The document has underlined the incongruity of the temporary employment agreements so- called “a progetto” ruled by articles no. 61-69 of the Legislative Decree no. 276/2003, with reference to time coordination for those kinds of collaborators. From this regulation it comes out that autonomy and functions are linked to a specific outcome while at the same time the employer is interested to have a long lasting obligation with the worker. As to this issue, namely the working relationship “a progetto”, the case law viewpoint seems oriented toward a specific obligation subordinated to a specific project and outcome. This allows a high prevention of evasion. The essay describing also the development of the discipline, has underlined the differences between the “ a progetto” and employment agreements due to different kinds of relationship with the company, as well as continuity and working time of the performances. While continuity in employment is an intrinsic value of the performance itself and corresponds to a specific place and working time, the employment “a progetto” is not characterized by specific working time when worker is available. This means that the worker is not obliged to respect the working time previously determined by the employer.

Lo scritto mette in rilievo le incongruenze che emergono dalla disciplina del contratto di lavoro a progetto, prevista dagli artt. 61- 69 del d.lgs. n. 276/2003, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento temporale di tali forme di collaborazione. Dalla disciplina emerge, infatti, sia l’autonomia e la funzionalizzazione della prestazione ad un risultato specifico, sia l’interesse del committente ad una esecuzione dell’obbligazione prolungata nel tempo. Sul punto, la giurisprudenza sembra in generale indirizzarsi verso una ricostruzione del rapporto di lavoro a progetto quale obbligazione di risultato in quanto tale configurazione permette una maggiore capacità selettiva in chiave antielusiva. Il saggio, nel ricostruire i tratti fondamentali della disciplina, sottolinea come la sua diversità rispetto al lavoro subordinato consista proprio nella diversa relazione tra il coordinamento con l’impresa e la continuità, o dimensione temporale, della prestazione: mentre nel lavoro subordinato la continuità è intrinseca alla prestazione e coincide con la disponibilità funzionale del prestatore di lavoro sia nello spazio che nel tempo; il lavoro a progetto, invece, non è qualificato dalla disponibilità del collaboratore nel tempo, da cui consegue la insussistenza di un obbligo, in capo al collaboratore, di osservanza di un orario predeterminato dal committente.

D'Andrea, A. (2007). Il coordinamento temporale del lavoratore a progetto nella giurisprudenza di merito. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO(6), 442-452.

Il coordinamento temporale del lavoratore a progetto nella giurisprudenza di merito

D'ANDREA, ANTONELLA
2007-06-01

Abstract

The document has underlined the incongruity of the temporary employment agreements so- called “a progetto” ruled by articles no. 61-69 of the Legislative Decree no. 276/2003, with reference to time coordination for those kinds of collaborators. From this regulation it comes out that autonomy and functions are linked to a specific outcome while at the same time the employer is interested to have a long lasting obligation with the worker. As to this issue, namely the working relationship “a progetto”, the case law viewpoint seems oriented toward a specific obligation subordinated to a specific project and outcome. This allows a high prevention of evasion. The essay describing also the development of the discipline, has underlined the differences between the “ a progetto” and employment agreements due to different kinds of relationship with the company, as well as continuity and working time of the performances. While continuity in employment is an intrinsic value of the performance itself and corresponds to a specific place and working time, the employment “a progetto” is not characterized by specific working time when worker is available. This means that the worker is not obliged to respect the working time previously determined by the employer.
giu-2007
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Sì, ma tipo non specificato
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
Lo scritto mette in rilievo le incongruenze che emergono dalla disciplina del contratto di lavoro a progetto, prevista dagli artt. 61- 69 del d.lgs. n. 276/2003, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento temporale di tali forme di collaborazione. Dalla disciplina emerge, infatti, sia l’autonomia e la funzionalizzazione della prestazione ad un risultato specifico, sia l’interesse del committente ad una esecuzione dell’obbligazione prolungata nel tempo. Sul punto, la giurisprudenza sembra in generale indirizzarsi verso una ricostruzione del rapporto di lavoro a progetto quale obbligazione di risultato in quanto tale configurazione permette una maggiore capacità selettiva in chiave antielusiva. Il saggio, nel ricostruire i tratti fondamentali della disciplina, sottolinea come la sua diversità rispetto al lavoro subordinato consista proprio nella diversa relazione tra il coordinamento con l’impresa e la continuità, o dimensione temporale, della prestazione: mentre nel lavoro subordinato la continuità è intrinseca alla prestazione e coincide con la disponibilità funzionale del prestatore di lavoro sia nello spazio che nel tempo; il lavoro a progetto, invece, non è qualificato dalla disponibilità del collaboratore nel tempo, da cui consegue la insussistenza di un obbligo, in capo al collaboratore, di osservanza di un orario predeterminato dal committente.
lavoro a progetto; coordinamento temporale
D'Andrea, A. (2007). Il coordinamento temporale del lavoratore a progetto nella giurisprudenza di merito. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO(6), 442-452.
D'Andrea, A
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