È ben noto come tra le innovazioni più pregnanti della codificazione del 1988 risalti la razionalizzazione dei meccanismi processuali di controllo sui provvedimenti de libertate. Il previgente assetto normativo assicurava ai soggetti interessati una limitata possibilità di reazione avverso le decisioni cautelari, al di fuori di un disegno unitario improntato ai principi fondamentali dettati dalla Carta costituzionale in materia di tutela della libertà personale dell’individuo. Inoltre, i vari interventi legislativi, che si erano succeduti e che erano culminati con l’introduzione dell’istituto del riesame, non avevano contribuito a conferire organicità e coerenza al sistema dei rimedi contro le privazioni ante iudicium delle libertà fondamentali della persona. Alla tutela asistematica della legislazione processuale antecedente, il nuovo codice di rito ha sostituito un disegno dogmatico unitario ed omogeneo, ispirato all’esigenza costituzionale della costante rivedibilità delle limitazioni della libertà personale. Tale disegno si articola su vari livelli. Per un verso, specifici mezzi di impugnazione, disciplinati dagli artt. 309, 310 e 311, consentono di sottoporre ad un controllo sia di merito, che di legittimità, dinanzi ad un organo collegiale, nel rispetto del principio del contraddittorio, le ordinanze che decidono, inaudita altera parte, sulle richieste cautelari dell’organo del pubblico ministero. Per altro verso, il legislatore si è preoccupato di garantire il costante adeguamento dello status libertatis dell’indagato o imputato alle naturali modificazioni che il quadro indiziario e cautelare è destinato a subire con l’evolversi della sequenza procedimentale, assicurando, attraverso gli istituti della revoca, della sostituzione e dell’estinzione, contemplati dagli artt. 299 e ss., una continua influenza dell’accertamento compiuto nel procedimento principale sulla vicenda cautelare. Su un altro livello ancora, ma indubbiamente legato ai precedenti, si colloca l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione, il quale opera non sul piano del controllo e della correzione degli errori giudiziari commessi nelle procedure incidentali de libertate, bensì su quello della riparazione, e risponde alla necessità di attuare l’esigenza costituzionale, rimasta indecifrata fino alla approvazione del nuovo corpus codicistico, di predisporre rimedi riparatori operanti a favore dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale poi rivelatesi ingiuste. Ora, non si può negare come il punto centrale — e, nello stesso tempo, nevralgico — del rinnovato sistema di tutela della libertà personale, costruito dal riformatore del 1988, sia costituito dall’istituto del riesame ex art. 309. Nonostante le matrici genetiche del tribunale della libertà siano ormai risalenti nel tempo ed evidenzino un lungo percorso evolutivo, contrassegnato da dibattiti dottrinali mai sopiti, da riforme anticipatorie, dall’esigenza di attuare i principi dettati dalla Costituzione e dalle Carte internazionali sui diritti dell’uomo, è indubbio che il rimedio del riesame, come congegnato dal codice attualmente vigente, rappresenti, rispetto alle passate esperienze, un’autentica svolta nell’orizzonte del rafforzamento e della traduzione in termini processuali delle garanzie a tutela della persona ristretta ante iudicium delle sue libertà fondamentali. Fin dal suo varo, il rinnovato rimedio del riesame ha presentato una natura ibrida. Esso è indiscutibilimente un mezzo di impugnazione e, sul punto, la collocazione topografica, che gli ha riservato il nuovo codice, è già di per sé in grado di eliminare i dubbi esegetici che avevano tanto animato il dibattito dottrinale pre-riforma. Tuttavia, è altrettanto indiscutibile che la disciplina, riservatagli dal legislatore, presenti rilevanti profili di atipicità — per quanto concerne la brevità dei termini, la semplificazione del procedimento, la non necessaria formulazione dei motivi, la deroga al principio devolutivo, la perdita di efficacia, etc. — che ne segnano la distanza rispetto ai distinti rimedi dell’appello de libertate e del ricorso per cassazione. Da altro punto di vista, esso rappresenta una fase eventuale del procedimento applicativo della misura, in quanto è destinato a consentire a posteriori, ma entro termini stringenti, quel contraddittorio che, di regola, non precede l’iniziale decisione del giudice. Sotto questo profilo, non è vana la considerazione secondo cui la dinamica del procedimento incidentale de libertate moltiplica i rischi di incorrere in errori: da un lato, la valutazione degli elementi probatori — spesso frutto della sola attività investigativa del magistrato del pubblico ministero — prescinde da un confronto dialettico tra le parti sulla loro effettiva consistenza ed attendibilità; dall’altro lato, tale valutazione prelude all’adozione di provvedimenti immediatamente esecutivi, con la conseguenza di poter soltanto correggere e riparare — e non già prevenire — l’errore eventualmente commesso. Apertis verbis, a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione, l’errore contenuto nel provvedimento impositivo della misura, stante la sua — almeno di regola — immediata esecutività, è da subito idoneo a riverberare i suoi effetti pregiudizievoli nella sfera dell’interessato, cosicché l’esigenza di correzione si presenta, in tutta la sua drammaticità, fin dal primo momento. Ed è in vista di un simile obiettivo che rinviene la sua reale giustificazione l’attuale fisionomia dell’istituto del riesame, con particolare riferimento alla rapidità dello snodarsi dell’accertamento e dell’ampiezza dei poteri cognitivi del tribunale della libertà. Se la trama normativa, intessuta dal nuovo codice, è stata il frutto, come detto, di una riorganizzazione in chiave sistematica ed organica dell’insieme dei rimedi posti a garanzia della libertà personale, con al centro l’istituto del riesame, è anche vero, però, che il complessivo disegno predisposto dal legislatore del 1988, in apparenza chiaro e lineare, si è rivelato, allorché si è passati alla sua messa in opera, di non semplice decifrazione e ciò, oltre a rendere necessari interventi normativi in funzione correttiva, ha aperto le porte all’attività concretizzatrice della giurisprudenza, la quale non ha avuto gioco facile nel riempire le tessere in bianco di un mosaico che, guardato da vicino, si è presentato lacunoso. I contrasti interpretativi che si sono via via manifestati hanno imposto, in innumerevoli occasioni, il ricorso alle Sezioni unite, per sciogliere i dubbi, per chiarire le incertezze e per esplicitare quell’apparato dogmatico e concettuale racchiuso nelle rapide e scarne espressioni normative. Così, sono state le Sezioni unite, attraverso un percorso tutt’altro che lineare, caratterizzato da soluzioni maturate progressivamente, da molteplici svolte e ripensamenti, scanditi anche da significativi interventi del giudice delle leggi, a ricostruire, dal punto di vista concettuale e pratico-operativo, le relazioni che dinamicamente intercorrono tra i rimedi del riesame, della revoca e della riparazione per l’ingiusta detenzione, pervenendo al termine del cammino a delineare i caratteri di un istituto che rappresenta il massimo emblema di giurisprudenza creativa, ovvero il giudicato cautelare. Sono state ancora le Sezioni unite a fornire, attraverso scelte ermeneute non avulse da preventive prese di posizione di carattere ideologico, i necessari chiarimenti in ordine all’individuazione dei provvedimenti impugnabili con il riesame, alla delimitazione dell’interesse ad impugnare, alle modalità di luogo e di tempo di proposizione della richiesta, al meccanismo di trasmissione degli atti, allo svolgimento dell’udienza camerale, all’ambito cognitivo del tribunale del riesame ed al fenomeno della perenzione della misura. E non c’è dubbio che, se in alcuni casi la soluzione ermeneutica che ha finito per prevalere abbia rappresentato la valorizzazione di istanze garantistiche non correttamente o non chiaramente delineate dall’assetto normativo, in altri casi sono prevalse esigenze di ordine pratico-operativo, a discapito della portata garantistica del meccanismo procedurale congegnato dal legislatore. Fatto sta che il riesame cautelare, così come vive oggi nella prassi, è il risultato di una complessa vicenda giurisprudenziale, portata avanti dalle Sezioni unite, che hanno proceduto ad una sostanziale rilettura dello scarno dettato normativo dell’art. 309 c.p.p. Chiunque tentasse un approccio all’istituto in esame, prescindendo dal diritto vivente e dai principi enunciati dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, finirebbe per percepire una realtà normativa parziale e fallace, non corrispondente a quella che è attualmente vigente. Con il presente contributo, quindi, s’intende fornire una lettura, in chiave critica, delle regulae iuris enunciate dalle Sezioni unite, che hanno finito per integrare l’esile corpo dell’art. 309 c.p.p. Questo è l’indispensabile punto di partenza di una ricerca di più ampio respiro, che voglia ricostruire la complessiva fisionomia assunta dall’istituto del riesame ad ormai quasi vent’anni dalla riforma codicistica. L’ermeneutica moderna ha ben chiarito che qualsiasi elaborazione dogmatica non può che essere commisurata alla trama normativa di riferimento. E, in materia di riesame, la trama di riferimento non può non comprendere i dicta delle Sezioni unite.

Troisi, P. (2007). Le procedure de libertate nei percorsi interpretativi delle Sezioni unite della Cassazione. Fisciano : Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno.

Le procedure de libertate nei percorsi interpretativi delle Sezioni unite della Cassazione

Troisi, P
2007-01-01

Abstract

È ben noto come tra le innovazioni più pregnanti della codificazione del 1988 risalti la razionalizzazione dei meccanismi processuali di controllo sui provvedimenti de libertate. Il previgente assetto normativo assicurava ai soggetti interessati una limitata possibilità di reazione avverso le decisioni cautelari, al di fuori di un disegno unitario improntato ai principi fondamentali dettati dalla Carta costituzionale in materia di tutela della libertà personale dell’individuo. Inoltre, i vari interventi legislativi, che si erano succeduti e che erano culminati con l’introduzione dell’istituto del riesame, non avevano contribuito a conferire organicità e coerenza al sistema dei rimedi contro le privazioni ante iudicium delle libertà fondamentali della persona. Alla tutela asistematica della legislazione processuale antecedente, il nuovo codice di rito ha sostituito un disegno dogmatico unitario ed omogeneo, ispirato all’esigenza costituzionale della costante rivedibilità delle limitazioni della libertà personale. Tale disegno si articola su vari livelli. Per un verso, specifici mezzi di impugnazione, disciplinati dagli artt. 309, 310 e 311, consentono di sottoporre ad un controllo sia di merito, che di legittimità, dinanzi ad un organo collegiale, nel rispetto del principio del contraddittorio, le ordinanze che decidono, inaudita altera parte, sulle richieste cautelari dell’organo del pubblico ministero. Per altro verso, il legislatore si è preoccupato di garantire il costante adeguamento dello status libertatis dell’indagato o imputato alle naturali modificazioni che il quadro indiziario e cautelare è destinato a subire con l’evolversi della sequenza procedimentale, assicurando, attraverso gli istituti della revoca, della sostituzione e dell’estinzione, contemplati dagli artt. 299 e ss., una continua influenza dell’accertamento compiuto nel procedimento principale sulla vicenda cautelare. Su un altro livello ancora, ma indubbiamente legato ai precedenti, si colloca l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione, il quale opera non sul piano del controllo e della correzione degli errori giudiziari commessi nelle procedure incidentali de libertate, bensì su quello della riparazione, e risponde alla necessità di attuare l’esigenza costituzionale, rimasta indecifrata fino alla approvazione del nuovo corpus codicistico, di predisporre rimedi riparatori operanti a favore dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale poi rivelatesi ingiuste. Ora, non si può negare come il punto centrale — e, nello stesso tempo, nevralgico — del rinnovato sistema di tutela della libertà personale, costruito dal riformatore del 1988, sia costituito dall’istituto del riesame ex art. 309. Nonostante le matrici genetiche del tribunale della libertà siano ormai risalenti nel tempo ed evidenzino un lungo percorso evolutivo, contrassegnato da dibattiti dottrinali mai sopiti, da riforme anticipatorie, dall’esigenza di attuare i principi dettati dalla Costituzione e dalle Carte internazionali sui diritti dell’uomo, è indubbio che il rimedio del riesame, come congegnato dal codice attualmente vigente, rappresenti, rispetto alle passate esperienze, un’autentica svolta nell’orizzonte del rafforzamento e della traduzione in termini processuali delle garanzie a tutela della persona ristretta ante iudicium delle sue libertà fondamentali. Fin dal suo varo, il rinnovato rimedio del riesame ha presentato una natura ibrida. Esso è indiscutibilimente un mezzo di impugnazione e, sul punto, la collocazione topografica, che gli ha riservato il nuovo codice, è già di per sé in grado di eliminare i dubbi esegetici che avevano tanto animato il dibattito dottrinale pre-riforma. Tuttavia, è altrettanto indiscutibile che la disciplina, riservatagli dal legislatore, presenti rilevanti profili di atipicità — per quanto concerne la brevità dei termini, la semplificazione del procedimento, la non necessaria formulazione dei motivi, la deroga al principio devolutivo, la perdita di efficacia, etc. — che ne segnano la distanza rispetto ai distinti rimedi dell’appello de libertate e del ricorso per cassazione. Da altro punto di vista, esso rappresenta una fase eventuale del procedimento applicativo della misura, in quanto è destinato a consentire a posteriori, ma entro termini stringenti, quel contraddittorio che, di regola, non precede l’iniziale decisione del giudice. Sotto questo profilo, non è vana la considerazione secondo cui la dinamica del procedimento incidentale de libertate moltiplica i rischi di incorrere in errori: da un lato, la valutazione degli elementi probatori — spesso frutto della sola attività investigativa del magistrato del pubblico ministero — prescinde da un confronto dialettico tra le parti sulla loro effettiva consistenza ed attendibilità; dall’altro lato, tale valutazione prelude all’adozione di provvedimenti immediatamente esecutivi, con la conseguenza di poter soltanto correggere e riparare — e non già prevenire — l’errore eventualmente commesso. Apertis verbis, a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione, l’errore contenuto nel provvedimento impositivo della misura, stante la sua — almeno di regola — immediata esecutività, è da subito idoneo a riverberare i suoi effetti pregiudizievoli nella sfera dell’interessato, cosicché l’esigenza di correzione si presenta, in tutta la sua drammaticità, fin dal primo momento. Ed è in vista di un simile obiettivo che rinviene la sua reale giustificazione l’attuale fisionomia dell’istituto del riesame, con particolare riferimento alla rapidità dello snodarsi dell’accertamento e dell’ampiezza dei poteri cognitivi del tribunale della libertà. Se la trama normativa, intessuta dal nuovo codice, è stata il frutto, come detto, di una riorganizzazione in chiave sistematica ed organica dell’insieme dei rimedi posti a garanzia della libertà personale, con al centro l’istituto del riesame, è anche vero, però, che il complessivo disegno predisposto dal legislatore del 1988, in apparenza chiaro e lineare, si è rivelato, allorché si è passati alla sua messa in opera, di non semplice decifrazione e ciò, oltre a rendere necessari interventi normativi in funzione correttiva, ha aperto le porte all’attività concretizzatrice della giurisprudenza, la quale non ha avuto gioco facile nel riempire le tessere in bianco di un mosaico che, guardato da vicino, si è presentato lacunoso. I contrasti interpretativi che si sono via via manifestati hanno imposto, in innumerevoli occasioni, il ricorso alle Sezioni unite, per sciogliere i dubbi, per chiarire le incertezze e per esplicitare quell’apparato dogmatico e concettuale racchiuso nelle rapide e scarne espressioni normative. Così, sono state le Sezioni unite, attraverso un percorso tutt’altro che lineare, caratterizzato da soluzioni maturate progressivamente, da molteplici svolte e ripensamenti, scanditi anche da significativi interventi del giudice delle leggi, a ricostruire, dal punto di vista concettuale e pratico-operativo, le relazioni che dinamicamente intercorrono tra i rimedi del riesame, della revoca e della riparazione per l’ingiusta detenzione, pervenendo al termine del cammino a delineare i caratteri di un istituto che rappresenta il massimo emblema di giurisprudenza creativa, ovvero il giudicato cautelare. Sono state ancora le Sezioni unite a fornire, attraverso scelte ermeneute non avulse da preventive prese di posizione di carattere ideologico, i necessari chiarimenti in ordine all’individuazione dei provvedimenti impugnabili con il riesame, alla delimitazione dell’interesse ad impugnare, alle modalità di luogo e di tempo di proposizione della richiesta, al meccanismo di trasmissione degli atti, allo svolgimento dell’udienza camerale, all’ambito cognitivo del tribunale del riesame ed al fenomeno della perenzione della misura. E non c’è dubbio che, se in alcuni casi la soluzione ermeneutica che ha finito per prevalere abbia rappresentato la valorizzazione di istanze garantistiche non correttamente o non chiaramente delineate dall’assetto normativo, in altri casi sono prevalse esigenze di ordine pratico-operativo, a discapito della portata garantistica del meccanismo procedurale congegnato dal legislatore. Fatto sta che il riesame cautelare, così come vive oggi nella prassi, è il risultato di una complessa vicenda giurisprudenziale, portata avanti dalle Sezioni unite, che hanno proceduto ad una sostanziale rilettura dello scarno dettato normativo dell’art. 309 c.p.p. Chiunque tentasse un approccio all’istituto in esame, prescindendo dal diritto vivente e dai principi enunciati dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, finirebbe per percepire una realtà normativa parziale e fallace, non corrispondente a quella che è attualmente vigente. Con il presente contributo, quindi, s’intende fornire una lettura, in chiave critica, delle regulae iuris enunciate dalle Sezioni unite, che hanno finito per integrare l’esile corpo dell’art. 309 c.p.p. Questo è l’indispensabile punto di partenza di una ricerca di più ampio respiro, che voglia ricostruire la complessiva fisionomia assunta dall’istituto del riesame ad ormai quasi vent’anni dalla riforma codicistica. L’ermeneutica moderna ha ben chiarito che qualsiasi elaborazione dogmatica non può che essere commisurata alla trama normativa di riferimento. E, in materia di riesame, la trama di riferimento non può non comprendere i dicta delle Sezioni unite.
2007
Settore IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Italian
Rilevanza nazionale
Monografia
Troisi, P. (2007). Le procedure de libertate nei percorsi interpretativi delle Sezioni unite della Cassazione. Fisciano : Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno.
Monografia
Troisi, P
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