La Corte e.d.u. si esprime sul ricorso presentato da un cittadino al quale viene inflitta una condanna amministrativa per aver omesso di notificare, alle autorità del suo Paese, la Russia, l’intenzione di tenere una manifestazione, in solitaria, dai tratti singolari. Denuncia l’impiego della tecnica del riconoscimento facciale, da parte della polizia, nel corso dell’inchiesta. L’organo di Strasburgo evidenzia che la registrazione sistematica e permanente dei dati personali di un individuo può costituire un’ingerenza nella vita privata, soprattutto se ad essere ripresa è la sua immagine che costituisce, appunto, uno degli attributi principali della sua personalità. Le interferenze possono essere giustificate solo se conformi alla legge e se perseguono scopi leciti: il rispetto di tali condizioni è tanto più doveroso quando si tratta di salvaguardare profili sensibili destinati al trattamento automatizzato; nell’ambito di quest’ultimo, occorre disporre norme chiare e di dettaglio che disciplinino la portata e l’applicazione delle misure, nonché alcune garanzie minime riguardanti la durata, la conservazione, l’utilizzo e l’accesso ai dati da parte di terzi, le modalità di distruzione così come i meccanismi per preservare la loro integrità e riservatezza. Il che, impedisce abusi ed arbitrarietà. Ma, nell’ordinamento giuridico russo, segnalano i Giudici, per un verso, non vi sono confini effettivi, sostanziali e procedurali circa l’impiego di tecnologie di riconoscimento facciale e, per l’altro, l’uso di esse, nei confronti del ricorrente, perseguito soltanto per un “mero” illecito amministrativo, non può essere considerato “necessario” in una società democratica (riscontrandosi, di conseguenza, una violazione dell’art. 8 Cedu). La sentenza, precorritrice del recente accordo UE in tema di AI e di riconoscimento facciale, nonché di una recente pronuncia della Corte di giustizia UE, stimola una più ampia riflessione sul ruolo che simile metodica può rivestire nel processo penale; è di larga gittata, ergendosi a “pilota” in riferimento alla eventuale legiferazione dei singoli Stati contraenti in materia, oltre che a limite quanto alla spendita delle risultanze dell’indagine in fase accertativa: ove compiute in assenza delle suesposte tutele.
Bruno, O. (2024). La condanna per manifestazione pacifica (non preavvisata e) con riconoscimento facciale viola i diritti fondamentali. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA, 2(2), 413-455.
La condanna per manifestazione pacifica (non preavvisata e) con riconoscimento facciale viola i diritti fondamentali
Bruno, O
2024-01-01
Abstract
La Corte e.d.u. si esprime sul ricorso presentato da un cittadino al quale viene inflitta una condanna amministrativa per aver omesso di notificare, alle autorità del suo Paese, la Russia, l’intenzione di tenere una manifestazione, in solitaria, dai tratti singolari. Denuncia l’impiego della tecnica del riconoscimento facciale, da parte della polizia, nel corso dell’inchiesta. L’organo di Strasburgo evidenzia che la registrazione sistematica e permanente dei dati personali di un individuo può costituire un’ingerenza nella vita privata, soprattutto se ad essere ripresa è la sua immagine che costituisce, appunto, uno degli attributi principali della sua personalità. Le interferenze possono essere giustificate solo se conformi alla legge e se perseguono scopi leciti: il rispetto di tali condizioni è tanto più doveroso quando si tratta di salvaguardare profili sensibili destinati al trattamento automatizzato; nell’ambito di quest’ultimo, occorre disporre norme chiare e di dettaglio che disciplinino la portata e l’applicazione delle misure, nonché alcune garanzie minime riguardanti la durata, la conservazione, l’utilizzo e l’accesso ai dati da parte di terzi, le modalità di distruzione così come i meccanismi per preservare la loro integrità e riservatezza. Il che, impedisce abusi ed arbitrarietà. Ma, nell’ordinamento giuridico russo, segnalano i Giudici, per un verso, non vi sono confini effettivi, sostanziali e procedurali circa l’impiego di tecnologie di riconoscimento facciale e, per l’altro, l’uso di esse, nei confronti del ricorrente, perseguito soltanto per un “mero” illecito amministrativo, non può essere considerato “necessario” in una società democratica (riscontrandosi, di conseguenza, una violazione dell’art. 8 Cedu). La sentenza, precorritrice del recente accordo UE in tema di AI e di riconoscimento facciale, nonché di una recente pronuncia della Corte di giustizia UE, stimola una più ampia riflessione sul ruolo che simile metodica può rivestire nel processo penale; è di larga gittata, ergendosi a “pilota” in riferimento alla eventuale legiferazione dei singoli Stati contraenti in materia, oltre che a limite quanto alla spendita delle risultanze dell’indagine in fase accertativa: ove compiute in assenza delle suesposte tutele.| File | Dimensione | Formato | |
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