Nell’individuare i confini tra riesame e appello de libertate la giurisprudenza prevalente ricorre alla distinzione tra provvedimenti genetici della misura e provvedimenti che ne ripristinano l’efficacia. La distinzione, tuttavia, non sempre viene “applicata” in maniera corretta e non sempre conduce a risultati coerenti con il sistema. Essa, inoltre, omette di considerare, da un lato, il valore di garanzia insito in tutte le prescrizioni che prevedono cause estintive delle misure cautelari, dall’altro, la maggiore portata garantistica che caratterizza il rimedio del riesame rispetto all’appello. In realtà, il criterio distintivo fondato sulla dicotomia tra provvedimenti genetici e di ripristino della misura è il risultato di una pura “creazione” giurisprudenziale, che non trova supporto né nella ratio né nella lettera dell’art. 309 c.p.p., che contempla come unica eccezione quella relativa alle ordinanze che dispongono misure coercitive emesse dal tribunale della libertà su appello del magistrato del pubblico ministero. E allora, la soluzione più conforme al sistema è forse proprio quella di ritenere esperibile il riesame avverso tutti i provvedimenti che applicano misure coercitive, in quanto, anche allorché costituiscano reiterazione di ordinanze per qualsiasi ragione caducate, devono sempre fondarsi sull’accertamento dell’esistenza in concreto delle esigenze cautelari, nonostante in alcuni casi (si pensi agli artt. 300, comma 5, e 307 c.p.p.) non vengano in rilievo, o meglio non possano essere messi in discussione, i gravi indizi di colpevolezza.
Troisi, P. (2004). L’ordinanza cautelare contestuale alla sentenza di condanna è soggetta a riesame se altra precedente ordinanza è stata revocata. LE CORTI SALERNITANE(3), 736-750.
L’ordinanza cautelare contestuale alla sentenza di condanna è soggetta a riesame se altra precedente ordinanza è stata revocata
TROISI, PAOLO
2004-01-01
Abstract
Nell’individuare i confini tra riesame e appello de libertate la giurisprudenza prevalente ricorre alla distinzione tra provvedimenti genetici della misura e provvedimenti che ne ripristinano l’efficacia. La distinzione, tuttavia, non sempre viene “applicata” in maniera corretta e non sempre conduce a risultati coerenti con il sistema. Essa, inoltre, omette di considerare, da un lato, il valore di garanzia insito in tutte le prescrizioni che prevedono cause estintive delle misure cautelari, dall’altro, la maggiore portata garantistica che caratterizza il rimedio del riesame rispetto all’appello. In realtà, il criterio distintivo fondato sulla dicotomia tra provvedimenti genetici e di ripristino della misura è il risultato di una pura “creazione” giurisprudenziale, che non trova supporto né nella ratio né nella lettera dell’art. 309 c.p.p., che contempla come unica eccezione quella relativa alle ordinanze che dispongono misure coercitive emesse dal tribunale della libertà su appello del magistrato del pubblico ministero. E allora, la soluzione più conforme al sistema è forse proprio quella di ritenere esperibile il riesame avverso tutti i provvedimenti che applicano misure coercitive, in quanto, anche allorché costituiscano reiterazione di ordinanze per qualsiasi ragione caducate, devono sempre fondarsi sull’accertamento dell’esistenza in concreto delle esigenze cautelari, nonostante in alcuni casi (si pensi agli artt. 300, comma 5, e 307 c.p.p.) non vengano in rilievo, o meglio non possano essere messi in discussione, i gravi indizi di colpevolezza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.