Tra le varie materie di competenza dell’Unione europea, i settori dell’immigrazione e dell’asilo attribuiscono alle convenzioni internazionali che vincolano tutti gli Stati membri un ruolo centrale nella elaborazione e nella interpretazione del diritto derivato. È appena il caso di ricordare l’art. 78, par. 1, TFUE, per il quale, analogamente a quanto affermava l’art. 63, primo comma, n. 1, TCE, la politica comune sviluppata dall’Unione sull’asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea «(…) volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento», deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, al corrispondente Protocollo addizionale di New York del 31 gennaio 1967 e agli «(…) altri trattati pertinenti» . Un riferimento alla Convenzione di Ginevra e al Protocollo di New York del 1967, sia pure a proposito del solo diritto di asilo, si rinviene altresì nell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea . Piuttosto nutrita è la giurisprudenza della Corte di giustizia che intravede nella Convenzione di Ginevra (integrata dal Protocollo di New York) «(…) la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati (…)», per cui le disposizioni di diritto derivato relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e al contenuto del medesimo «(…) sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni» . Vengono così confermati gli intendimenti desumibili dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999: l’obiettivo di una Unione «(…) aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della Convenzione di Ginevra (…) e di altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell’uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà»; e l’interesse, per l’Unione e per gli Stati membri, di «(…) lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement» . Resta inteso, peraltro, che la Convenzione e il Protocollo possono essere direttamente utilizzati quale criterio di compatibilità della legislazione nazionale solo se una disposizione di diritto derivato ne riprenda specifiche clausole, in quanto, ha rilevato la Corte, non avendo l’Unione europea assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo di applicazione dell’una e dell’altro, né la Convenzione, né il Protocollo sono annoverabili tra le fonti di diritto dell’Unione . In merito agli «(…) altri trattati pertinenti» accennati nell’art. 78, par. 1, TFUE, tutt’altro che infrequenti sono le pronunce che richiamano sia la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), sia il sistema normativo di questa, composto dai Protocolli allegati e dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU). Alla CEDU, d’altro canto, malgrado non sia ancora formalmente integrata nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte di giustizia è solita rifarsi (nel rispetto dell’autonomia del diritto dell’Unione) quando deve interpretare i contenuti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea formulati in maniera corrispondente ai diritti e alle libertà da quella garantiti; da essa trae altresì ispirazione quando deve ricostruire la sostanza dei diritti fondamentali risultanti anche dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e qualificabili come princìpi generali, per definire la portata della relativa tutela . Meno numerosi, ma non inconsueti, sono i casi nei quali le norme di diritto derivato sono lette e applicate, a garanzia dei migranti cittadini di Stati terzi, sotto la lente degli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri per il tramite di accordi multilaterali diversi dalla CEDU (valutati dalla Corte da soli, insieme alla Convenzione di Ginevra o alla CEDU stessa), spesso citati, con espressione generica o puntuale, nei “considerando” dei singoli provvedimenti

Simone, P. (2026). L’interpretazione conforme alle convenzioni internazionali del diritto derivato dell’Unione europea in tema di qualifiche riferite all’immigrazione e all’asilo. In Liber Amicorum Luigi Daniele. La pacificazione del continente europeo attraverso il diritto: dal mercato unico ai valori comuni (pp. 668-689). Torino : Giappichelli.

L’interpretazione conforme alle convenzioni internazionali del diritto derivato dell’Unione europea in tema di qualifiche riferite all’immigrazione e all’asilo

Simone, P
2026-01-01

Abstract

Tra le varie materie di competenza dell’Unione europea, i settori dell’immigrazione e dell’asilo attribuiscono alle convenzioni internazionali che vincolano tutti gli Stati membri un ruolo centrale nella elaborazione e nella interpretazione del diritto derivato. È appena il caso di ricordare l’art. 78, par. 1, TFUE, per il quale, analogamente a quanto affermava l’art. 63, primo comma, n. 1, TCE, la politica comune sviluppata dall’Unione sull’asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea «(…) volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento», deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, al corrispondente Protocollo addizionale di New York del 31 gennaio 1967 e agli «(…) altri trattati pertinenti» . Un riferimento alla Convenzione di Ginevra e al Protocollo di New York del 1967, sia pure a proposito del solo diritto di asilo, si rinviene altresì nell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea . Piuttosto nutrita è la giurisprudenza della Corte di giustizia che intravede nella Convenzione di Ginevra (integrata dal Protocollo di New York) «(…) la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati (…)», per cui le disposizioni di diritto derivato relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e al contenuto del medesimo «(…) sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni» . Vengono così confermati gli intendimenti desumibili dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999: l’obiettivo di una Unione «(…) aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della Convenzione di Ginevra (…) e di altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell’uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà»; e l’interesse, per l’Unione e per gli Stati membri, di «(…) lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement» . Resta inteso, peraltro, che la Convenzione e il Protocollo possono essere direttamente utilizzati quale criterio di compatibilità della legislazione nazionale solo se una disposizione di diritto derivato ne riprenda specifiche clausole, in quanto, ha rilevato la Corte, non avendo l’Unione europea assunto le competenze precedentemente esercitate dagli Stati membri nel campo di applicazione dell’una e dell’altro, né la Convenzione, né il Protocollo sono annoverabili tra le fonti di diritto dell’Unione . In merito agli «(…) altri trattati pertinenti» accennati nell’art. 78, par. 1, TFUE, tutt’altro che infrequenti sono le pronunce che richiamano sia la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), sia il sistema normativo di questa, composto dai Protocolli allegati e dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU). Alla CEDU, d’altro canto, malgrado non sia ancora formalmente integrata nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte di giustizia è solita rifarsi (nel rispetto dell’autonomia del diritto dell’Unione) quando deve interpretare i contenuti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea formulati in maniera corrispondente ai diritti e alle libertà da quella garantiti; da essa trae altresì ispirazione quando deve ricostruire la sostanza dei diritti fondamentali risultanti anche dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e qualificabili come princìpi generali, per definire la portata della relativa tutela . Meno numerosi, ma non inconsueti, sono i casi nei quali le norme di diritto derivato sono lette e applicate, a garanzia dei migranti cittadini di Stati terzi, sotto la lente degli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri per il tramite di accordi multilaterali diversi dalla CEDU (valutati dalla Corte da soli, insieme alla Convenzione di Ginevra o alla CEDU stessa), spesso citati, con espressione generica o puntuale, nei “considerando” dei singoli provvedimenti
2026
Settore IUS/14
Settore GIUR-10/A - Diritto dell'unione europea
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
Diritto dell'Unione europea; immigrazione e asilo; art. 78, par. 1, TFUE; direttiva 2011/95/UE; qualifiche
Simone, P. (2026). L’interpretazione conforme alle convenzioni internazionali del diritto derivato dell’Unione europea in tema di qualifiche riferite all’immigrazione e all’asilo. In Liber Amicorum Luigi Daniele. La pacificazione del continente europeo attraverso il diritto: dal mercato unico ai valori comuni (pp. 668-689). Torino : Giappichelli.
Simone, P
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