L’A. analizza le principali caratteristiche del patto di prova illustrandone la funzione principale che è quella di consentire sia al lavoratore sia al datore di lavoro di valutare la reciproca convenienza alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. In particolare, l'A. ricostruisce i percorsi dottrinali e giurisprudenziali che hanno interessato la natura giuridica del patto, la forma, il potere specifico di indicare le mansioni, la reiterazione del patto in oggetto, la durata e la decorrenza dello stesso, infine, la disciplina del recesso e le conseguenze della eventuale illegittimità dello stesso, segnatamente con riferimento all'applicabilità dell'art. 18 st. lav. od alla determinazione del risarcimento del danno ove si ritenga non ammissibile la reintegrazione. L’A. conclude la sua analisi affermando l'applicabilità del patto di prova anche alle assunzioni di lavoratori disabili a seguito dell’entrata in vigore della L. 12.3.1999, n. 68 che, all’art.11, riconosce esplicitamente la possibilità per il datore di lavoro di concordare con gli organismi regionali competenti la stipula di un periodo di prova per i soggetti in questione, addirittura di durata superiore a quelli stabiliti dai contratti collettivi.
Battisti, A.m. (2009). Art.2096 c.c.: assunzione in prova. In G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli (a cura di), Codice civile commentato. Terza edizione (pp. 4534-4542). Torino : Utet.
Art.2096 c.c.: assunzione in prova
BATTISTI, ANNA MARIA
2009-01-01
Abstract
L’A. analizza le principali caratteristiche del patto di prova illustrandone la funzione principale che è quella di consentire sia al lavoratore sia al datore di lavoro di valutare la reciproca convenienza alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. In particolare, l'A. ricostruisce i percorsi dottrinali e giurisprudenziali che hanno interessato la natura giuridica del patto, la forma, il potere specifico di indicare le mansioni, la reiterazione del patto in oggetto, la durata e la decorrenza dello stesso, infine, la disciplina del recesso e le conseguenze della eventuale illegittimità dello stesso, segnatamente con riferimento all'applicabilità dell'art. 18 st. lav. od alla determinazione del risarcimento del danno ove si ritenga non ammissibile la reintegrazione. L’A. conclude la sua analisi affermando l'applicabilità del patto di prova anche alle assunzioni di lavoratori disabili a seguito dell’entrata in vigore della L. 12.3.1999, n. 68 che, all’art.11, riconosce esplicitamente la possibilità per il datore di lavoro di concordare con gli organismi regionali competenti la stipula di un periodo di prova per i soggetti in questione, addirittura di durata superiore a quelli stabiliti dai contratti collettivi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.