In caso di risoluzione dell'accollo liberatorio, dall’art. 1458 c.c. deriva l’obbligo di restituire le prestazioni ricevute. Se l’accollante prova l’avvenuto pagamento al creditore (i cui diritti sono comunque salvi ex art. 1458, comma 2, c.c.), può richiedere al debitore la somma versata. Se non prova l’avvenuto pagamento, non può richiedere tale somma al debitore. Senza giovarsi degli effetti disposti dall’art. 1276 c.c. per le ipotesi di invalidità, il creditore potrebbe invece far valere ogni mezzo di tutela esperibile in base alle regole generali: in primis, e ricorrendone i presupposti, potrebbe domandare il risarcimento del danno patito a causa della risoluzione.
Farace, D. (2012). Art. 1276 c.c. e risoluzione dell'accollo liberatorio. GIURISPRUDENZA ITALIANA(7), 1554-1559.
Art. 1276 c.c. e risoluzione dell'accollo liberatorio
FARACE, DARIO
2012-01-01
Abstract
In caso di risoluzione dell'accollo liberatorio, dall’art. 1458 c.c. deriva l’obbligo di restituire le prestazioni ricevute. Se l’accollante prova l’avvenuto pagamento al creditore (i cui diritti sono comunque salvi ex art. 1458, comma 2, c.c.), può richiedere al debitore la somma versata. Se non prova l’avvenuto pagamento, non può richiedere tale somma al debitore. Senza giovarsi degli effetti disposti dall’art. 1276 c.c. per le ipotesi di invalidità, il creditore potrebbe invece far valere ogni mezzo di tutela esperibile in base alle regole generali: in primis, e ricorrendone i presupposti, potrebbe domandare il risarcimento del danno patito a causa della risoluzione.| File | Dimensione | Formato | |
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