L'articolo commenta una decisione della Suprema Corte di Cassazione in tema di obblighi di informazione che il datore di lavoro deve adempiere, ex art. 4, 3°comma, della legge n. 223 del 1991. In particolare, la sentenza nella motivazione opera una ricostruzione dei limiti procedurali e di riflesso di quelli sostanziali al licenziamento per riduzione di personale che è coerente all’assetto dei poteri dell’imprenditore che si è delineato e consolidato nell’ordinamento e nella tradizione anche giurisprudenziale italiani. Invero, l’interpretazione in parola – richiamando sul punto il più recente indirizzo di legittimità, spiegato al passaggio, da una lettura estremamente formalistica e rigorosa degli artt. 4 e 5 legge n. 223/1991 (diretta ad attribuire alle prescrizioni legali della legge il carattere della inderogabilita’ assoluta), verso e a favore di una indicazione tesa a valorizzare la ratio e il profilo teleologico e funzionale della legge – dopo aver specificato che “il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio alla procedura, deve compiutamente e correttamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991 e che la valutazione della adeguatezza della comunicazione spetta al giudice di merito” precisa che detta valutazione “deve essere compiuta anche in relazione al fine che la comunicazione stessa persegue, che è quello di sollecitare e favorire la gestione contrattata delle crisi; sicché la circostanza che tale fine sia stato in concreto raggiunto, per essere stato stipulato tra le parti un accordo sindacale, è rilevante ai fini del giudizio di completezza della comunicazione ai sensi del citato art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991” . In altri termini, si ammette che l’adempimento dell’obbligo di comunicazione, ex art. 4, 3° comma, è strumentale e strettamente funzionale rispetto allo svolgimento dell’esame congiunto sul piano collettivo, in quanto stabilisce, fin dall’inizio, un nesso di causalità tra le esigenze aziendali – insindacabili nel merito – e il licenziamento collettivo; con la rilevante conseguenza che il parametro della completezza dell’informazione medesima deve essere misurato con riguardo a quei connotati tali da consentire il dialogo – compiuto e trasparente – con le organizzazioni sindacali e che l’adeguatezza di tale atto va vista anche in relazione al fine che esso persegue, quale quello, appunto, di sollecitare e favorire la gestione contrattata della crisi.
Cassar, S. (2008). Il controllo giudiziale della procedura di mobilità: contenuto e ratio della comunicazione iniziale secondo un approccio funzionale alla disciplina legale [Nota a Cass. sez. lav. 11 gennaio 2008, n. 528]. LAVORO E PREVIDENZA OGGI, 35(10), 1530-1551.
Il controllo giudiziale della procedura di mobilità: contenuto e ratio della comunicazione iniziale secondo un approccio funzionale alla disciplina legale [Nota a Cass. sez. lav. 11 gennaio 2008, n. 528]
CASSAR, SABRINA
2008-01-01
Abstract
L'articolo commenta una decisione della Suprema Corte di Cassazione in tema di obblighi di informazione che il datore di lavoro deve adempiere, ex art. 4, 3°comma, della legge n. 223 del 1991. In particolare, la sentenza nella motivazione opera una ricostruzione dei limiti procedurali e di riflesso di quelli sostanziali al licenziamento per riduzione di personale che è coerente all’assetto dei poteri dell’imprenditore che si è delineato e consolidato nell’ordinamento e nella tradizione anche giurisprudenziale italiani. Invero, l’interpretazione in parola – richiamando sul punto il più recente indirizzo di legittimità, spiegato al passaggio, da una lettura estremamente formalistica e rigorosa degli artt. 4 e 5 legge n. 223/1991 (diretta ad attribuire alle prescrizioni legali della legge il carattere della inderogabilita’ assoluta), verso e a favore di una indicazione tesa a valorizzare la ratio e il profilo teleologico e funzionale della legge – dopo aver specificato che “il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio alla procedura, deve compiutamente e correttamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991 e che la valutazione della adeguatezza della comunicazione spetta al giudice di merito” precisa che detta valutazione “deve essere compiuta anche in relazione al fine che la comunicazione stessa persegue, che è quello di sollecitare e favorire la gestione contrattata delle crisi; sicché la circostanza che tale fine sia stato in concreto raggiunto, per essere stato stipulato tra le parti un accordo sindacale, è rilevante ai fini del giudizio di completezza della comunicazione ai sensi del citato art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991” . In altri termini, si ammette che l’adempimento dell’obbligo di comunicazione, ex art. 4, 3° comma, è strumentale e strettamente funzionale rispetto allo svolgimento dell’esame congiunto sul piano collettivo, in quanto stabilisce, fin dall’inizio, un nesso di causalità tra le esigenze aziendali – insindacabili nel merito – e il licenziamento collettivo; con la rilevante conseguenza che il parametro della completezza dell’informazione medesima deve essere misurato con riguardo a quei connotati tali da consentire il dialogo – compiuto e trasparente – con le organizzazioni sindacali e che l’adeguatezza di tale atto va vista anche in relazione al fine che esso persegue, quale quello, appunto, di sollecitare e favorire la gestione contrattata della crisi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.