Commento ad una sentenza della Suprema Corte (Cass., 20 febbraio 2004, n. 3370) relativa alla compravendita delle quote di società proprietaria di un albergo, il quale ultimo si era rivelato privo di alcune delle licenze amministrative sulle quali il compratore aveva fatto assegnamento.La decisione considera i patti intervenuti tra le parti come promessa di certe qualità della cosa compravenduta, conseguentemente respingendo le doglianze del compratore in quanto formulate dopo la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza all'uopo previsti dalla legge. Il lavoro sottopone a radicale critica la decisione. Oggetto della compravendita di partecipazioni sociali sono appunto le partecipazioni sociali e non anche i beni della società, o la corrispondente frazione del patrimonio o dell'azienda sociale. Di conseguenza la promessa di certe qualità di tale patrimonio o di tale azienda non può essere considerata come promessa di qualità della cosa compravenduta. Il caso sarebbe dovuto essere considerato, come suggerito dalla migliore e più recente dottrina nonchè dalla consolidata prassi internazionale della materia attinente alle cd. "business warranties", alla stregua di uno specifico ed autonomo patto collaterale, inquadrabile nella figura della promessa di indennità (la cui manifestazione più vistosa è costituita dal cd. contratto autonomo di garanzia). Il venditore non promette dunque che la cosa venduta abbia certe qualità, nè che certe sopravvenienze non si verificheranno, ma si limita ad assumere l'obbligo (primario) di corrispondere certe somme se certe sopravvenienze si verificheranno. Si dimostra come siffatta ricostruzione, oltre ad essere l'unica dogmaticamente corretta, presenta rilevantissimi vantaggi pratici in termini di flessibilità e di modulabilità sulla misura delle esigenze, assai varie e complesse, poste dal genere di contratti di cui si tratta, tra l'altro sottraendo il loro regime alla "trappola" degli stretti termini legali di decadenza e di prescrizione che hanno condizionato negativamente la sorte del compratore nel caso deciso dalla sentenza commentata

D'Alessandro, C. (2005). Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità” (nota a Cass., 20 febbraio 2004, n. 3370). GIUSTIZIA CIVILE(4), 1071-1078.

Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità” (nota a Cass., 20 febbraio 2004, n. 3370)

D'ALESSANDRO, CARLO
2005-01-01

Abstract

Commento ad una sentenza della Suprema Corte (Cass., 20 febbraio 2004, n. 3370) relativa alla compravendita delle quote di società proprietaria di un albergo, il quale ultimo si era rivelato privo di alcune delle licenze amministrative sulle quali il compratore aveva fatto assegnamento.La decisione considera i patti intervenuti tra le parti come promessa di certe qualità della cosa compravenduta, conseguentemente respingendo le doglianze del compratore in quanto formulate dopo la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza all'uopo previsti dalla legge. Il lavoro sottopone a radicale critica la decisione. Oggetto della compravendita di partecipazioni sociali sono appunto le partecipazioni sociali e non anche i beni della società, o la corrispondente frazione del patrimonio o dell'azienda sociale. Di conseguenza la promessa di certe qualità di tale patrimonio o di tale azienda non può essere considerata come promessa di qualità della cosa compravenduta. Il caso sarebbe dovuto essere considerato, come suggerito dalla migliore e più recente dottrina nonchè dalla consolidata prassi internazionale della materia attinente alle cd. "business warranties", alla stregua di uno specifico ed autonomo patto collaterale, inquadrabile nella figura della promessa di indennità (la cui manifestazione più vistosa è costituita dal cd. contratto autonomo di garanzia). Il venditore non promette dunque che la cosa venduta abbia certe qualità, nè che certe sopravvenienze non si verificheranno, ma si limita ad assumere l'obbligo (primario) di corrispondere certe somme se certe sopravvenienze si verificheranno. Si dimostra come siffatta ricostruzione, oltre ad essere l'unica dogmaticamente corretta, presenta rilevantissimi vantaggi pratici in termini di flessibilità e di modulabilità sulla misura delle esigenze, assai varie e complesse, poste dal genere di contratti di cui si tratta, tra l'altro sottraendo il loro regime alla "trappola" degli stretti termini legali di decadenza e di prescrizione che hanno condizionato negativamente la sorte del compratore nel caso deciso dalla sentenza commentata
2005
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Nota a sentenza
Nessuno
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Italian
D'Alessandro, C. (2005). Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità” (nota a Cass., 20 febbraio 2004, n. 3370). GIUSTIZIA CIVILE(4), 1071-1078.
D'Alessandro, C
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