La lettera dell’art. 555 cod. proc. civ. parrebbe suggerire all’interprete l’opportunità di ricostruire la trascrizione come condizione per l’esecuzione del pignoramento immobiliare. Perfezionatosi con la notificazione, il pignoramento non può eseguirsi senza la successiva trascrizione, in difetto della quale (come conferma a fortiori il disposto dell’art. 492 cod. proc. civ.) la procedura esecutiva iniziata col pignoramento non potrà proseguire.
Farace, D. (2013). Note sulla trascrizione del pignoramento immobiliare. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA(4), 396-403.
Note sulla trascrizione del pignoramento immobiliare
FARACE DARIO
2013-01-01
Abstract
La lettera dell’art. 555 cod. proc. civ. parrebbe suggerire all’interprete l’opportunità di ricostruire la trascrizione come condizione per l’esecuzione del pignoramento immobiliare. Perfezionatosi con la notificazione, il pignoramento non può eseguirsi senza la successiva trascrizione, in difetto della quale (come conferma a fortiori il disposto dell’art. 492 cod. proc. civ.) la procedura esecutiva iniziata col pignoramento non potrà proseguire.File in questo prodotto:
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