Commentando la sentenza (di merito) per cui, nell’ambito di un’associazione non riconosciuta,la decisione del Collegio Probivirale di esclusione del socio non è qualificabile in termini di lodo arbitrale,bensì quale atto perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva,si osserva come, alla luce degli indirizzi dottrinali e dei precendenti in materia,al di là dell’affermazione di una massima astratta, valevole per tutte le ipotesi, sia opportuno vagliare caso per caso se i previsti meccanismi di composizione e operatività del collegio assicurino le caratteristiche di neutralità e imparzialità che la deontologia arbitrale impone,dovendosi altrimenti propendere per la qualificazione della decisione probivirale quale mera manifestazione di volontà imputabile all’ente, e non come atto di giudizio. Una tale conclusione appare più rispettosa delle determinazioni e dell’autonomia dell’ente, e consente,nel contempo, attraverso il vaglio del carattere imparziale e dell’indipendenza del collegio, che le ragioni di conflitto e di dissenso del singolo all’interno del gruppo trovino adeguata considerazione e tutela.
Muccioli, N. (2007). L'esclusione dell'associato tra autotutela e intervento del giudice. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, 23(5), 517-523.
L'esclusione dell'associato tra autotutela e intervento del giudice
MUCCIOLI, NICOLETTA
2007-01-01
Abstract
Commentando la sentenza (di merito) per cui, nell’ambito di un’associazione non riconosciuta,la decisione del Collegio Probivirale di esclusione del socio non è qualificabile in termini di lodo arbitrale,bensì quale atto perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva,si osserva come, alla luce degli indirizzi dottrinali e dei precendenti in materia,al di là dell’affermazione di una massima astratta, valevole per tutte le ipotesi, sia opportuno vagliare caso per caso se i previsti meccanismi di composizione e operatività del collegio assicurino le caratteristiche di neutralità e imparzialità che la deontologia arbitrale impone,dovendosi altrimenti propendere per la qualificazione della decisione probivirale quale mera manifestazione di volontà imputabile all’ente, e non come atto di giudizio. Una tale conclusione appare più rispettosa delle determinazioni e dell’autonomia dell’ente, e consente,nel contempo, attraverso il vaglio del carattere imparziale e dell’indipendenza del collegio, che le ragioni di conflitto e di dissenso del singolo all’interno del gruppo trovino adeguata considerazione e tutela.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.