The risk, which is increasingly widespread due to the complexity that characterizes contemporary business, that directors of joint-stock companies may, in the exercise of their duties, pursue personal interests or those of third parties to the detriment of the common interest of all shareholders, makes it necessary to put in place adequate regulatory instruments aimed at limiting this risk. In this sense, the provisions of Article 2391 of the Italian Civil Code, applicable in general to all joint-stock companies, and Article 2391-bis of the Italian Civil Code, applicable only to listed joint-stock companies, should be read. The paper highlights the common principles underlying both provisions—their focus on meeting the requirements of transparency, consideration, and impartiality in decision-making processes concerning the management of the company in which such conflicts may arise—and then goes on to analyze the rules laid down for listed companies with reference to transactions with related parties, focusing not only on the rules governing the decision-making process but also on the system of remedies available in the event of non-compliance.

Il rischio, sempre più diffuso anche in ragione della complessità che caratterizza la realtà dell’impresa contemporanea, che gli amministratori di società per azioni possano, nell’esercizio della funzione ad essi affidata, perseguire interessi personali o di terzi a detrimento di quello comune a tutti soci rende necessario predisporre adeguati strumenti normativi volti al suo contenimento. In questo senso debbono, dunque, essere lette le disposizioni dettate dall’art. 2391 c.c., applicabile in via generale nell’ambito di tutte le società azionarie, e dall’art. 2391-bis c.c., applicabile nelle sole società per azioni quotate in borsa. La voce sottolinea i principi comuni che connotano entrambe le norme – il loro essere orientate a soddisfare esigenze di trasparenza, ponderazione e imparzialità dei processi decisionali aventi ad oggetto le operazioni di gestione dell’impresa in cui si può presentare tale tipo di conflitto - per poi approfondire l’analisi della disciplina dettata, nell’ambito delle società con azioni quotate, con riferimento alle operazioni con parti correlate, ponendo attenzione non solo alle regole che debbono presiedere all’assunzione delle decisioni che le concernono ma anche al sistema dei rimedi esperibili in caso di loro inosservanza.

Guizzi, G. (2025). Conflitto d'interessi e operazioni con parti correlate. In C. Angelici, G. G. Ferri, M. M. Stella Richter (a cura di), Enciclopedia del diritto. I Tematici: Società (pp. 261-284). Milano : Giuffrè.

Conflitto d'interessi e operazioni con parti correlate

Guizzi, G
2025-01-01

Abstract

The risk, which is increasingly widespread due to the complexity that characterizes contemporary business, that directors of joint-stock companies may, in the exercise of their duties, pursue personal interests or those of third parties to the detriment of the common interest of all shareholders, makes it necessary to put in place adequate regulatory instruments aimed at limiting this risk. In this sense, the provisions of Article 2391 of the Italian Civil Code, applicable in general to all joint-stock companies, and Article 2391-bis of the Italian Civil Code, applicable only to listed joint-stock companies, should be read. The paper highlights the common principles underlying both provisions—their focus on meeting the requirements of transparency, consideration, and impartiality in decision-making processes concerning the management of the company in which such conflicts may arise—and then goes on to analyze the rules laid down for listed companies with reference to transactions with related parties, focusing not only on the rules governing the decision-making process but also on the system of remedies available in the event of non-compliance.
2025
Settore IUS/04
Settore GIUR-02/A - Diritto commerciale
Italian
Rilevanza nazionale
Voce enciclopedica
Il rischio, sempre più diffuso anche in ragione della complessità che caratterizza la realtà dell’impresa contemporanea, che gli amministratori di società per azioni possano, nell’esercizio della funzione ad essi affidata, perseguire interessi personali o di terzi a detrimento di quello comune a tutti soci rende necessario predisporre adeguati strumenti normativi volti al suo contenimento. In questo senso debbono, dunque, essere lette le disposizioni dettate dall’art. 2391 c.c., applicabile in via generale nell’ambito di tutte le società azionarie, e dall’art. 2391-bis c.c., applicabile nelle sole società per azioni quotate in borsa. La voce sottolinea i principi comuni che connotano entrambe le norme – il loro essere orientate a soddisfare esigenze di trasparenza, ponderazione e imparzialità dei processi decisionali aventi ad oggetto le operazioni di gestione dell’impresa in cui si può presentare tale tipo di conflitto - per poi approfondire l’analisi della disciplina dettata, nell’ambito delle società con azioni quotate, con riferimento alle operazioni con parti correlate, ponendo attenzione non solo alle regole che debbono presiedere all’assunzione delle decisioni che le concernono ma anche al sistema dei rimedi esperibili in caso di loro inosservanza.
Joint stock company; conflict of interest; transactions with related parties
Società per azioni; conflitto di interessi; operazioni con parti correlate
Guizzi, G. (2025). Conflitto d'interessi e operazioni con parti correlate. In C. Angelici, G. G. Ferri, M. M. Stella Richter (a cura di), Enciclopedia del diritto. I Tematici: Società (pp. 261-284). Milano : Giuffrè.
Guizzi, G
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