L’articolo esamina il nodo più problematico della disciplina del contratto di lavoro a progetto: l’interpretazione dell’apparato sanzionatorio previsto per quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza riferimento ad uno specifico progetto. Si nota, infatti, come il tenore letterale dell’art. 69, 1° comma d.lgs. n. 276/2003 abbia, da subito, suscitato perplessità sia in dottrina che in giurisprudenza. L’analisi della giurisprudenza di merito induce, quindi, ad esaminare funditus la nozione di “progetto” e le basi sulle quali si svolge l’accertamento giudiziale con riguardo alla natura del rapporto di collaborazione. Dalla lettura delle prime sentenze della magistratura di merito si desume un orientamento univoco che, accogliendo l’opzione ermeneutica già resa dalla circolare n. 1/2004 del Ministero del lavoro, si pronuncia in favore d’una interpretazione della disposizione nel senso di configurare una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure e che riconosce rilevanza al progetto sul piano processuale e, segnatamente, dell’onere probatorio.
D'Andrea, A. (2006). Il lavoro a progetto alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale. CIVITAS ET IUSTITIA, 4(2), 95-115.
Il lavoro a progetto alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale
D'ANDREA, ANTONELLA
2006-02-01
Abstract
L’articolo esamina il nodo più problematico della disciplina del contratto di lavoro a progetto: l’interpretazione dell’apparato sanzionatorio previsto per quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza riferimento ad uno specifico progetto. Si nota, infatti, come il tenore letterale dell’art. 69, 1° comma d.lgs. n. 276/2003 abbia, da subito, suscitato perplessità sia in dottrina che in giurisprudenza. L’analisi della giurisprudenza di merito induce, quindi, ad esaminare funditus la nozione di “progetto” e le basi sulle quali si svolge l’accertamento giudiziale con riguardo alla natura del rapporto di collaborazione. Dalla lettura delle prime sentenze della magistratura di merito si desume un orientamento univoco che, accogliendo l’opzione ermeneutica già resa dalla circolare n. 1/2004 del Ministero del lavoro, si pronuncia in favore d’una interpretazione della disposizione nel senso di configurare una presunzione iuris tantum e non iuris et de iure e che riconosce rilevanza al progetto sul piano processuale e, segnatamente, dell’onere probatorio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.