Obbligazioni soggettivamente complesse ed equivalenza delle prestazioni
ORLANDI, MAURO
2006-01-01
Abstract
Il saggio propone una riflessione sul concetto di obbligazione soggettivamente complessa e sottopone a critica la c.d. dottrina della contitolarità, secondo la quale vi sarebbe una compiuta e completa assimilazione tra comunione dei diritti reali e comunione dei diritti relativi, nel senso di condivisione del medesimo bene entro una cerchia di soggetti. Seguendo tale opinione, debito e credito sarebbero considerati alla stregua di res communes, e la disciplina di tale comunione sarebbe ricostruita attraverso il coordinamento tra regime generale della solidarietà (artt. 1292 ss.) e regime generale della comunione (artt. 1100 ss. c.c.). Muovendo dal concetto di debito come mera qualifica di condotta, che funge da canone di valutazione del successivo contegno del debitore, parrebbe invece preferibile la c.d. dottrina dell’equivalenza delle prestazioni. Secondo tale teoria, che diverge dalla prima sia nelle premesse teoriche, sia nelle applicazioni pratiche, la solidarietà designerebbe il nome di un effetto, ossia un modo di essere dell’effetto estintivo di obbligazioni plurisoggettive, tale che l’adempimento di uno estingua tutti i debiti o tutti i crediti. Elemento necessario e sufficiente per il concetto di solidarietà è l’equivalenza delle prestazioni, ossia l’idoneità di ciascuna di esse ad estinguere tutti i rapporti verso il medesimo debitore. Secondo la ricostruzione proposta nel saggio, la teoria dell’equivalenza implica un’inevitabile espansione della disciplina della solidarietà (artt. 1292 ss., che poi è lo statuto normativo fondamentale dell’obbligazione soggettivamente complessa) alle ipotesi di obbligazioni con prestazioni equivalenti derivanti da titoli diversi ed autonomi (ad es., la delegazione cumulativa), alle quali, seguendo la teoria della contitolarità, in difetto di un unico titolo generatore, e dunque di un condebito in senso tecnico, tale disciplina non si applicherebbe. Riconosciuta, sul punto, l’irrilevanza della eadem causa obligandi, l’equivalenza delle prestazioni costituisce quindi elemento non solo necessario, ma anche sufficiente, della solidarietà, di modo che il creditore è legittimato a pretendere l’intero da ciascuno, e l’adempimento di uno libera gli altri.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.