Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 16102 del 2009, i giudici della Corte di legittimità si sono occupati dell’applicazione dell’art. 33, 5° co. l. 104/1992 al caso di una docente di scuola elementare che assisteva un familiare portatore di grave handicap, la quale, trovandosi in una situazione di “acuta conflittualità” con i colleghi, gli alunni e le loro famiglie, era stata trasferita d’ufficio ad un altro circolo didattico per incompatibilità ambientale. La docente aveva impugnato il trasferimento, da lei considerato illegittimamente attuato perché messo in atto senza il suo consenso. Sia il giudice di primo grado che la corte d'appello avevano accolto il ricorso dell'insegnante, ritenendo che la disposizione di legge non consentisse deroghe al divieto di trasferimento. La decisione delle Sezioni Unite ha confermato il diritto del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste, con continuità e in via esclusiva, un parente o un affine entro il terzo grado gravemente disabile, a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede nell’ipotesi di ordinarie esigenze economiche, produttive e organizzative, ma, al tempo stesso, ha stabilito che tale diritto non è invece esercitabile qualora si verifichi, in base ad una accertamento puntuale, una situazione particolarmente critica che si configura quale impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro nella precedente sede, come nel caso di incompatibilità ambientale e di soppressione del posto di lavoro.

D'Andrea, A. (2009). Trasferimento per incompatibilità ambientale del familiare del disabile. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO(12), 915-924.

Trasferimento per incompatibilità ambientale del familiare del disabile

D'ANDREA, ANTONELLA
2009-12-01

Abstract

Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 16102 del 2009, i giudici della Corte di legittimità si sono occupati dell’applicazione dell’art. 33, 5° co. l. 104/1992 al caso di una docente di scuola elementare che assisteva un familiare portatore di grave handicap, la quale, trovandosi in una situazione di “acuta conflittualità” con i colleghi, gli alunni e le loro famiglie, era stata trasferita d’ufficio ad un altro circolo didattico per incompatibilità ambientale. La docente aveva impugnato il trasferimento, da lei considerato illegittimamente attuato perché messo in atto senza il suo consenso. Sia il giudice di primo grado che la corte d'appello avevano accolto il ricorso dell'insegnante, ritenendo che la disposizione di legge non consentisse deroghe al divieto di trasferimento. La decisione delle Sezioni Unite ha confermato il diritto del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste, con continuità e in via esclusiva, un parente o un affine entro il terzo grado gravemente disabile, a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede nell’ipotesi di ordinarie esigenze economiche, produttive e organizzative, ma, al tempo stesso, ha stabilito che tale diritto non è invece esercitabile qualora si verifichi, in base ad una accertamento puntuale, una situazione particolarmente critica che si configura quale impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro nella precedente sede, come nel caso di incompatibilità ambientale e di soppressione del posto di lavoro.
dic-2009
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Nota a sentenza
Sì, ma tipo non specificato
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
handicap, trasferimento, incompatibilità ambientale
D'Andrea, A. (2009). Trasferimento per incompatibilità ambientale del familiare del disabile. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO(12), 915-924.
D'Andrea, A
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