Nell’ambito della revisione intermedia della Capital Markets Union la Commissione europea ha varato il “Piano d’azione per le tecnologie finanziarie”, un documento programmatico in cui si rappresenta l’innovazione tecnologica nel settore dei servizi finanziari come direttrice di miglioramento per una maggiore armonizzazione e competitività dei mercati europei. L’iniziativa prende atto delle innumerevoli potenzialità della tecno-finanza e si colloca a valle del decennio in cui ha avuto luogo la quarta rivoluzione industriale che ha determinato l’avvio del processo di digitalizzazione dei mercati finanziari e dei servizi di investimento noto come fintech. Da ancor prima, l’attenzione delle autorità di vigilanza del settore è appuntata su tre aspetti fondamentali: l’ambito di applicazione delle norme sui servizi finanziari digitalizzati, i beni oggetto degli stessi e i soggetti coinvolti. L’azione della tecnologia sulla finanza, infatti, ne ha investito non solo l’elemento oggettivo (i.e. l’innovazione tecnologica come fattore della produzione di beni e servizi di investimento), ma anche e soprattutto la componente soggettiva (i.e. le istituzioni finanziarie, siano esse soggetti abilitati, infrastrutture di mercato o autorità di vigilanza). Tra le innovazioni considerate, le tecnologie di registro distribuito (blockchain e altre DLTs) consistono in combinazioni di soluzioni informative che consentono ad un database digitale decentralizzato, condiviso e dematerializzato di fungere da un lato quale irreversibile e relativamente incorruttibile registro di informazioni e dall’altro da piattaforma sulla quale possono essere registrate, eseguite e finanche negoziate operazioni su beni e/o valori in forma pseudonima. In altre parole, si tratta di registrazioni elettroniche assimilabili a quelle del libro giornale di cui all’articolo 2216 del Codice civile, il cui aggiornamento e conservazione sono però distribuiti tra i soggetti che vi partecipano, per lo più portatori di interessi economici contrastanti, in assenza di gatekeeper e/o sistemi di convalida centralizzati. Il presente elaborato ha ad oggetto la digitalizzazione delle fasi di negoziazione e posttrading di strumenti finanziari da realizzarsi attraverso l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti. Le applicazioni delle DLTs alle infrastrutture dei mercati finanziari, infatti, consentirebbero cicli di compensazione e regolamento più brevi, facilitando la tracciabilità della proprietà dei titoli e una ottimizzazione dei processi di riconciliazione e segnalazione delle posizioni mediante l’aggiornamento automatico dei dati. L’analisi muove dai meccanismi di produzione normativa a livello europeo e nazionale per indagare in primo luogo i profili di applicabilità e di conflitto in relazione alla vigente disciplina in materia di compensazione e regolamento e per individuare, in secondo luogo, i possibili punti di intervento nella legislazione. Al riguardo, si propone una tassonomia dei tipi di tecnologie sviluppate (alcune di esse, tra cui le DLTs, hanno di recente trovato definizione legislativa) finalizzata alla ricostruzione di rischi e potenzialità in un’ottica di efficientamento dei processi che preservi l’integrità dei mercati. L’indagine approfondisce in particolare: (i) le fasi di clearing e settlement di transazioni in strumenti finanziari su blockchain, anche attraverso l’automatizzazione dell’esecuzione dei contratti mediante applicazioni c.d. smart; (ii) la gestione di strumenti finanziari impiegati per la prestazione di garanzie su una rete blockchain e (iii) le ipotesi in cui strumenti negoziati su blockchain siano impiegati in qualità di garanzia in relazione ad altre attività finanziarie. Nella difficoltà di conciliare la disciplina del settore finanziario, il cui funzionamento è demandato, recte riservato, all’azione di soggetti intermediari autorizzati con innovazioni che hanno come presupposto e ad un tempo come obiettivo l’eliminazione dell’intermediario stesso, l’interprete si muove in un quadro normativo di riferimento disomogeneo, a causa della possibilità per i vari Stati europei di adottare interventi prescrittivi particolari, fintantoché perduri l’assenza di una disciplina comune. A poco più di vent’anni dall’emanazione del Testo Unico della Finanza, il regolatore è dunque chiamato all’esegesi di un mercato grigio attivo quanto instabile e di difficile intelligibilità, quanto meno ricorrendo a categorie dogmatiche note. Se nella teoria generale del diritto il rapporto intercorrente fra mercato e norma, il gioco e le sue regole, è stato autorevolmente decifrato attraverso il paradosso di Zenone su Achille e la tartaruga, quali gli strumenti a disposizione del pelìde giurista per colmare il fisiologico divario di percorrenza?
Sciullo, D. (2019). La digitalizzazione delle infrastrutture di negoziazione e post-trading attraverso tecnologie di registro distribuito.
La digitalizzazione delle infrastrutture di negoziazione e post-trading attraverso tecnologie di registro distribuito
SCIULLO, DANIELA
2019-01-01
Abstract
Nell’ambito della revisione intermedia della Capital Markets Union la Commissione europea ha varato il “Piano d’azione per le tecnologie finanziarie”, un documento programmatico in cui si rappresenta l’innovazione tecnologica nel settore dei servizi finanziari come direttrice di miglioramento per una maggiore armonizzazione e competitività dei mercati europei. L’iniziativa prende atto delle innumerevoli potenzialità della tecno-finanza e si colloca a valle del decennio in cui ha avuto luogo la quarta rivoluzione industriale che ha determinato l’avvio del processo di digitalizzazione dei mercati finanziari e dei servizi di investimento noto come fintech. Da ancor prima, l’attenzione delle autorità di vigilanza del settore è appuntata su tre aspetti fondamentali: l’ambito di applicazione delle norme sui servizi finanziari digitalizzati, i beni oggetto degli stessi e i soggetti coinvolti. L’azione della tecnologia sulla finanza, infatti, ne ha investito non solo l’elemento oggettivo (i.e. l’innovazione tecnologica come fattore della produzione di beni e servizi di investimento), ma anche e soprattutto la componente soggettiva (i.e. le istituzioni finanziarie, siano esse soggetti abilitati, infrastrutture di mercato o autorità di vigilanza). Tra le innovazioni considerate, le tecnologie di registro distribuito (blockchain e altre DLTs) consistono in combinazioni di soluzioni informative che consentono ad un database digitale decentralizzato, condiviso e dematerializzato di fungere da un lato quale irreversibile e relativamente incorruttibile registro di informazioni e dall’altro da piattaforma sulla quale possono essere registrate, eseguite e finanche negoziate operazioni su beni e/o valori in forma pseudonima. In altre parole, si tratta di registrazioni elettroniche assimilabili a quelle del libro giornale di cui all’articolo 2216 del Codice civile, il cui aggiornamento e conservazione sono però distribuiti tra i soggetti che vi partecipano, per lo più portatori di interessi economici contrastanti, in assenza di gatekeeper e/o sistemi di convalida centralizzati. Il presente elaborato ha ad oggetto la digitalizzazione delle fasi di negoziazione e posttrading di strumenti finanziari da realizzarsi attraverso l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti. Le applicazioni delle DLTs alle infrastrutture dei mercati finanziari, infatti, consentirebbero cicli di compensazione e regolamento più brevi, facilitando la tracciabilità della proprietà dei titoli e una ottimizzazione dei processi di riconciliazione e segnalazione delle posizioni mediante l’aggiornamento automatico dei dati. L’analisi muove dai meccanismi di produzione normativa a livello europeo e nazionale per indagare in primo luogo i profili di applicabilità e di conflitto in relazione alla vigente disciplina in materia di compensazione e regolamento e per individuare, in secondo luogo, i possibili punti di intervento nella legislazione. Al riguardo, si propone una tassonomia dei tipi di tecnologie sviluppate (alcune di esse, tra cui le DLTs, hanno di recente trovato definizione legislativa) finalizzata alla ricostruzione di rischi e potenzialità in un’ottica di efficientamento dei processi che preservi l’integrità dei mercati. L’indagine approfondisce in particolare: (i) le fasi di clearing e settlement di transazioni in strumenti finanziari su blockchain, anche attraverso l’automatizzazione dell’esecuzione dei contratti mediante applicazioni c.d. smart; (ii) la gestione di strumenti finanziari impiegati per la prestazione di garanzie su una rete blockchain e (iii) le ipotesi in cui strumenti negoziati su blockchain siano impiegati in qualità di garanzia in relazione ad altre attività finanziarie. Nella difficoltà di conciliare la disciplina del settore finanziario, il cui funzionamento è demandato, recte riservato, all’azione di soggetti intermediari autorizzati con innovazioni che hanno come presupposto e ad un tempo come obiettivo l’eliminazione dell’intermediario stesso, l’interprete si muove in un quadro normativo di riferimento disomogeneo, a causa della possibilità per i vari Stati europei di adottare interventi prescrittivi particolari, fintantoché perduri l’assenza di una disciplina comune. A poco più di vent’anni dall’emanazione del Testo Unico della Finanza, il regolatore è dunque chiamato all’esegesi di un mercato grigio attivo quanto instabile e di difficile intelligibilità, quanto meno ricorrendo a categorie dogmatiche note. Se nella teoria generale del diritto il rapporto intercorrente fra mercato e norma, il gioco e le sue regole, è stato autorevolmente decifrato attraverso il paradosso di Zenone su Achille e la tartaruga, quali gli strumenti a disposizione del pelìde giurista per colmare il fisiologico divario di percorrenza?| File | Dimensione | Formato | |
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