IL PROBLEMA DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONCEPITO Dopo aver ricordato che l’art.1, comma 2, c.c. prevede la capacità giuridica del concepito, ma la subordina all’evento della nascita, si passa ad analizzare le varie disposizioni del codice civile che, in materia patrimoniale, prevedono la capacità di essere titolare di diritti a favore del concepito. L’analisi si conclude con una valutazione di segno negativo circa il quesito se al concepito competa la capacità giuridica. L’analisi viene poi spostata sul piano dei diritti personali. Si evidenzia, a tal proposito, l’affermazione dell’art.1 della legge n.194/1978, sull’interruzione volontaria di gravidanza, in cui all’art.1 si afferma “lo Stato (…) tutela la vita umana dal suo inizio”. Nel giudizio di legittimità costituzionale su tale legge la Corte, con la sentenza n.35/1997, affermò il “diritto alla vita del concepito”. Già precedentemente la Corte Costituzionale aveva affermato tale diritto nella sentenza n.27/1975, nel giudizio di legittimità sul reato di procurato aborto, stabilendo che tale diritto cede solo di fronte al pericolo di vita della madre. Viene successivamente analizzato l’art.1 della legge n.40/2004, sulla procreazione medicalmente assistita, in cui si afferma che la legge “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. Nel giudizio di legittimità costituzionale di tale legge la Corte, richiamando le precedenti pronunce, affermò che la citata disposizione non poteva essere sottoposta a referendum abrogativo, coinvolgendo “una normativa che è (….) costituzionalmente necessaria”, con riferimento all’art.32, comma 1, Cost. . Viene poi presa in esame la Convenzione di Oviedo, circa il diritto alla vita spettante “a tutti gli esseri umani”. Sulla base di tali considerazioni, si conclude nel senso che al concepito compete non la capacità giuridica generale, ma una soggettività giuridica, per ciò che riguarda il diritto alla vita e altre situazioni giuridiche personali.
PAPANTI PELLETIER, P. (2005). Il problema della qualificazione soggettiva del concepito. In Procreazione assistita: problemi e prospettive : atti del Convegno tenutosi a Roma il 31 gennaio 2005 nella sede dell'Accademia dei Lincei (pp. 229). Fasano : Schena.
Il problema della qualificazione soggettiva del concepito
PAPANTI PELLETIER, PAOLO
2005-01-01
Abstract
IL PROBLEMA DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CONCEPITO Dopo aver ricordato che l’art.1, comma 2, c.c. prevede la capacità giuridica del concepito, ma la subordina all’evento della nascita, si passa ad analizzare le varie disposizioni del codice civile che, in materia patrimoniale, prevedono la capacità di essere titolare di diritti a favore del concepito. L’analisi si conclude con una valutazione di segno negativo circa il quesito se al concepito competa la capacità giuridica. L’analisi viene poi spostata sul piano dei diritti personali. Si evidenzia, a tal proposito, l’affermazione dell’art.1 della legge n.194/1978, sull’interruzione volontaria di gravidanza, in cui all’art.1 si afferma “lo Stato (…) tutela la vita umana dal suo inizio”. Nel giudizio di legittimità costituzionale su tale legge la Corte, con la sentenza n.35/1997, affermò il “diritto alla vita del concepito”. Già precedentemente la Corte Costituzionale aveva affermato tale diritto nella sentenza n.27/1975, nel giudizio di legittimità sul reato di procurato aborto, stabilendo che tale diritto cede solo di fronte al pericolo di vita della madre. Viene successivamente analizzato l’art.1 della legge n.40/2004, sulla procreazione medicalmente assistita, in cui si afferma che la legge “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. Nel giudizio di legittimità costituzionale di tale legge la Corte, richiamando le precedenti pronunce, affermò che la citata disposizione non poteva essere sottoposta a referendum abrogativo, coinvolgendo “una normativa che è (….) costituzionalmente necessaria”, con riferimento all’art.32, comma 1, Cost. . Viene poi presa in esame la Convenzione di Oviedo, circa il diritto alla vita spettante “a tutti gli esseri umani”. Sulla base di tali considerazioni, si conclude nel senso che al concepito compete non la capacità giuridica generale, ma una soggettività giuridica, per ciò che riguarda il diritto alla vita e altre situazioni giuridiche personali.File | Dimensione | Formato | |
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