Nel sistema processuale penale il sequestro conservativo presenta una natura complessa, in quanto è nello stesso tempo misura tipicamente cautelare e fonte costitutiva di privilegio. La seconda funzione è espressamente descritta dal quarto comma dell’art. 316 c.p.p., secondo cui per effetto del sequestro i crediti per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, nonché delle obbligazioni civili derivanti dal reato, si considerano privilegiati, rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore ed ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. L’attribuzione di una causa legittima di prelazione si risolve, in realtà, in un rafforzamento della funzione cautelare adempiuta dal sequestro, la quale emerge chiaramente dal complesso della disciplina dettata dal legislatore. Ne consegue che la pignorabilità del bene costituisce requisito imprescindibile del sequestro conservativo, in quanto, pur attenendo all’oggetto della misura, risulta intimamente collegato alla sua funzione cautelare; qualora, infatti, si disponesse il sequestro su un bene impignorabile, verrebbe meno la sua strumentalità rispetto all’azione esecutiva, non potendosi convertire in pignoramento allorché l’eventuale sentenza di condanna diventi esecutiva. Adottando questa prospettiva, appare agevole considerarr illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia.
Troisi, P. (2006). Brevi riflessioni in tema di sequestro conservativo penale, azione revocatoria e fondo patrimoniale. LE CORTI SALERNITANE(1), 195-204.
Brevi riflessioni in tema di sequestro conservativo penale, azione revocatoria e fondo patrimoniale
TROISI, PAOLO
2006-01-01
Abstract
Nel sistema processuale penale il sequestro conservativo presenta una natura complessa, in quanto è nello stesso tempo misura tipicamente cautelare e fonte costitutiva di privilegio. La seconda funzione è espressamente descritta dal quarto comma dell’art. 316 c.p.p., secondo cui per effetto del sequestro i crediti per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, nonché delle obbligazioni civili derivanti dal reato, si considerano privilegiati, rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore ed ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. L’attribuzione di una causa legittima di prelazione si risolve, in realtà, in un rafforzamento della funzione cautelare adempiuta dal sequestro, la quale emerge chiaramente dal complesso della disciplina dettata dal legislatore. Ne consegue che la pignorabilità del bene costituisce requisito imprescindibile del sequestro conservativo, in quanto, pur attenendo all’oggetto della misura, risulta intimamente collegato alla sua funzione cautelare; qualora, infatti, si disponesse il sequestro su un bene impignorabile, verrebbe meno la sua strumentalità rispetto all’azione esecutiva, non potendosi convertire in pignoramento allorché l’eventuale sentenza di condanna diventi esecutiva. Adottando questa prospettiva, appare agevole considerarr illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.