L'articolo approfondisce la disciplina dell'atto di surrogazione di cui all'art. 120-quater, comma 3, t.u.b. Tale atto può definirsi come il negozio in forza del quale un soggetto, debitore di un intermediario bancario o finanziario, dichiara di surrogare a quest’ultimo, parzialmente o totalmente, un altro intermediario bancario o finanziario che gli abbia concesso un finanziamento al fine di pagare il suo debito con il primo finanziatore.
Farace, D. (2012). Portabilità del mutuo e atto di surrogazione. RIVISTA DI DIRITTO CIVILE(6), 615-631.
Portabilità del mutuo e atto di surrogazione
FARACE DARIO
2012-01-01
Abstract
L'articolo approfondisce la disciplina dell'atto di surrogazione di cui all'art. 120-quater, comma 3, t.u.b. Tale atto può definirsi come il negozio in forza del quale un soggetto, debitore di un intermediario bancario o finanziario, dichiara di surrogare a quest’ultimo, parzialmente o totalmente, un altro intermediario bancario o finanziario che gli abbia concesso un finanziamento al fine di pagare il suo debito con il primo finanziatore.File in questo prodotto:
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