I decisa di due ordinanze del Tribunale di Roma (ordinanze 14 novembre 2007 e 31 gennaio 2008) costituiscono un intervento, in tema di lavoro pubblico dirigenziale, volto a dirimere il problema della sussistenza del diritto del dirigente, affetto da grave handicap, di essere trasferito solo a seguito del suo consenso e di scegliere, nel corso del rapporto di lavoro, una sede più vicina al proprio domicilio qualora l’amministrazione datrice di lavoro abbia deciso di assegnargli un nuovo incarico che comporti un mutamento del luogo dell’attività lavorativa. A parere del primo giudice deve essere rifiutato l’assunto secondo cui, nei rapporti di lavoro dirigenziali, il trasferimento non sia altro che l’attribuzione dell’incarico. Per il giudice di seconda istanza, invece, considerata la caratteristica intrinseca della durata temporalmente definita degli incarichi dirigenziali pubblici, nonché i criteri che debbono dirigere la scelta dell’amministrazione nell’assegnazione degli incarichi stessi, non si può configurare un trasferimento nell’ipotesi di assegnazione al dirigente di nuovo incarico all’interno della stessa amministrazione, anche se da svolgere in altra sede rispetto a quella collegata all’incarico scaduto, all’interno dello stesso Comune. Tale giudice ha inoltre statuito che l’esercizio del diritto da parte del lavoratore di scegliere la sede lavorativa debba ritenersi circoscritto alla fase di costituzione del rapporto di lavoro, in coerenza con quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento all’assistenza del lavoratore ai familiari disabili. L’Autore sottolinea come tale seconda decisione sia più coerente rispetto a quanto stabilito dalla disciplina legislativa speciale dei dirigenti pubblici e sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale, ordinaria e amministrativa con riferimento ai commi 5° e 6° dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992. Tuttavia, con riguardo all’operatività temporale della norma, vale a dire al problema se tale agevolazione possa essere richiesta anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto a causa di uno stato invalidante, l’Autore segnala come in verità la lettera della disposizione non ponga condizioni temporali e che pertanto debba considerarsi essere sempre operante, anche se non automatica.
D'Andrea, A. (2008). Diritto di scelta della sede di lavoro e divieto di trasferimento non consensuale del dirigente pubblico affetto da grave handicap. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO(6), 487-500.
Diritto di scelta della sede di lavoro e divieto di trasferimento non consensuale del dirigente pubblico affetto da grave handicap.
D'ANDREA, ANTONELLA
2008-06-01
Abstract
I decisa di due ordinanze del Tribunale di Roma (ordinanze 14 novembre 2007 e 31 gennaio 2008) costituiscono un intervento, in tema di lavoro pubblico dirigenziale, volto a dirimere il problema della sussistenza del diritto del dirigente, affetto da grave handicap, di essere trasferito solo a seguito del suo consenso e di scegliere, nel corso del rapporto di lavoro, una sede più vicina al proprio domicilio qualora l’amministrazione datrice di lavoro abbia deciso di assegnargli un nuovo incarico che comporti un mutamento del luogo dell’attività lavorativa. A parere del primo giudice deve essere rifiutato l’assunto secondo cui, nei rapporti di lavoro dirigenziali, il trasferimento non sia altro che l’attribuzione dell’incarico. Per il giudice di seconda istanza, invece, considerata la caratteristica intrinseca della durata temporalmente definita degli incarichi dirigenziali pubblici, nonché i criteri che debbono dirigere la scelta dell’amministrazione nell’assegnazione degli incarichi stessi, non si può configurare un trasferimento nell’ipotesi di assegnazione al dirigente di nuovo incarico all’interno della stessa amministrazione, anche se da svolgere in altra sede rispetto a quella collegata all’incarico scaduto, all’interno dello stesso Comune. Tale giudice ha inoltre statuito che l’esercizio del diritto da parte del lavoratore di scegliere la sede lavorativa debba ritenersi circoscritto alla fase di costituzione del rapporto di lavoro, in coerenza con quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento all’assistenza del lavoratore ai familiari disabili. L’Autore sottolinea come tale seconda decisione sia più coerente rispetto a quanto stabilito dalla disciplina legislativa speciale dei dirigenti pubblici e sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale, ordinaria e amministrativa con riferimento ai commi 5° e 6° dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992. Tuttavia, con riguardo all’operatività temporale della norma, vale a dire al problema se tale agevolazione possa essere richiesta anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto a causa di uno stato invalidante, l’Autore segnala come in verità la lettera della disposizione non ponga condizioni temporali e che pertanto debba considerarsi essere sempre operante, anche se non automatica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.