Il tema del “maggior danno” nelle obbligazioni pecuniarie ha rivelato forti contrasti giurisprudenziali nel corso degli anni in ordine alla sua prova e alla relativa quantificazione. All’uopo, l’articolo mira ad evidenziare luci e ombre della soluzione proposta dalle Sezioni Unite che tentano di comporre il variegato quadro giurisprudenziale formatosi, ricostruendo le tappe fondamentali dell’evoluzione in materia. Il ricorso alle categorie creditorie ed il suo superamento, la scelta di un criterio generalizzato del “maggior danno” applicabile in via presuntiva a ciascun creditore, facendo salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore, sono oggetto di analisi. Ma anche di critica laddove, in vista di una asserita deflazione del contenzioso civile si propone una quantificazione del maggior danno consistente nell’eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio di interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma I dell’art. 1284 c.c. Tale quantificazione non viene giudicata soddisfacente in quanto se si compara il tasso legale corrente con il saggio attuale di rendimento medio netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi risulterà il primo superiore al secondo e dunque non ci sarà alcun risarcimento aggiuntivo per il “maggior danno” subito dal creditore.
Tartaglia, P. (2009). Ancora le sezioni unite sul "maggior danno": il definitivo superamento delle categorie creditorie. GIUSTIZIA CIVILE(1), 127-133.
Ancora le sezioni unite sul "maggior danno": il definitivo superamento delle categorie creditorie
TARTAGLIA, PAOLO
2009-01-01
Abstract
Il tema del “maggior danno” nelle obbligazioni pecuniarie ha rivelato forti contrasti giurisprudenziali nel corso degli anni in ordine alla sua prova e alla relativa quantificazione. All’uopo, l’articolo mira ad evidenziare luci e ombre della soluzione proposta dalle Sezioni Unite che tentano di comporre il variegato quadro giurisprudenziale formatosi, ricostruendo le tappe fondamentali dell’evoluzione in materia. Il ricorso alle categorie creditorie ed il suo superamento, la scelta di un criterio generalizzato del “maggior danno” applicabile in via presuntiva a ciascun creditore, facendo salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore, sono oggetto di analisi. Ma anche di critica laddove, in vista di una asserita deflazione del contenzioso civile si propone una quantificazione del maggior danno consistente nell’eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio di interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma I dell’art. 1284 c.c. Tale quantificazione non viene giudicata soddisfacente in quanto se si compara il tasso legale corrente con il saggio attuale di rendimento medio netto dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi risulterà il primo superiore al secondo e dunque non ci sarà alcun risarcimento aggiuntivo per il “maggior danno” subito dal creditore.File | Dimensione | Formato | |
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