La legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante il titolo «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», oltre a prevedere l’inserimento nel codice penale della fattispecie di femminicidio, ha introdotto una nuova circostanza aggravante speciale, modellata sugli stessi elementi costituitivi dell’art. 577-bis c.p., in relazione ad una serie di reati che sono stati considerati i “delitti più tipici del codice rosso".
Roiati, A. (2026). Proliferazione dell’aggravante “di genere” strutturata sui requisiti relativi alla condotta di femminicidio (585, 593-ter, 609-ter, 612-bis, 612-ter) e modifica in tema di attribuzione al tribunale monocratico (art. 33-ter comma 1 bis c.p.p.). PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA, Numero straordinario 2026, 18-24.
Proliferazione dell’aggravante “di genere” strutturata sui requisiti relativi alla condotta di femminicidio (585, 593-ter, 609-ter, 612-bis, 612-ter) e modifica in tema di attribuzione al tribunale monocratico (art. 33-ter comma 1 bis c.p.p.)
Roiati, A
2026-01-01
Abstract
La legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante il titolo «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», oltre a prevedere l’inserimento nel codice penale della fattispecie di femminicidio, ha introdotto una nuova circostanza aggravante speciale, modellata sugli stessi elementi costituitivi dell’art. 577-bis c.p., in relazione ad una serie di reati che sono stati considerati i “delitti più tipici del codice rosso".| File | Dimensione | Formato | |
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