Se non sembra seriamente possibile contestare oggi l’esistenza e l’operatività dell’apparenza del diritto nel nostro ordinamento, parrebbe altrettanto ragionevole non lasciar cadere nel vuoto gli autorevoli avvertimenti sulla necessità di stabilire delle limitazioni alla sua applicazione, benché si avverta frequentemente in giurisprudenza la tendenza ad amplificare la portata di questo principio. Occorrerebbe invece una notevole prudenza nell’applicazione di detto principio. Tale prudenza dovrebbe valere soprattutto nei casi di applicazione analogica il cui risultato è l’estensione di un regime di responsabilità oggettiva come quello previsto dall'art. 2049 c.c. In particolare, per poter applicare il principio dell’apparenza, bisognerebbe verificare la presenza di una lacuna del diritto. Inoltre, trattandosi di un principio generale, vi si dovrebbe fare ricorso soltanto in assenza di regole più specifiche che disciplinino casi simili.

Farace, D. (2007). La responsabilità della s.i.m. per illecito del (già) promotore finanziario tra apparenza del diritto e obblighi di protezione. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, 23(2), 233-239.

La responsabilità della s.i.m. per illecito del (già) promotore finanziario tra apparenza del diritto e obblighi di protezione

FARACE, DARIO
2007-01-01

Abstract

Se non sembra seriamente possibile contestare oggi l’esistenza e l’operatività dell’apparenza del diritto nel nostro ordinamento, parrebbe altrettanto ragionevole non lasciar cadere nel vuoto gli autorevoli avvertimenti sulla necessità di stabilire delle limitazioni alla sua applicazione, benché si avverta frequentemente in giurisprudenza la tendenza ad amplificare la portata di questo principio. Occorrerebbe invece una notevole prudenza nell’applicazione di detto principio. Tale prudenza dovrebbe valere soprattutto nei casi di applicazione analogica il cui risultato è l’estensione di un regime di responsabilità oggettiva come quello previsto dall'art. 2049 c.c. In particolare, per poter applicare il principio dell’apparenza, bisognerebbe verificare la presenza di una lacuna del diritto. Inoltre, trattandosi di un principio generale, vi si dovrebbe fare ricorso soltanto in assenza di regole più specifiche che disciplinino casi simili.
2007
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Nota a sentenza
Nessuno
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Settore GIUR-01/A - Diritto privato
Italian
promotore finanziario; apparenza del diritto; obblighi di protezione.
Farace, D. (2007). La responsabilità della s.i.m. per illecito del (già) promotore finanziario tra apparenza del diritto e obblighi di protezione. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, 23(2), 233-239.
Farace, D
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