La costituzionalizzazione del principio riparatorio completa la protezione della libertà personale in armonia con l’intento proprio del Costituente di potenziare i diritti fondamentali del cittadino, primo fra tutti lo status libertatis; a questa proiezione funzionale può ricondursi la ratio della riparazione a favore delle vittime degli errori giudiziari. Tuttavia, soltanto l’adozione del codice di rito del 1988 dà piena attuazione al precetto costituzionale, estendendo espressamente la riparazione alla materia della ingiusta detenzione senza operare limitazioni in relazione al titolo della detenzione o alle ragioni della ingiustizia. Anche nella cruciale materia della libertà personale, il legislatore del 1988 ha portato a completamento la gamma dei possibili rimedi contro l’evenienza dell’errore - immanente e consustanziale all’esercizio della iurisdictio, la quale al pari di ogni altra attività umana ineluttabilmente partecipa della fallibilità dell’agire umano – affiancando ai momenti della prevenzione (accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio) e della correzione (impugnazioni), quello della riparazione dell’errore stesso.
Lopez, R. (2010). La riparazione per ingiusta detenzione. In Filippo Raffaele Dinacci (a cura di), Processo penale e Costituzione (pp. 627-645). Milano : Giuffrè.
La riparazione per ingiusta detenzione
LOPEZ, RITA
2010-01-01
Abstract
La costituzionalizzazione del principio riparatorio completa la protezione della libertà personale in armonia con l’intento proprio del Costituente di potenziare i diritti fondamentali del cittadino, primo fra tutti lo status libertatis; a questa proiezione funzionale può ricondursi la ratio della riparazione a favore delle vittime degli errori giudiziari. Tuttavia, soltanto l’adozione del codice di rito del 1988 dà piena attuazione al precetto costituzionale, estendendo espressamente la riparazione alla materia della ingiusta detenzione senza operare limitazioni in relazione al titolo della detenzione o alle ragioni della ingiustizia. Anche nella cruciale materia della libertà personale, il legislatore del 1988 ha portato a completamento la gamma dei possibili rimedi contro l’evenienza dell’errore - immanente e consustanziale all’esercizio della iurisdictio, la quale al pari di ogni altra attività umana ineluttabilmente partecipa della fallibilità dell’agire umano – affiancando ai momenti della prevenzione (accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio) e della correzione (impugnazioni), quello della riparazione dell’errore stesso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.