The document has reported on the Recommendation no. 198, 2006 of the International Labor Organization (I.L.O.) which has provided the legal status of those not formally self-employed workers who carry out working activities not clearly identified from the legal point of view. It has been also underlined the great importance of this recommendation which has taken actions in the so-called no man’s land namely in the heterogeneous category of those workers who do not have legal protection due to the lack of a regular employment agreement. However some legislative critical points have been here outlined. First of all it has been considered the negative connotation of the distinction between self-employment and employment. The self-employment definition is not characterized by peculiar and solid features but lacks of hetero-direction connotation. Secondly the Recommendation has confirmed that self-employment is regulated by Civil Law considering the agreement as exchange of services while employment is regulated by Labor Law implementing the principles of the workers’ protection. Lastly the Recommendation has underlined that national authorities, as additional moderators of the working relationship, shall ask the collaboration of the most important employers and workers representatives. However it shall be taken into consideration that self-employees have heterogeneous needs and lack of trade unions organizations able to represent their specific collective needs.

L’articolo commenta le indicazioni che la Raccomandazione n. 198 del 2006 dell’International Labour Organization (I.L.O.) ha fornito circa lo status giuridico di quei lavoratori che, non formalmente autonomi, eseguono prestazioni lavorative di incerta e ambigua qualificazione giuridica. Segnalato l’alto valore dell’intervento, volto ad intervenire nell’ambito della c.d. no mans’s land, ovvero di quella categoria eterogenea di lavoratori che non godono di alcuna protezione legale perché non aventi un vero e proprio contratto di lavoro dipendente, si sottolineano alcuni punti critici di tale atto normativo. Innanzitutto, viene segnalato che la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato affiora in negativo, sicché la nozione di lavoro autonomo non risulta da suoi peculiari e consistenti tratti fisionomici ma dalla mancanza del connotato della eterodirezione. In secondo luogo, nella Raccomandazione si conferma la concezione del lavoro non subordinato quale attività non rientrante nell’ambito del diritto del lavoro, in cui vigono i principi giuslavoristici di protezione della persona del lavoratore, bensì in quello del diritto civile dove vige la logica scambista del diritto dei beni. Da ultimo, mentre la Raccomandazione sottolinea la necessità che le autorità nazionali si avvalgano, quale mezzo di regolazione sussidiaria del rapporto di lavoro, anche del supporto delle parti sociali più rappresentative, si pone in rilievo la circostanza che i lavoratori non subordinati costituiscono una categoria caratterizzata da bisogni eterogenei e diversificati da cui è difficile che affiorino organismi sindacali in grado di rappresentare un interesse collettivo ben definito.

D'Andrea, A. (2008). Il lavoro non subordinato nell’ordinamento internazionale: punti critici della Raccomandazione n. 198/2006 dell’I.L.O. ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE, 25, 217-222.

Il lavoro non subordinato nell’ordinamento internazionale: punti critici della Raccomandazione n. 198/2006 dell’I.L.O.

D'ANDREA, ANTONELLA
2008-01-01

Abstract

The document has reported on the Recommendation no. 198, 2006 of the International Labor Organization (I.L.O.) which has provided the legal status of those not formally self-employed workers who carry out working activities not clearly identified from the legal point of view. It has been also underlined the great importance of this recommendation which has taken actions in the so-called no man’s land namely in the heterogeneous category of those workers who do not have legal protection due to the lack of a regular employment agreement. However some legislative critical points have been here outlined. First of all it has been considered the negative connotation of the distinction between self-employment and employment. The self-employment definition is not characterized by peculiar and solid features but lacks of hetero-direction connotation. Secondly the Recommendation has confirmed that self-employment is regulated by Civil Law considering the agreement as exchange of services while employment is regulated by Labor Law implementing the principles of the workers’ protection. Lastly the Recommendation has underlined that national authorities, as additional moderators of the working relationship, shall ask the collaboration of the most important employers and workers representatives. However it shall be taken into consideration that self-employees have heterogeneous needs and lack of trade unions organizations able to represent their specific collective needs.
2008
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Sì, ma tipo non specificato
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
L’articolo commenta le indicazioni che la Raccomandazione n. 198 del 2006 dell’International Labour Organization (I.L.O.) ha fornito circa lo status giuridico di quei lavoratori che, non formalmente autonomi, eseguono prestazioni lavorative di incerta e ambigua qualificazione giuridica. Segnalato l’alto valore dell’intervento, volto ad intervenire nell’ambito della c.d. no mans’s land, ovvero di quella categoria eterogenea di lavoratori che non godono di alcuna protezione legale perché non aventi un vero e proprio contratto di lavoro dipendente, si sottolineano alcuni punti critici di tale atto normativo. Innanzitutto, viene segnalato che la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato affiora in negativo, sicché la nozione di lavoro autonomo non risulta da suoi peculiari e consistenti tratti fisionomici ma dalla mancanza del connotato della eterodirezione. In secondo luogo, nella Raccomandazione si conferma la concezione del lavoro non subordinato quale attività non rientrante nell’ambito del diritto del lavoro, in cui vigono i principi giuslavoristici di protezione della persona del lavoratore, bensì in quello del diritto civile dove vige la logica scambista del diritto dei beni. Da ultimo, mentre la Raccomandazione sottolinea la necessità che le autorità nazionali si avvalgano, quale mezzo di regolazione sussidiaria del rapporto di lavoro, anche del supporto delle parti sociali più rappresentative, si pone in rilievo la circostanza che i lavoratori non subordinati costituiscono una categoria caratterizzata da bisogni eterogenei e diversificati da cui è difficile che affiorino organismi sindacali in grado di rappresentare un interesse collettivo ben definito.
International Labour Organization; no mans’s land
rapporto di lavoro; subordinazione; lavoro autonomo
D'Andrea, A. (2008). Il lavoro non subordinato nell’ordinamento internazionale: punti critici della Raccomandazione n. 198/2006 dell’I.L.O. ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE, 25, 217-222.
D'Andrea, A
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2108/59228
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