Il legislatore, oltre a prevedere modalità di ammissione differenti tra prove orali e prove documentali, ha diversamente disciplinato anche i rispettivi termini di introduzione. La prova orale, non tempestivamente prodotta ai sensi dell’art. 468 c.p.p., può essere richiesta anche successivamente, secondo il “meccanismo di recupero” previsto dall’art. 493, comma 2, c.p.p. Per quanto riguarda, invece, l’ammissione della prova documentale, data l’assenza nel sistema di una sanzione di decadenza, anche solo implicita, la relativa richiesta può essere avanzata dalle parti e accolta dal giudice secondo i criteri generali dell’art. 190 c.p.p., in qualsiasi momento della istruttoria dibattimentale.
Lopez, R. (2009). I termini di ammissione della prova documentale. DIRITTO PENALE E PROCESSO, 15(8), 1037-1049.
I termini di ammissione della prova documentale
LOPEZ, RITA
2009-01-01
Abstract
Il legislatore, oltre a prevedere modalità di ammissione differenti tra prove orali e prove documentali, ha diversamente disciplinato anche i rispettivi termini di introduzione. La prova orale, non tempestivamente prodotta ai sensi dell’art. 468 c.p.p., può essere richiesta anche successivamente, secondo il “meccanismo di recupero” previsto dall’art. 493, comma 2, c.p.p. Per quanto riguarda, invece, l’ammissione della prova documentale, data l’assenza nel sistema di una sanzione di decadenza, anche solo implicita, la relativa richiesta può essere avanzata dalle parti e accolta dal giudice secondo i criteri generali dell’art. 190 c.p.p., in qualsiasi momento della istruttoria dibattimentale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.