Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, secondo comma, c.p.c.
Conte, L. (2022). Qualifica, forma e termini per l'ammissibilità della domanda “trasversale” proposta da un convenuto contro l'altro. GIUSTIZIA CIVILE.COM(6).
Qualifica, forma e termini per l'ammissibilità della domanda “trasversale” proposta da un convenuto contro l'altro
Conte, L
2022-06-14
Abstract
Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, secondo comma, c.p.c.File in questo prodotto:
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