L’A. esamina il nuovo assetto delle fonti chiamate a sostenere e favorire lo sviluppo della previdenza complementare, alla luce del decreto legislativo n. 252 del 2005, evidenziando la compresenza di una pluralità di fonti al riguardo. Ed infatti, il decreto in esame segna l’ingresso di nuovi soggetti, come le Regioni, gli enti privatizzati, ma anche i Fondi aperti, le forme pensionistiche complementari c.d. individuali nonché il “Fondo complementare INPS” (FONDINPS), che si affiancano così all’autonomia collettiva, considerata la fonte principe della previdenza complementare, determinando un mutamento di ruolo di quest’ultima nell’ambito del complessivo assetto della disciplina. L’A. conclude affermando che sarebbe stato più coerente approntare un coeso sistema contrattuale nell’ambito del quale conferire alle parti quella autonomia decisionale che dovrebbe competergli in subjecta materia, e seguire la via della obbligatorietà della adesione ai fondi pensione, adombrata dalla dottrina più autorevole al riguardo.
Battisti, A.m. (2008). L'autonomia collettiva e le altre fonti istitutive della previdenza complementare: profili critici e problemi aperti. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 7, 576-587.
L'autonomia collettiva e le altre fonti istitutive della previdenza complementare: profili critici e problemi aperti
BATTISTI, ANNA MARIA
2008-01-01
Abstract
L’A. esamina il nuovo assetto delle fonti chiamate a sostenere e favorire lo sviluppo della previdenza complementare, alla luce del decreto legislativo n. 252 del 2005, evidenziando la compresenza di una pluralità di fonti al riguardo. Ed infatti, il decreto in esame segna l’ingresso di nuovi soggetti, come le Regioni, gli enti privatizzati, ma anche i Fondi aperti, le forme pensionistiche complementari c.d. individuali nonché il “Fondo complementare INPS” (FONDINPS), che si affiancano così all’autonomia collettiva, considerata la fonte principe della previdenza complementare, determinando un mutamento di ruolo di quest’ultima nell’ambito del complessivo assetto della disciplina. L’A. conclude affermando che sarebbe stato più coerente approntare un coeso sistema contrattuale nell’ambito del quale conferire alle parti quella autonomia decisionale che dovrebbe competergli in subjecta materia, e seguire la via della obbligatorietà della adesione ai fondi pensione, adombrata dalla dottrina più autorevole al riguardo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.