Per quanto riguarda la previsione legislativa di una comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, bisogna accuratamente distinguere l’atto dalla modalità di comunicazione. Di forma si potrà parlare esclusivamente con riferimento all’atto, e quando essa è richiestaa pena di nullità, è elemento strutturale del medesimo con la conseguenza che bisogna escludere la validità di qualsiasi altra forma ritenuta, in ipotesi, equipollente: la forma ad substantiam non ammette equipollenti. Per contro, le modalità di comunicazione dell’atto sono estranee a quest’ultimo e svolgono, per così dire, una funzione autonoma: quella di assicurare la ricezione e la conseguente conoscibilità del contenuto dell’atto (art. 1335 cod. civ.). Pertanto, in mancanza del rispetto della modalità di comunicazione, sarà il destinatario, qualora ne fosse venuto a conoscenza, a decidere se opporre il difetto di conoscenza ovvero ritenere più conveniente prendere ugualmente in considerazione il contenuto dell’atto. Si potrebbe, qui, fare un paragone con le notificazioni degli atti processuali, dove il mancato rispetto dei termini può essere «sanato» dal destinatario con la costituzione in giudizio (cfr. art. 156, 3° comma, cod. proc. civ.). L’attuale formulazione dell’art. 8, 4° comma, legge 26 maggio 1965, n. 590 non fa riferimento solo alla proposta di alienazione, ma impone anche una lettera raccomandata e la trasmissione di un contratto preliminare. Ammettere la possibilità di una denuntiatio verbale implica il superare in un sol colpo non solo la prescrizione formale relativa alla proposta, ma anche la lettera raccomandata e il contratto preliminare.

Farace, D. (2006). Nuovo revirement della Corte di cassazione sulla forma della denuntiatio nella prelazione agraria. RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO, 133-142.

Nuovo revirement della Corte di cassazione sulla forma della denuntiatio nella prelazione agraria

FARACE, DARIO
2006-01-01

Abstract

Per quanto riguarda la previsione legislativa di una comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, bisogna accuratamente distinguere l’atto dalla modalità di comunicazione. Di forma si potrà parlare esclusivamente con riferimento all’atto, e quando essa è richiestaa pena di nullità, è elemento strutturale del medesimo con la conseguenza che bisogna escludere la validità di qualsiasi altra forma ritenuta, in ipotesi, equipollente: la forma ad substantiam non ammette equipollenti. Per contro, le modalità di comunicazione dell’atto sono estranee a quest’ultimo e svolgono, per così dire, una funzione autonoma: quella di assicurare la ricezione e la conseguente conoscibilità del contenuto dell’atto (art. 1335 cod. civ.). Pertanto, in mancanza del rispetto della modalità di comunicazione, sarà il destinatario, qualora ne fosse venuto a conoscenza, a decidere se opporre il difetto di conoscenza ovvero ritenere più conveniente prendere ugualmente in considerazione il contenuto dell’atto. Si potrebbe, qui, fare un paragone con le notificazioni degli atti processuali, dove il mancato rispetto dei termini può essere «sanato» dal destinatario con la costituzione in giudizio (cfr. art. 156, 3° comma, cod. proc. civ.). L’attuale formulazione dell’art. 8, 4° comma, legge 26 maggio 1965, n. 590 non fa riferimento solo alla proposta di alienazione, ma impone anche una lettera raccomandata e la trasmissione di un contratto preliminare. Ammettere la possibilità di una denuntiatio verbale implica il superare in un sol colpo non solo la prescrizione formale relativa alla proposta, ma anche la lettera raccomandata e il contratto preliminare.
2006
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Nota a sentenza
Nessuno
Settore IUS/01
Settore GIUR-01/A - Diritto privato
Italian
denuntiatio; diritto di prelazione; forma degli atti.
Farace, D. (2006). Nuovo revirement della Corte di cassazione sulla forma della denuntiatio nella prelazione agraria. RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO, 133-142.
Farace, D
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