La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, ha accolto le eccezioni di incostituzionalità dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sollevate dal giudice rimettente in riferimento agli artt. 3, comma 1, 13, comma 1, e 27, comma 3, Cost. Nello specifico la Consulta ha ritenuto che la presunzione di persistente pericolosità introdotta con detta disposi-zione sia da ritenere, non solo intrinsecamente irragionevole, ma anche foriera di un’inaccettabile disparità di trat-tamento rispetto alla parallela disciplina applicabile alle misure di sicurezza, soprattutto in considerazione del di-sposto di cui all’art. 679, comma 1, c.p.p. Anche rispetto alle misure di prevenzione la Corte costituzionale ha così imposto una verifica della pericolosità del destinatario della misura, sia nel momento dell’adozione del provvedimento, sia nel momento della sua effettiva esecuzione, e ciò in particolare nella specifica ipotesi in cui, tra le due fasi, si sia verificato un apprezzabile scarto temporale per effetto di una sospensione dovuta alla detenzione per espiazione di pena.
Roiati, A. (2025). Il progressivo superamento delle presunzioni di pericolosità sociale nel percorso di armonizzazione tra misure di prevenzione e principi costituzionali. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA(3), 548-555.
Il progressivo superamento delle presunzioni di pericolosità sociale nel percorso di armonizzazione tra misure di prevenzione e principi costituzionali
Roiati, A
2025-01-01
Abstract
La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, ha accolto le eccezioni di incostituzionalità dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sollevate dal giudice rimettente in riferimento agli artt. 3, comma 1, 13, comma 1, e 27, comma 3, Cost. Nello specifico la Consulta ha ritenuto che la presunzione di persistente pericolosità introdotta con detta disposi-zione sia da ritenere, non solo intrinsecamente irragionevole, ma anche foriera di un’inaccettabile disparità di trat-tamento rispetto alla parallela disciplina applicabile alle misure di sicurezza, soprattutto in considerazione del di-sposto di cui all’art. 679, comma 1, c.p.p. Anche rispetto alle misure di prevenzione la Corte costituzionale ha così imposto una verifica della pericolosità del destinatario della misura, sia nel momento dell’adozione del provvedimento, sia nel momento della sua effettiva esecuzione, e ciò in particolare nella specifica ipotesi in cui, tra le due fasi, si sia verificato un apprezzabile scarto temporale per effetto di una sospensione dovuta alla detenzione per espiazione di pena.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
16 Roiati [539-555].pdf
non disponibili
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Copyright dell'editore
Dimensione
244.22 kB
Formato
Adobe PDF
|
244.22 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


