Partendo dai profili storici e costituzionali dell'impugnazione di legittimità, si analizza il vizio di motivazione dal Codice Rocco al sistema delineato nel 1988, con l'emersione di svariati sospetti d'incostituzionalità dell'originaria formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per il limite di rilevanza testuale della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Inaspettatamente, la legge 20 febbraio 2006, n. 46 riscrive il vizio di motivazione in sede di legittimità, aggiungendovi l'ipotesi di contraddittorietà e la sua rilevabilità, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. E' la creazione di un vero e proprio onere di allegazione degli atti a carico della parte, che, pur superando l'inciso di rilevanza testuale del vizio di motivazione, non trasforma la Cassazione in un giudice di terza istanza.
Famiglietti, A. (2011). Il ricorso per cassazione nel processo penale. Dalle origini dell'istituto all'attuale disciplina. ARCHIVIO PENALE, 55-81 [10.4399/97888548406832].
Il ricorso per cassazione nel processo penale. Dalle origini dell'istituto all'attuale disciplina.
FAMIGLIETTI, ADA
2011-01-01
Abstract
Partendo dai profili storici e costituzionali dell'impugnazione di legittimità, si analizza il vizio di motivazione dal Codice Rocco al sistema delineato nel 1988, con l'emersione di svariati sospetti d'incostituzionalità dell'originaria formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per il limite di rilevanza testuale della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Inaspettatamente, la legge 20 febbraio 2006, n. 46 riscrive il vizio di motivazione in sede di legittimità, aggiungendovi l'ipotesi di contraddittorietà e la sua rilevabilità, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. E' la creazione di un vero e proprio onere di allegazione degli atti a carico della parte, che, pur superando l'inciso di rilevanza testuale del vizio di motivazione, non trasforma la Cassazione in un giudice di terza istanza.File | Dimensione | Formato | |
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