L’art. 177 c.p., al comma uno, prevede due cause di revoca della liberazione condizionale: la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, ovvero la trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata. Il comma due dello stesso articolo prevede che, decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero 5 anni dalla data di liberazione condizionale se si tratta di condannato all’ergastolo, senza che sia intervenuto alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con il provvedimento successivo. ll presente lavoro ripercorre i principali orientamenti interpretativi in materia.
Roiati, A. (2025). Commento all'art. 177 c.p.. In A. Scalfati (a cura di), Commentario alla disciplina penitenziaria (pp. 966-969). Pacini Editore.
Commento all'art. 177 c.p.
Roiati, A
2025-01-01
Abstract
L’art. 177 c.p., al comma uno, prevede due cause di revoca della liberazione condizionale: la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, ovvero la trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata. Il comma due dello stesso articolo prevede che, decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero 5 anni dalla data di liberazione condizionale se si tratta di condannato all’ergastolo, senza che sia intervenuto alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con il provvedimento successivo. ll presente lavoro ripercorre i principali orientamenti interpretativi in materia.| File | Dimensione | Formato | |
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