Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva del Consiglio CE 28 giugno 1999, n. 70, ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato prevedendo che questo non sia più causalmente connesso ad ipotesi tassative, caratterizzate da temporanee e specifiche esigenze dell’impresa, ma sia consentito a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tale clausola generale, come ogni norma generica, risulta, però, a contenuto fortemente indeterminato rendendo inevitabile il controllo successivo del giudice in ordine al rispetto della disciplina legislativa da parte dell’accordo individuale. Il saggio evidenzia come non tutte le prime pronunce di merito siano concordi nel richiedere che le ragioni oggettive siano di natura intrinsecamente e ontologicamente temporanea. Infatti, benché emerga un’interpretazione dell’art. 1, 1° co., d.lgs 368 tendenzialmente restrittiva, accanto ad esigenze transeunti e provvisorie, sono considerate idonee, ai fini dell’apposizione del termine, anche esigenze permanenti dell’azienda. Non risultano inoltre essere stati riproposti, quali connotati delle causali generali, i caratteri dell’eccezionalità, della straordinarietà e della imprevedibilità, propri delle ragioni giustificatrici previste nel previgente regime giuridico.
D'Andrea, A. (2006). Eccezionalità e temporaneità quali requisiti intrinseci delle causali del contratto a termine. IL DIRITTO DEL LAVORO(settembre-dicembre), 157-165.
Eccezionalità e temporaneità quali requisiti intrinseci delle causali del contratto a termine.
D'ANDREA, ANTONELLA
2006-09-01
Abstract
Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva del Consiglio CE 28 giugno 1999, n. 70, ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato prevedendo che questo non sia più causalmente connesso ad ipotesi tassative, caratterizzate da temporanee e specifiche esigenze dell’impresa, ma sia consentito a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tale clausola generale, come ogni norma generica, risulta, però, a contenuto fortemente indeterminato rendendo inevitabile il controllo successivo del giudice in ordine al rispetto della disciplina legislativa da parte dell’accordo individuale. Il saggio evidenzia come non tutte le prime pronunce di merito siano concordi nel richiedere che le ragioni oggettive siano di natura intrinsecamente e ontologicamente temporanea. Infatti, benché emerga un’interpretazione dell’art. 1, 1° co., d.lgs 368 tendenzialmente restrittiva, accanto ad esigenze transeunti e provvisorie, sono considerate idonee, ai fini dell’apposizione del termine, anche esigenze permanenti dell’azienda. Non risultano inoltre essere stati riproposti, quali connotati delle causali generali, i caratteri dell’eccezionalità, della straordinarietà e della imprevedibilità, propri delle ragioni giustificatrici previste nel previgente regime giuridico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.