Il contributo si occupa dell’istituto del fermo per l’identificazione, introdotto dal d.l. n. 144 del 2005, convertito in l. n. 155 del 2005. Trattasi di una misura che si sostanzia nell’accompagnamento coatto negli uffici di polizia giudiziaria, cui si ricorre per la identificazione di soggetti che la polizia giudiziaria non ha potuto identificare nella immediatezza e sul luogo del fatto. Il dettato normativo consente di qualificarlo come vero e proprio «fermo d’indiziato di reato», consentito, eccezionalmente, alla polizia giudiziaria, nei momenti anteriori all’intervento del magistrato del pubblico ministero, in ragione della già accennata eventualità che un fermo possa essere effettuato «anche in relazione all’impossibilità d’identificare l’indiziato». I presupposti sono gli stessi: esistenza di indizi di commissione di un reato (ciascuno dei comportamenti indicati integra ben precise fattispecie di reato) e pericolo di fuga. Le differenze si apprezzano sul piano quantitativo, perché, mentre, in via di principio, occorrono «gravi» indizi di colpevolezza, il fermo per l’identificazione richiede solo «sufficienti» indizi di colpevolezza. Sia l’una che l’altra figura di fermo presuppongono, comunque, il pericolo di fuga, che può essere scongiurato solo mediante la provvisoria limitazione della libertà personale.

Ferraioli, M. (2006). Il fermo di polizia giudiziaria per l’identificazione personale. In Le nuove norme di contrasto al terrorismo. MILANO -- ITA : Giuffrè.

Il fermo di polizia giudiziaria per l’identificazione personale

FERRAIOLI, MARZIA
2006-01-01

Abstract

Il contributo si occupa dell’istituto del fermo per l’identificazione, introdotto dal d.l. n. 144 del 2005, convertito in l. n. 155 del 2005. Trattasi di una misura che si sostanzia nell’accompagnamento coatto negli uffici di polizia giudiziaria, cui si ricorre per la identificazione di soggetti che la polizia giudiziaria non ha potuto identificare nella immediatezza e sul luogo del fatto. Il dettato normativo consente di qualificarlo come vero e proprio «fermo d’indiziato di reato», consentito, eccezionalmente, alla polizia giudiziaria, nei momenti anteriori all’intervento del magistrato del pubblico ministero, in ragione della già accennata eventualità che un fermo possa essere effettuato «anche in relazione all’impossibilità d’identificare l’indiziato». I presupposti sono gli stessi: esistenza di indizi di commissione di un reato (ciascuno dei comportamenti indicati integra ben precise fattispecie di reato) e pericolo di fuga. Le differenze si apprezzano sul piano quantitativo, perché, mentre, in via di principio, occorrono «gravi» indizi di colpevolezza, il fermo per l’identificazione richiede solo «sufficienti» indizi di colpevolezza. Sia l’una che l’altra figura di fermo presuppongono, comunque, il pericolo di fuga, che può essere scongiurato solo mediante la provvisoria limitazione della libertà personale.
2006
Settore IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
Ferraioli, M. (2006). Il fermo di polizia giudiziaria per l’identificazione personale. In Le nuove norme di contrasto al terrorismo. MILANO -- ITA : Giuffrè.
Ferraioli, M
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