Le Sezioni Unite, traendo spunto dalla fase cautelare di un procedimento vertente in materia di protezione internazionale, concludono nel senso dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. anche se proposto dal giudice investito del potere cautelare. Attraverso una motivazione essenzialmente basata sul concetto di “giudice di merito” e di compatibilità tra l'urgenza tipica della giurisdizione cautelare e la sospensione del giudizio a quo per il tempo necessario alla pronuncia della soluzione della questione di diritto, la Suprema Corte riconosce sempre al giudice della cautela l'iniziativa tesa a provocare la c.d. nomofilachia preventiva.
Conte, L. (2024). Le Sezioni Unite sull'ammissibilità del nuovo rinvio pregiudiziale nei procedimenti cautelari. GIUSTIZIA CIVILE.COM(6).
Le Sezioni Unite sull'ammissibilità del nuovo rinvio pregiudiziale nei procedimenti cautelari
Conte, L
2024-06-10
Abstract
Le Sezioni Unite, traendo spunto dalla fase cautelare di un procedimento vertente in materia di protezione internazionale, concludono nel senso dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. anche se proposto dal giudice investito del potere cautelare. Attraverso una motivazione essenzialmente basata sul concetto di “giudice di merito” e di compatibilità tra l'urgenza tipica della giurisdizione cautelare e la sospensione del giudizio a quo per il tempo necessario alla pronuncia della soluzione della questione di diritto, la Suprema Corte riconosce sempre al giudice della cautela l'iniziativa tesa a provocare la c.d. nomofilachia preventiva.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
le-sezioni-unite-sull-ammissibilit-del-nuovo-rinvio-pregiudiziale-nei-procedimenti-cautelari.pdf
solo utenti autorizzati
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Copyright dell'editore
Dimensione
180.21 kB
Formato
Adobe PDF
|
180.21 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


