Dopo una breve disamina della fattispecie di cui all'art. 2050 c.c., con particolare riguardo alla nozione di attività pericolosa, l'analisi si sofferma sulla rilevanza da riconoscere all'accettazione del rischio da parte del danneggiato, distinguendosi il caso in cui questi si accosti all'attività pericolosa indipendentemente da qualsiasi rapporto con l'esercente da quello in cui lo svolgimento di detta attività integri l'esecuzione di una specifica pattuizione ovvero l'adempimento di un'obbligazione.In tale ultima ipotesi, si pone il problema della configurabilità di un diverso titolo (contrattuale) di responsabilità e, conseguentemente, di come tale responsabilità si atteggi in caso di prestazioni amichevoli e di cortesia.
Muccioli, N. (2006). L'attività pericolosa: un'autonoma fonte di responsabilità tra contratto e responsabilità oggettiva. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, 22(3), 321-330.
L'attività pericolosa: un'autonoma fonte di responsabilità tra contratto e responsabilità oggettiva
MUCCIOLI, NICOLETTA
2006-01-01
Abstract
Dopo una breve disamina della fattispecie di cui all'art. 2050 c.c., con particolare riguardo alla nozione di attività pericolosa, l'analisi si sofferma sulla rilevanza da riconoscere all'accettazione del rischio da parte del danneggiato, distinguendosi il caso in cui questi si accosti all'attività pericolosa indipendentemente da qualsiasi rapporto con l'esercente da quello in cui lo svolgimento di detta attività integri l'esecuzione di una specifica pattuizione ovvero l'adempimento di un'obbligazione.In tale ultima ipotesi, si pone il problema della configurabilità di un diverso titolo (contrattuale) di responsabilità e, conseguentemente, di come tale responsabilità si atteggi in caso di prestazioni amichevoli e di cortesia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.