Il saggio fornisce un’attenta disamina dei primi interventi giudiziali in tema di lavoro a progetto. Il punto più controverso in giurisprudenza risulta essere l’interpretazione dell’art. 69, 1° comma, d.lgs. 276/2003 il quale, letto in combinato disposto con l’art. 61, 1° comma, vieta che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa siano svolti senza riferimento ad un progetto, programma o fase di esso. In particolare, viene segnalata la divergenza di opinioni circa la natura, assoluta o relativa, da riconoscere alla presunzione prevista da questa ipotesi sanzionatoria. Secondo un orientamento giurisprudenziale alla suddetta disposizione sembra doversi attribuire la valenza di presunzione assoluta di subordinazione, con la conseguente conversione delle collaborazioni prive di un progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex tunc. Tale meccanismo sanzionatorio ha, però, suscitato perplessità in quanto sembra prescindere da ogni accertamento delle concrete modalità esecutive della prestazione dedotte nel contratto per cui, anche una collaborazione effettivamente autonoma nelle sue modalità di svolgimento, in caso di mancanza di un progetto, sarebbe d’autorità trasformata in un rapporto di lavoro subordinato sia contro la volontà delle parti, che contro un'eventuale evidenza oggettiva delle modalità di svolgimento del rapporto. Dalla rassegna giurisprudenziale si desume invece la prevalenza di un secondo orientamento giurisprudenziale che - accogliendo l’opzione interpretativa che riconosce rilevanza al requisito del progetto sul piano processuale e, in particolare, dell’onere probatorio - considera la mancanza di tale elemento solo una presunzione relativa di subordinazione, superabile da eventuali prove, adeguate e sufficienti, che il committente ha l’onere di proporre in giudizio. In tale prospettiva assume enorme importanza, in funzione fortemente antielusiva, la “specificità” del progetto, richiesto dal committente e riportato nel contratto, inteso quale attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un predeterminato risultato finale.

D'Andrea, A. (2008). Il lavoro a progetto nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito. GIUSTIZIA CIVILE(3), 143-158.

Il lavoro a progetto nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito.

D'ANDREA, ANTONELLA
2008-01-01

Abstract

Il saggio fornisce un’attenta disamina dei primi interventi giudiziali in tema di lavoro a progetto. Il punto più controverso in giurisprudenza risulta essere l’interpretazione dell’art. 69, 1° comma, d.lgs. 276/2003 il quale, letto in combinato disposto con l’art. 61, 1° comma, vieta che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa siano svolti senza riferimento ad un progetto, programma o fase di esso. In particolare, viene segnalata la divergenza di opinioni circa la natura, assoluta o relativa, da riconoscere alla presunzione prevista da questa ipotesi sanzionatoria. Secondo un orientamento giurisprudenziale alla suddetta disposizione sembra doversi attribuire la valenza di presunzione assoluta di subordinazione, con la conseguente conversione delle collaborazioni prive di un progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex tunc. Tale meccanismo sanzionatorio ha, però, suscitato perplessità in quanto sembra prescindere da ogni accertamento delle concrete modalità esecutive della prestazione dedotte nel contratto per cui, anche una collaborazione effettivamente autonoma nelle sue modalità di svolgimento, in caso di mancanza di un progetto, sarebbe d’autorità trasformata in un rapporto di lavoro subordinato sia contro la volontà delle parti, che contro un'eventuale evidenza oggettiva delle modalità di svolgimento del rapporto. Dalla rassegna giurisprudenziale si desume invece la prevalenza di un secondo orientamento giurisprudenziale che - accogliendo l’opzione interpretativa che riconosce rilevanza al requisito del progetto sul piano processuale e, in particolare, dell’onere probatorio - considera la mancanza di tale elemento solo una presunzione relativa di subordinazione, superabile da eventuali prove, adeguate e sufficienti, che il committente ha l’onere di proporre in giudizio. In tale prospettiva assume enorme importanza, in funzione fortemente antielusiva, la “specificità” del progetto, richiesto dal committente e riportato nel contratto, inteso quale attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un predeterminato risultato finale.
2008
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Sì, ma tipo non specificato
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
lavoro a progetto
D'Andrea, A. (2008). Il lavoro a progetto nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito. GIUSTIZIA CIVILE(3), 143-158.
D'Andrea, A
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