L’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge n. 134/2021, recante “Delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, cosiddetta riforma Cartabia, comporta la possibilità per il giudice ordinario di applicare, già nella fase della cognizione, le nuove “pene sostitutive delle pene detentive brevi”. Nello specifico queste ultime sono state inserite nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), mediante la disposizione di cui all’art. 20-bis c.p., la quale, nel prevedere le singole pene sostitutive della reclusione e dell’arresto, ovvero la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva – «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge» – costituisce una norma di raccordo con la disciplina del Capo III della legge n. 689/981, in larga parte novellata dall’intervento di riforma in esame. Viene dunque in rilievo un ampio intervento di riforma che ha investito il diritto penale sostanziale, ma che è tenuto ora a confrontarsi, per un verso con le norme procedurali che ne garantiscono l’attuazione nel processo, per l’altro con il sistema sanzionatorio nel suo complesso che, divenuto sempre più sovrabbondante e farraginoso, sovrappone una pluralità di strumenti spesso coincidenti nei loro presupposti applicativi
Roiati, A. (2025). Il consenso dell'imputato quale presupposto applicativo delle pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria tra sostanziale e processuale. In S. Preziosi (a cura di), Le pene sostitutive (pp. 59-83). Torino : Giappichelli.
Il consenso dell'imputato quale presupposto applicativo delle pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria tra sostanziale e processuale
Roiati, A
2025-01-01
Abstract
L’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, in attuazione della legge n. 134/2021, recante “Delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, cosiddetta riforma Cartabia, comporta la possibilità per il giudice ordinario di applicare, già nella fase della cognizione, le nuove “pene sostitutive delle pene detentive brevi”. Nello specifico queste ultime sono state inserite nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), mediante la disposizione di cui all’art. 20-bis c.p., la quale, nel prevedere le singole pene sostitutive della reclusione e dell’arresto, ovvero la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva – «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge» – costituisce una norma di raccordo con la disciplina del Capo III della legge n. 689/981, in larga parte novellata dall’intervento di riforma in esame. Viene dunque in rilievo un ampio intervento di riforma che ha investito il diritto penale sostanziale, ma che è tenuto ora a confrontarsi, per un verso con le norme procedurali che ne garantiscono l’attuazione nel processo, per l’altro con il sistema sanzionatorio nel suo complesso che, divenuto sempre più sovrabbondante e farraginoso, sovrappone una pluralità di strumenti spesso coincidenti nei loro presupposti applicativi| File | Dimensione | Formato | |
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