Il fenomeno giuridico comunemente indicato come «diritto di ritenzione» del vettore non può definirsi un diritto soggettivo, una facoltà, o un’eccezione dilatoria, e non è disposto dagli artt. 2756 e 2761, che si limitano invece a dettarne una parte di disciplina. La formula «diritto di ritenzione», con riferimento al vettore, indica la possibilità per quest’ultimo di trattenere presso di sé le cose trasportate e di non consegnarle al destinatario. Più che un diritto, o comunque una situazione giuridica soggettiva autonoma, la c.d. «ritenzione» parrebbe essere legata ad una particolare vicenda dell’obbligo. Il vettore è titolare dell’obbligo di consegnare al destinatario le cose trasportate. Il mancato pagamento dei crediti che al vettore derivano dal contratto di trasporto non estingue l’obbligo di riconsegna, ma attribuisce al vettore la possibilità di non adempierlo e di trattenere presso di sé le cose trasportate. Il destinatario che chiedesse la consegna delle cose trasportate non potrebbe contare che sullo spontaneo adempimento del vettore insoddisfatto, il quale potrebbe legittimamente rifiutarsi. Il rifiuto di consegnare le cose trasportate, che in sé integrerebbe un inadempimento del vettore, diventa qui legittimo perché previsto e autorizzato dalla legge. Il mancato pagamento dei crediti derivanti dal contratto di trasporto parrebbe allora integrare un fatto riduttivo dell’obbligazione di consegnare gravante sul vettore, ossia un fatto giuridico che «riduce» un’obbligazione integra. In particolare, l’obbligo di riconsegna, perfetto ed esigibile, per effetto del mancato pagamento diviene ridotto ed inesigibile. Gli effetti comuni ad ogni causa d’inesigibilità consistono nell’onus exceptionis e nella soluti retentio. L’onus exceptionis impone al debitore di far valere l’inesigibilità in via di eccezione processuale, in difetto della quale il giudice dovrebbe condannare il debitore all’adempimento. Il vettore che non eccepisca l’inadempimento della controparte si espone alla condanna giudiziale alla riconsegna. La soluti retentio comporta l’impossibilità, per il vettore, di richiedere la riconsegna delle cose trasportate e spontaneamente consegnate al destinatario. Il vettore poteva rifiutarsi di riconsegnare; ma, qualora lo abbia fatto, non potrà richiedere al destinatario le cose trasportate, a garanzia dell’adempimento.
Farace, D. (2013). Note sul c.d. diritto di ritenzione e sul privilegio del vettore. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA(7-8), 756-763.
Note sul c.d. diritto di ritenzione e sul privilegio del vettore
FARACE DARIO
2013-01-01
Abstract
Il fenomeno giuridico comunemente indicato come «diritto di ritenzione» del vettore non può definirsi un diritto soggettivo, una facoltà, o un’eccezione dilatoria, e non è disposto dagli artt. 2756 e 2761, che si limitano invece a dettarne una parte di disciplina. La formula «diritto di ritenzione», con riferimento al vettore, indica la possibilità per quest’ultimo di trattenere presso di sé le cose trasportate e di non consegnarle al destinatario. Più che un diritto, o comunque una situazione giuridica soggettiva autonoma, la c.d. «ritenzione» parrebbe essere legata ad una particolare vicenda dell’obbligo. Il vettore è titolare dell’obbligo di consegnare al destinatario le cose trasportate. Il mancato pagamento dei crediti che al vettore derivano dal contratto di trasporto non estingue l’obbligo di riconsegna, ma attribuisce al vettore la possibilità di non adempierlo e di trattenere presso di sé le cose trasportate. Il destinatario che chiedesse la consegna delle cose trasportate non potrebbe contare che sullo spontaneo adempimento del vettore insoddisfatto, il quale potrebbe legittimamente rifiutarsi. Il rifiuto di consegnare le cose trasportate, che in sé integrerebbe un inadempimento del vettore, diventa qui legittimo perché previsto e autorizzato dalla legge. Il mancato pagamento dei crediti derivanti dal contratto di trasporto parrebbe allora integrare un fatto riduttivo dell’obbligazione di consegnare gravante sul vettore, ossia un fatto giuridico che «riduce» un’obbligazione integra. In particolare, l’obbligo di riconsegna, perfetto ed esigibile, per effetto del mancato pagamento diviene ridotto ed inesigibile. Gli effetti comuni ad ogni causa d’inesigibilità consistono nell’onus exceptionis e nella soluti retentio. L’onus exceptionis impone al debitore di far valere l’inesigibilità in via di eccezione processuale, in difetto della quale il giudice dovrebbe condannare il debitore all’adempimento. Il vettore che non eccepisca l’inadempimento della controparte si espone alla condanna giudiziale alla riconsegna. La soluti retentio comporta l’impossibilità, per il vettore, di richiedere la riconsegna delle cose trasportate e spontaneamente consegnate al destinatario. Il vettore poteva rifiutarsi di riconsegnare; ma, qualora lo abbia fatto, non potrà richiedere al destinatario le cose trasportate, a garanzia dell’adempimento.| File | Dimensione | Formato | |
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